Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23387 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. II, 19/09/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 19/09/2019), n.23387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20733/2015 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ITALO CARLO

FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA GRAZIA TUFARIELLO;

– ricorrente –

contro

FI.BE., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CORTINA

D’AMPEZZO 269, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DE SANTIS,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO PERERA,

MARIO PARIZZI;

– controricorrente –

e contro

F.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1503/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2000 F.A. agì nei confronti di Fi.Be. e del germano F.S. deducendo di aver stipulato un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto la nuda proprietà dell’immobile sito in (OMISSIS), ad essa pervenuto per successione del padre e sul quale gravava il diritto di abitazione della madre C.R.; di avere rilasciato procura al Fi. in data 24 luglio 2000, per la vendita dell’immobile con riserva a sè dell’usufrutto; di avere rilasciato una seconda procura, in data 9 agosto 2000, al medesimo Fi. per la vendita di tutti i diritti a lei spettanti sull’immobile, in forza della quale il Fi. aveva venduto l’immobile a F.S.. Su tali premesse, l’attrice aveva domandato che fosse accertato che l’oggetto del preliminare e del successivo atto di vendita era la nuda proprietà con riserva a sè dell’usufrutto, e che fossero annullati sia la seconda procura sia il contratto di compravendita per errore sull’oggetto.

1.1. Il Tribunale Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 52 del 2007, rigettò la domanda rilevando, per un verso, che la F. avrebbe potuto cedere soltanto la nuda proprietà dell’immobile in quanto sullo stesso gravava il diritto di abitazione della madre e, per altro verso, che non sussisteva errore sull’oggetto della seconda procura nonchè del contratto di compravendita, in quanto la F. non avrebbe potuto riservarsi alcun diritto di usufrutto sull’immobile, essendo consapevole che lo stesso era gravato dal diritto di abitazione della madre.

2. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza pubblicata in data 20 giugno 2014, ha rigettato l’appello proposto da F.A..

2.1. Secondo la Corte territoriale, oggetto del contratto preliminare in data 21 giugno 2006 era la proprietà dell’immobile gravato da diritto di abitazione anzichè da usufrutto, e la procura in data 24 luglio 2000 doveva ritenersi superata dalla successiva procura speciale in data 9 agosto 2000, con la quale la F. aveva incaricato il Fi. di vendere tutti i diritti ad essa spettanti sull’immobile. Non era ravvisabile alcuna discrepanza tra il preliminare e l’atto di compravendita, in quanto la F., a mezzo del procuratore Fi., non avrebbe potuto vendere più di quanto era in sua titolarità (proprietà gravata dal diritto di abitazione).

4. Per la cassazione della sentenza F.A. ricorre sulla base di due motivi, ai quali resiste con controricorso Fi.Be.. Non ha svolto difese F.S.. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo articolato motivo è denunciato omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Sotto un primo profilo la ricorrente lamenta che, in violazione degli artt. 112 c.p.c. e segg., la Corte territoriale non avrebbe tenuto in debita considerazione quanto statuito nella procura del 9 agosto 2000, nonchè le indicazioni fornite in giudizio dalle parti, e sarebbe pervenuta alla erronea conclusione che la seconda procura avesse conferito al Fi. la facoltà di vendere la piena proprietà dell’immobile.

E’ denunciata inoltre la violazione dell’art. 1362 c.c., sul rilievo che la Corte d’appello avrebbe accordato preferenza al dato letterale della seconda procura, senza considerare gli accordi contenuti nel preliminare del 21 giugno 2000 nonchè le dichiarazioni fatte dal Fi. in giudizio, così erroneamente ritenendo che non vi fosse alcuna discrepanza tra l’oggetto del preliminare e l’atto di compravendita dell’immobile. La stessa Corte non avrebbe tenuto conto della rinuncia al diritto di abitazione da parte della madre della ricorrente e, in ogni caso, non avrebbe compreso che il travisamento della volontà della F. non si era concretizzato all’atto della firma della seconda procura, bensì allorquando il Fi. aveva riferito al notaio una volontà diversa da quella concordata. Sarebbero state violate, infine, le disposizioni di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che l’immobile non fosse nella piena disponibilità della F..

2. Il motivo è privo di fondamento sotto tutti i profili dedotti.

2.1. Le censure svolte dalla parte ricorrente non ricadono nel perimetro del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, così come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053), e si risolvono nella sollecitazione di un diverso apprezzamento del materiale istruttorio, nel tentativo di travalicare i poteri devoluti al giudice di merito ed i limiti in cui il suo apprezzamento può essere sindacato in sede di legittimità. Del pari, non sono ravvisabili errori nell’applicazione delle regole di ermeneutica. La Corte d’appello, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha collocato il contenuto dispositivo della seconda procura nel complessivo quadro di rapporti negoziali intervenuti tra le parti ritenendo, in particolare, che la F. avesse conferito procura a vendere i diritti a lei spettanti sull’immobile gravato dal diritto di abitazione della madre, che tale diritto non fosse stato oggetto di rinuncia da parte della titolare, e che il Fi. avesse venduto l’immobile a F.S. “come dalla venditrice posseduto e come pervenuto alla stessa in virtù della successione del padre”. In definitiva, la cessione aveva riguardato l’intera proprietà gravata dal diritto di abitazione, e pertanto non sussisteva alcuna discrepanza tra il preliminare e l’atto di compravendita.

3. Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1392 c.c. e segg. e si contesta il giudizio di validità della procura datata 9 agosto 2000, nonostante la genericità dell’oggetto.

3.1. Il motivo è inammissibile perchè introduce una questione di cui non v’è cenno nella sentenza d’appello e di cui la ricorrente non allega l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, indicando in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto. Si tratta pertanto di questione nuova, prospettata per la prima volta in cassazione, e come tale inammissibile (ex plurimis, Cass. 13/06/2018, n. 15430; 18/10/2013, n. 23675).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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