Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23387 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 21/10/2016, dep. 16/11/2016), n.23387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7789-2015 proposto da:

CASTELLO FINANCE S.R.L., C.F. (OMISSIS), rappresentata da

Italfondiario S.p.a., elettivamente domiciliata in ROMA, alla via

POSTULIA 1, presso lo studio lo STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO DSG,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE GRILLO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.I.E., L.V., G.O.,

C.A., CU.AL., elettivamente domiciliati in ROMA, al viale

REGINA MARGHERITA 1, presso lo studio dell’avvocato SERGIO TROPEA,

rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO TARANTO giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

COVER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1323/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

emessa il 01/07/2014 e depositata il 14/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2016 dal consigliere relatore, d.ssa Magda Cristiano;

udito l’avvocato Giovanni Caprera (delega avvocato Giuseppe Grillo),

per la ricorrente, che si riporta agli scritti e chiede

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d’appello di Catania, in accoglimento dell’appello proposto da Cover s.r.l. e proseguito (a seguito della sopravvenuta cancellazione della società dal R.I.) dai suoi soci, Al., I. e C.A., G.O. e L.V., ha condannato Italfondiario s.p.a. (nella qualità di procuratrice di Castello Finance s.r.l., a sua volta cessionaria dei crediti in sofferenza di Banca Intesa s.p.a.) a pagare a questi ultimi la somma di Euro 33.776,53 oltre accessori, a titolo di ripetizione di quanto indebitamente corrisposto da Cover a Banca Intesa per interessi ultralegali e anatocistici maturati sul conto corrente intrattenuto dalla società presso la banca.

La sentenza, pubblicata il 14.10.014, è stata impugnata da Italfondiario, nella qualità, con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale si contesta che i soci potessero essere destinatari della pronuncia, in quanto la società era stata cancellata d’ufficio dal R.I. per il mancato deposito per tre anni del bilancio di liquidazione, con la conseguenza che non v’era un bilancio finale in cui il credito in contestazione fosse stato inserito, così da poter essere ritenuto una sopravvenienza attiva da ripartire fra i soci.

Le parti vittoriose in primo grado hanno resistito con controricorso.

2) Il ricorso appare, prima ancora che manifestamente infondato (atteso che la ricorrente omette di considerare che il credito era stato azionato da Cover ben prima della sua estinzione e che pertanto non poteva ritenersi una mera pretesa futura ed incerta, cui implicitamente la società aveva rinunciato con la cancellazione) inammissibile, in quanto solleva nella presente sede di legittimità una questione, comportante accertamenti in fatto, che non risulta essere stata dedotta dinanzi alla corte del merito.

Si propone pertanto di dichiarare il ricorso inammissibile, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli arti. 375 e 380 bis.

Il collegio, letta la memoria depositata dalla ricorrente e ritenuto che non ricorrono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio.

P.Q.M.

rimette la causa all’udienza pubblica.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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