Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23387 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PROCURA DELLA RESPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA;

– ricorrente –

contro

V.A., D.M.G., C.M. e G.

M., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a

margine del controricorso, dagli Avv. LAURO Angelo, Mario e Luca

Maria Pietrosanti, elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv.

Emanuele Carloni in Roma, Viale Oslavia, n. 39/F;

– controricorrenti –

per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Latina in data 23

febbraio 2010 (n. 1020/08 V.G.).

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito, per i controricorrenti, l’Avv. Silvio Carloni, per delega;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“Il Tribunale di Latina, decidendo in sede di opposizione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), con ordinanza in data 23 febbraio 2010 ha dichiarato inefficace il precetto con cui – una volta archiviato il procedimento penale per intervenuta estinzione del reato per rimessione della querela accettata dai querelati – agli indagati querelati V.A. ed altri era stato intimato il pagamento delle spese di giustizia.

Il Tribunale ha dichiarato l’invalidità del titolo esecutivo, escludendo che la spesa di Euro 118.781,88 dovesse gravare sugli indagati, essendo stato il provvedimento di sequestro probatorio, finalizzato alla predetta consulenza, annullato in sede di riesame.

Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Latina ha proposto ricorso la Procura della Repubblica della stessa città, con atto notificato il 5 maggio 2010.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dei controricorrenti. Invero, contro l’ordinanza resa in sede di opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, in virtù del richiamo contenuto da questa norma al procedimento speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato, il quale si conclude con un’ordinanza dichiarata non impugnabile, ma avente carattere decisorio, in quanto incidente in via diretta sulle situazioni giuridiche delle parti (Cass., Sez. Un., 13 luglio 2005, n. 14696).

Con l’unico mezzo, la Procura della Repubblica ricorrente denuncia l’erronea applicazione del procedimento del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170. Esso si riferirebbe esclusivamente all’opposizione avverso il decreto di liquidazione del consulente tecnico, e non potrebbe essere sperimentato per opporsi al pagamento delle spese di giustizia.

Il motivo è fondato.

Il procedimento ex art. 170 del citato T.U., è sperimentabile per proporre opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato, oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.

Nella specie, viceversa, si versa nella diversa ipotesi del recupero delle spese anticipate dallo Stato, dove le questioni attinenti alla determinazione dell’ammontare delle singole voci di spesa possono essere sollevate solo attivando la procedura di opposizione all’esecuzione a norma dell’art. 615 cod. proc. civ. (Cass. pen., sez. 1^, 23 marzo 2007, n. 16721; Cass. pen., sez. 1^, 11 novembre 2008, n. 44079; Cass. pen., sez. 1^, 2 dicembre 2008, n. 45773).

In conclusione, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., per esservi accolto”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi specifici rilievi critici;

che pertanto, il ricorso deve essere accolto;

che l’ordinanza impugnata va cassata senza rinvio, perchè la sperimentata opposizione non poteva essere proposta;

che non vi è luogo a statuizione sulle spese, non essendosi l’Ufficio ricorrente avvalso del patrocinio dell’Avvocatura erariale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata perchè la sperimentata opposizione non poteva essere proposta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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