Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23386 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. II, 19/09/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 19/09/2019), n.23386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5179/2015 proposto da:

N.S., SILMAR DI S.N. & C SAS IN

LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore pro tempore,

F.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OFANTO 18, presso lo

studio dell’avvocato MARCO ATTANASIO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

GRUPPO ARCTE SRL IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO in persona

del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE

CLODIO 14 C/O ST. GRAZIANI, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

COLUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERO

GASPERINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1729/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO.

Fatto

RILEVATO

Che Silmar s.a.s. di S.N. & C. in liquidazione, la stessa N.S. e F.M. proposero ricorso, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1729 del 2014 che aveva rigettato il gravame dagli stessi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che, nel giudizio promosso nei loro confronti dal Gruppo Arcte s.r.l., cui erano state riunite tre cause di opposizione ad altrettanti decreti ingiuntivi, aveva revocato i provvedimenti monitori e dichiarato risolto il rapporto di agenzia tra le due società per inadempimento di Silmar, determinando in Euro 10329,14 l’importo del risarcimento alla stessa dovuto, e condannando Arcte al pagamento delle non contestate provvigioni;

Che a detto ricorso resistette con controricorso il Gruppo Arcte s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo;

Che, nella imminenza della odierna adunanza camerale, Silmar s.a.s. di S.N. & C. in liquidazione, la stessa N.S. e F.M. hanno depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal procuratore speciale, avv. Marco Attanasio, accettata dalla controparte a seguito di transazione della controversia.

Diritto

CONSIDERATO

Che, a seguito della rinuncia al ricorso, sussistono i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.;

Che, preso atto dell’accettazione della rinuncia della ricorrente da parte del controricorrente, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite;

Che il tenore della pronuncia esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che prevede l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato dovuto all’atto della proposizione dell’impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. Cass., 30 settembre 2015, n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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