Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23386 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 16/11/2016), n.23386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23101-2012 proposto da:

A.G., C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

ALBERTO PENNISI rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO

CACOPARDO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’avvocatua generale dello stato, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, C.F. (OMISSIS); AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA CONTENZIOSO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 335/34/2011 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONI DISTACCATA di CATANIA, emessa il

23/05/2011 depositata il 11/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“La CTR di Palermo ha accolto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 341/01/2008 della CTP di Catania che aveva già accolto il ricorso del contribuente A.G. – ed ha così rigettato l’impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso per IRAP relativa agli anni 1999-2000 di cui la parte contribuente (esercente attività di rappresentante di commercio) aveva – pur avendola versata tempestivamente – contestato la debenza, assumendo di essere privo di autonoma organizzazione.

La predetta CTR – dopo avere dato atto l’Agenzia individuava i sintomi della autonoma organizzazione nel fatto che il contribuente avesse dichiarato compensi “di una certa rilevanza” (intorno a 200.000,00 Euro di media annua) nonchè spese per collaborazioni elargite a terzi e rilevanti quote per ammortamento di beni strumentali – ha motivato la decisione ritenendo sussistente nella specie di causa il presupposto di imposta dell’autonoma organizzazione. La CIR ha evidenziato, infatti, che “le condizioni perchè sia considerata legittima l’imposizione IRAP appaiono tutte esistenti, come esattamente l’Ufficio ha provato con la produzione dei dati relativi alle dichiarazioni IVA”.

Il contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Agenzia si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sull’insufficiente motivazione della sentenza a riguardo di fatti decisivi e che – per essere maggiormente liquido e fondato su vizio già da sè stesso dirimente – va esaminato prioritariamente) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante – per difettoso esame del materiale probatorio dedotto in giudizio, di cui la parte ricorrente ha fatto autosufficiente allegazione dettagliata – abbia ritenuto che esso contribuente avesse, da un canto, percepito circa Euro 200.000,00 per ogni anno considerato (mentre negli anni in questione la dichiarazione si esprimeva in termini di Lire, e perciò i ricavi ammontavano a circa 200.000.000 di Lire) e, d’altro canto, dichiarato quote di ammortamento relative a beni strumentali eccedenti il minimo, nonchè costi per collaborazioni rese da terzi. Per contro, se il giudicante avesse debitamente esaminato le menzionate documentazioni prodotte in giudizio da esso contribuente (anzicchè solo quelle esibite dall’Agenzia, nelle quali risulta il mero dato della consistenza pecuniaria assoluta delle singole poste), ed in particolare il libro cespiti, avrebbe potuto acclarare che l’unico bene strumentale ammortizzato consisteva nell’autovettura (peraltro ad uso promiscuo) ed avrebbe potuto acclarare che nessun esborso per collaborazione di terzi era stato sostenuto nelle due annualità, così come aveva implicitamente riconosciuto la stessa Agenzia che non aveva mai contestato l’elemento dei compensi corrisposti a terzi ma soltanto quello dei redditi elevati e dei significativi ammortamenti.

Il motivo in esame appare fondato e da condividersi.

Ed infatti è di immediata percezione il rilievo che il giudicante (nell’affrontare la questione del giudizio da formulare in tema di sussistenza del presupposto di imposta) ha fatto inidoneo e superficiale esame dei fatti che la parte contribuente ha dedotto in giudizio – adeguatamente comprovandoli – così finendo per attribuire indebita rilevanza a elementi che non sono significativi ai fini del detto giudizio. Ritenendo erroneamente che il contribuente avesse compilato la dichiarazione in euro anzicchè in lire e facendo emergere non si intende da dove l’esistenza di compensi corrisposti a terzi (la cui esistenza neanche la controricorrente riesce a dettagliare, trincerandosi dietro la generica contestazione contenuta in appello, pur avendo a disposizione il materiale istruttorio di causa), il giudicante ha supposto che parte dei complessivi costi indicati in dichiarazione attenessero a forniture di beni e servizi prestate da terzi ed ha poi individuato in questo elemento il nucleo della “autonoma organizzazione”. Del pari lo ha individuato (del tutto vagamente) nell’esistenza di “rilevanti quote per ammortamento di beni strumentali”, senza acclarare di che genere di beni strumentali si trattasse e se – perciò – questi potessero considerarsi eccedenti rispetto al minimo necessario, attesa la tipologia dell’attività esercitata.

Non è chi non veda che questa superficiale valutazione degli elementi storici di causa abbia determinato un’insufficiente ponderazioni di fatti dirimenti, dai quali – appunto – il giudicante ha lasciato segnare il proprio convincimento, così fondandolo su presupposti erronei.

Ne consegue che l’intiero ragionamento decisionale debba considerarsi inficiato dal vizio originario, sicchè non vi è dubbio che la pronuncia meriti cassazione e restituzione al giudice del merito che – in funzione di giudice del rinvio – rinnoverà l’esame dei fatti di causa alla luce della documentazione probatoria di cui è da farsi analisi dettagliata e vigile, anche alla stregua del principio secondo il quale il giudice deve valorizzare, ai fini del presupposto normativo dell’autonoma organizzazione, un compendio di elementi capaci di dimostrare, nel loro complesso, la loro incidenza sull’organizzazione del professionista (Cass. sentenza n. 27000 del 19 dicembre 2014).

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, con conseguente rimessione al giudice del merito, perchè rinnovi il proprio giudizio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’imposizione”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Il ricorso va dunque accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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