Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23386 del 15/10/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 23386 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso 7429-2006 proposto da:
FONDIARIA – S.A.I. S.P.A. (p.i./c.f. 00818570012),
in persona del procuratore speciale pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

Data pubblicazione: 15/10/2013

FORNACI 38, presso l’avvocato ALBERICI RAFFAELE,
che la rappresenta e difende unitamente
2013
1307

all’avvocato MORICI MAURIZIO, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

1

BANCA POPOLARE ITALIANA SOC. COOP. (già denominata
Banca Popolare di Lodi s.c.a.r.1.), avente come sua
procuratrice la BIPIELLE Società di Gestione del
I.

Credito s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente

l’avvocato FERRETTI ALESSANDRO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato IANNUCCI LUCA,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente contro

BRUZZICHELLI

NICOLETTA,

PINI

PRATO

STEFANO,

BRUZZICHELLI GISELDA;
– intimati –

sul ricorso 12624-2006 proposto da:
PINI

PRATO

STEFANO

(c.f.

PNPSFN45P15D6120),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI
180, presso l’avvocato ANTONINI GIUSEPPE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato

domiciliata in ROMA, VIA TEMBIEN 15, presso

BELLINI ROBERTO, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– con troricorrente e ricorrente incidentale contro

BANCA POPOLARE ITALIANA SOC. COOP. (già denominata
Banca Popolare di Lodi s.c.a.r.1.), avente come sua

2

procuratrice la BIPIELLE Società di Gestione del
Credito

s.p.a.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TEMBIEN 15, presso
l’avvocato FERRETTI ALESSANDRO, che la rappresenta

giusta procura a margine del controricorso al
ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale contro

FONDIARIA – S.A.I. S.P.A., BRUZZICHELLI GISELDA,
BRUZZICHELLI NICOLETTA;
– intimate –

avverso la sentenza n.

104/2005 della CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/01/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 17/09/2013 dal Consigliere
Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

e difende unitamente all’avvocato IANNUCCI LUCA,

..
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
.

per il rigetto del primo motivo del ricorso
principale, accoglimento del quarto motivo,
assorbito il secondo e terzo, rigetto del ricorso
incidentale.

t

3

Svolgimento del processo
1. Rina Bruzzichelli, titolare di un conto corrente e di
un dossier titoli presso la Banca Mercantile Italiana
s.c.a r.1., convenne in giudizio l’Istituto dinanzi al

responsabilità per la sottrazione di somme ivi depositate
commessa da un suo funzionario, Stefano Pini Prato, a
partire dal marzo 1987, con la conseguente condanna alla
rifusione in favore di essa attrice. La Banca si costituì
in giudizio contestando ogni sua responsabilità e
chiedendo comunque di essere autorizzata alla chiamata in
causa di Stefano Pini Prato e Renzo Bruzzichelli, nonchè
della Fondiaria Compagnia di Assicurazioni e
Riassicurazioni s.p.a., presso la quale la Banca era
assicurata per i danni provocati -fra l’altro- da
infedeltà dei dipendenti. Entrambi si costituirono in
giudizio chiedendo il rigetto delle domande di manleva
proposte nei loro confronti. La Fondiaria eccepì, tra
l’altro, l’inoperatività nella specie della polizza
assicurativa, perchè questa copriva eccezionalmente anche
i fatti accaduti prima della stipula ma solo nel limite di
due anni antecedenti la denunzia del sinistro, mentre i
fatti lamentati dalla Bruzzichelli quali generatori di

4

Tribunale di Firenze chiedendone dichiararsi la

danno nei suoi confronti erano precedenti di oltre un
biennio la denuncia effettuata dalla Banca.
Il Tribunale di Firenze accolse in parte la domanda
proposta da Rina Bruzzichelli (e da Giselda Bruzzichelli

credito) nei confronti della Banca Popolare di Lodi (che
nelle more aveva incorporato la Banca Mercantile) con la
condanna di quest’ultima al pagamento di C 792.992,84
oltre interessi legali; e rigettò le domande di manleva
proposte dalla Banca nei confronti del Pini Prato e della
Fondiaria ritenendo -rispettivamente- non provato il
dedotto rapporto associativo illecito del Pini Prato con
il fratello della attrice Renzo Bruzzichelli, e fondata
l’eccezione della Fondiaria di inoperatività nella specie
della garanzia assicurativa.
Interposto appello da parte della Banca Popolare di Lodi,
ed appello incidentale in punto spese di giudizio da parte
della Fondiaria SAI s.p.a., la Corte d’appello di Firenze,
con sentenza depositata il 19 gennaio 2005, ha rigettato
l’appello proposto dalla Banca Popolare di Lodi avverso la
condanna emessa nei suoi confronti; e, in accoglimento
dell’appello proposto dalla medesima avverso il rigetto
delle domande di rivalsa, condannato in solido il Pini
Prato e la Fondiaria SAI a tenere indenne la Banca
Popolare di Lodi da quanto essa sarà tenuta a pagare a
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intervenuta in corso di giudizio quale cessionaria del

Giselda e Nicoletta Bruzzichelli (essendo nelle more
deceduta Rina Bruzzichelli) in forza della sentenza di
primo grado, dichiarando assorbito l’appello incidentale.
Ha ritenuto, per quanto qui ancora rileva, la Corte di

affermare la attribuibilità a Stefano Pini Prato,
dipendente della Banca, degli illeciti dei quali la Banca
è qui chiamata a rispondere, aventi certamente natura
dolosa (falso e truffa continuati e aggravati da parte del
dipendente) e nesso di occasionalità necessaria con le
mansioni svolte dal medesimo, sì che meritano accoglimento
sia la domanda della Bruzzichelli nei confronti della
Banca sia la domanda di quest’ultima nei confronti del suo
dipendente; b)che anche la domanda di garanzia nei
confronti della Fondiaria merita accoglimento, dovendo
ritenersi inefficaci, perché prive della specifica
sottoscrizione

richiesta

dall’art.1341

cod.civ.,

le

clausole, contenute nelle due polizze assicurative
prodotte in primo grado, prevedenti anche la copertura dei
sinistri avvenuti prima della stipula se denunciati entro
determinati termini: clausole che, contrariamente a quanto
ritenuto dal primo giudice, non erano in realtà dirette a
introdurre -con determinati limiti- un effetto retroattivo
della garanzia favorevole all’assicurato, bensì a
precludergli -attraverso la fissazione di termini per la
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merito: a)che vi sono in atti prove sufficienti per

denuncia dei sinistri alla Compagnia prescindenti dalla
data di conoscenza del fatto da parte sua- di usufruire di
una copertura assicurativa che in realtà preesisteva alla
stipula di quelle due polizze, come risultante dalle altre

appello dalla Banca; c)che con tale nuova produzione
documentale -non preclusa dall’art.345 cod.proc.civ.
trattandosi di prove precostituite- la Banca non ha mutato
la domanda originariamente formulata nell’atto di chiamata
in causa ma ha solo precisato il riferimento -già
implicito nell’atto originario- al complessivo rapporto
assicurativo evolutosi nel tempo attraverso vari documenti
contrattuali; che in ogni caso, quand’anche si volessero
considerare le sole due polizze richiamate in primo grado,
il carattere decadenziale delle clausole in questione non
potrebbe negarsi, con la conseguente inefficacia a norma
dell’art.1341 cod.civ.
Avverso tale sentenza la Fondiaria-SAI s.p.a. ha proposto
ricorso a questa Corte per quattro motivi, cui resiste con
controricorso la Banca Popolare Italiana (già Banca
Popolare di Lodi) s.c.r.l. Stefano Pini Prato ha a sua
volta notificato controricorso con ricorso incidentale
affidato a due motivi, cui resiste la Banca con
controricorso. La Fondiaria-SAI e la Banca Popolare
Italiana hanno depositato memorie illustrative.
7

polizze assicurative ed appendici di proroga prodotte in

Motivi della decisione
1. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, avendo
ad oggetto la stessa sentenza, debbono essere riuniti a
norma dell’art.335 cod.proc.civ.
Con il primo motivo del ricorso principale della

Fondiaria si censura, sotto il profilo della omessa e/o
insufficiente motivazione nonché sotto quello della
violazione

degli

artt.444

e

445

cod.proc.pen.,

l’accertamento in ordine alla responsabilità di Pini Prato
nella causazione del danno lamentato dalla Bruzzichelli:
la Corte di merito avrebbe basato tale accertamento su
affermazioni puramente apodittiche, prive di riferimenti a
singoli e determinati atti illeciti, e su una sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa
nei confronti del Pini Prato (peraltro successivamente
cassata da questa Corte) che di per sé non costituisce
prova nel processo civile.
Il motivo non merita accoglimento. La Corte di merito
(cfr.pagg.49-51 sentenza) non ha basato l’accertamento in
questione sulla sola sentenza penale di patteggiamento
della pena (peraltro successivamente cassata per motivi
processuali del tutto avulsi dal tema qui in discussione),
avendo invece considerato la circostanza della richiesta
da parte del Pini Prato di applicazione della pena

8
t

2.

nell’ambito di una valutazione complessiva, come uno degli
elementi di un quadro probatorio coerente, del quale fanno
parte anche la circostanza che il predetto fosse l’unico
funzionario incaricato dalla banca di seguire anche a

lui manifestata per iscritto alla Bruzzichelli al momento
della scoperta degli ammanchi, ad aderire a qualsiasi
richiesta pur di ottenere una dichiarazione liberatoria
nei confronti della banca. Tale iter argomentativo, da un
lato, non è in contrasto con il disposto dell’art.445
cod.proc.pen. -che certo non impedisce al giudice civile
di considerare la condotta espressa dalla parte in sede di
procedimento penale tra le circostanze delle quali tener
conto nella valutazione della prova (cfr.tra molte:
n.6863/03; n.10847/07; n.26263/11-, dall’altro non appare
privo di logica né carente.

3.

Con il secondo motivo del ricorso principale si

censura, sotto il profilo della violazione o falsa
applicazione di norme di diritto (artt.112 e 345
cod.proc.civ.), il rigetto della eccezione relativa al
mutamento in appello della domanda di adempimento della
garanzia assicurativa. Si sostiene: che tale domanda,
essendo inerente ad un diritto eterodeterminato, non
sarebbe individuabile invocando un “rapporto assicurativo

9

domicilio la cliente Bruzzichelli e la disponibilità, da

complessivo”

prescindendo dai titoli -cioè le singole

polizze con le relative appendici- da cui sorgono i
diritti che in tale rapporto vogliono farsi confluire; che
la Corte d’appello, sostenendo in sostanza che il

aveva omesso di pronunciarsi sulle altre polizze che
sarebbero state implicitamente richiamate con tale atto (e
ritenendo quindi una efficacia decadenziale della clausola
che solo in relazione ai diritti nascenti da tali altre
polizze poteva prospettarsi), ha erroneamente individuato
i limiti della domanda proposta, avendo la Banca nell’atto
di chiamata in causa (ed anche nella lettera di denuncia)
fatto riferimento alle due sole polizze e appendici
relative al periodo 31.12.90-31.12.94, quali fatti
costitutivi della pretesa azionata.
Anche tale motivo non merita accoglimento. Premesso che
nella specie le altre polizze risultano prodotte in
appello al solo fine di dimostrare la effettiva natura
decadenziale della clausola di “retroattività” della
garanzia (così definita nelle polizze), non già quali
ulteriori fatti costitutivi dellla pretesa azionata dalla
Banca, va osservato come le considerazioni svolte nel
motivo non consentano di rilevare, nella sentenza
impugnata, un’erronea interpretazione in astratto dei
principi di diritto espressi dall’art.112 c.p.c. e
10

Tribunale -male interpretando l’atto di chiamata in causa-

dall’art.345 c.p.c., dal momento che tali considerazioni
investono in realtà l’interpretazione, espressa in
concreto dalla Corte di merito, dell’atto di citazione
originario per chiamata in causa della Fondiaria. Una

convincimento raggiunto dalla Corte, che tuttavia non può
trovare ingresso in questa sede perché l’illustrazione del
motivo, priva di riferimenti al vizio previsto
dall’art.360 n.5 c.p.c., si limita a prospettare
inammissibilmente una interpretazione diversa da quella
espressa dalla Corte di merito.
4. Con il terzo motivo del ricorso principale si censura,
sotto il profilo della violazione di norme di diritto
(art.345 c.p.c.) e sotto quello del vizio di motivazione,
la ritenuta ammissibilità della produzione in appello
delle suddette polizze precedenti a quelle prodotte in
primo grado. Si sostiene che erroneamente la Corte di
merito avrebbe ritenuto preclusa dal disposto dell’art.345
la sola richiesta in appello di espletamento di nuove
prove costituende, e quindi consentita la produzione di
nuovi documenti quali prove precostituite.
Ritiene tuttavia il Collegio che la censurata statuizione
di ammettere la nuova produzione documentale, pur essendo
erroneamente motivata in diritto con riferimento a un

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critica quindi nei riguardi della motivazione del

orientamento interpretativo che questa Corte ha ormai
costantemente disatteso a partire dalla nota
S.U.n.8203/2005, non viola il disposto dell’art.345 comma
3 cod.proc.civ., che -nel testo, qui da applicare, vigente

n.134/12- ammetteva le prove nuove,
precostituite,

costituende o

in appello -oltre che nel caso di

inimputabilità alla parte del ritardo nella produzione in
giudizio- ove si trattasse di prove indispensabili. Invero
la Corte di merito, avendo fondato la sua decisione di
riforma della pronuncia di primo grado in ordine alla
questione controversa (carattere decadenziale della
clausola di “retroattività” della copertura assicurativa e
quindi applicabilità nella specie della inefficacia
stabilita dall’art.1341 comma 2 cod.civ.) sulla nuova
produzione in appello delle ulteriori polizze precedenti a
quelle prodotte in primo grado, ha implicitamente
ravvisato l’indispensabilità di tale produzione,
apprezzandola -coerentemente alle indicazioni della
giurisprudenza di questa Corte: cfr.n.26020/11; n.8877/12in relazione alla decisione di primo grado e al modo in
cui essa si era formata, in quanto cioè basata su una
interpretazione della volontà negoziale, espressa nelle
clausole in questione, erronea perché non consapevole
dell’esistenza e del contenuto dei precedenti contratti, e
12

prima delle modifiche introdotte dalle leggi n.69/09 e

quindi del collegamento tra questi e le clausole stesse.
Né può dirsi che tale implicita prospettazione violi il
disposto della norma processuale invocata, giacchè si
mostra invece in linea con la nozione, più volte indicata

dotate di un’influenza causale più incisiva rispetto a
quella che le prove semplicemente rilevanti hanno sulla
decisione finale della controversia, essendo decisivo il
loro apporto probatorio al materiale disponibile in primo
grado. Così intesa -previa correzione della motivazione in
diritto-, la statuizione censurata è dunque conforme al
diritto e quindi non soggetta a cassazione (art.384 comma
4 cod.proc.civ.).

5.

Inammissibile è infine il quarto motivo del ricorso

principale con il quale si critica, sotto il profilo del
vizio di motivazione, l’ulteriore argomentazione espressa
in sentenza secondo la quale, anche limitandosi all’esame
delle due polizze depositate in primo grado, dovrebbe
comunque ritenersi il carattere decadenziale della
clausola in questione, con quanto ne consegue ex art.1341
cod.civ. Invero, priva di interesse per la parte
ricorrente viene ad essere l’impugnazione di una delle due
rationes decidendi poste a base della medesima pronuncia,
ove, come nella specie, l’altra

ratio

sia ritenuta

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da questa Corte, di prove indispensabili come quelle

conforme al diritto dal giudice dell’impugnazione e sia
idonea di per sé a sostenere la pronuncia stessa.
6.

Quanto al ricorso incidentale proposto dal Pini Prato,

con il primo motivo vengono formulate censure analoghe a

ricorso principale. Alle considerazioni già esaminate il
ricorrente incidentale aggiunge che la consulenza tecnica
d’ufficio grafologica, espletata in primo grado, sulla
autenticità delle firme di emissione di alcuni assegni di
conto corrente non lo ha indicato come autore delle firme
apocrife; e che la sua dichiarazione scritta diretta alla
Bruzzichelli, con la quale si dichiarava disposto ad
aderire a qualsiasi richiesta pur di ottenere una
liberatoria nei confronti della Banca, non vale di per sé
quale ammissione di responsabilità in ordine alla
falsificazione degli assegni mediante la quale sono stati
prodotti gli ammanchi di denaro sui conti Bruzzichelli.
Considerazioni, queste, che si mostrano inidonee a
condurre a conclusioni diverse da quelle già esposte
(cfr.supra, par.2), atteso che: a) la Corte di merito ha
espressamente ritenuto non necessario -alla luce delle
prove raccolte- estendere la consulenza tecnica d’ufficio
grafologica, espletata in primo grado onde verificare la
sussistenza

delle

falsificazioni,alla

indagine

14

quelle formulate dalla Fondiaria con il primo motivo del

-

sull’autore delle stesse, e tale scelta -peraltro non
specificamente censurata- si sottrae al controllo di
legittimità, essendo peraltro sostenuta da congrua
motivazione sugli elementi probatori già acquisiti

motivazione, con riferimento alla esposta interpretazione
dello scritto in questione, si mostra in effetti diretta
a sollecitare un nuovo esame di merito non consentito in
questa Sede.
7.

Privo di fondamento è anche il secondo motivo del

ricorso incidentale,
violazione

e/o

con il quale si denuncia la
falsa

applicazione

dell’art.112

cod.proc.civ. e il vizio di motivazione sulla condanna del
Pini Prato in solido con la Fondiaria, nonostante tale
solidarietà non risultasse
‘.

compresa nella domanda

formulata dalla Banca. Va infatti osservato come il
giudice di merito, una volta accertato che più soggetti
sono obbligati tutti per la medesima prestazione (anche se
per titoli diversi:cfr.tra molte Sez.I n.13272/06; Sez.3
n.17475/07;

S.U.n.16503/09),

rettamente li condanni in

solido alla esecuzione di tale prestazione, a norma
dell’art.1292 cod.civ., ancorchè la solidarietà non abbia
formato oggetto di specifica domanda da parte dell’attore.

15

(cfr.supra); b)la critica nei riguardi di tale

8. Il rigetto di entrambi i ricorsi si impone dunque,
ponendo a carico dei ricorrenti -in ragione della loro
soccombenza- le spese di questo giudizio di cassazione,
che si liquidano come in dispositivo.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna in
solido la Fondiaria-S.A.I. s.p.a. e Stefano Pini Prato al
rimborso in favore della Banca Popolare Italiana s.c.r.l.
delle spese di questo giudizio di cassazione, in
14.4, 14,;54

e

(

12.000,00 per

e E 200,00 per esborsi, oltre

accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione,
il 17 settembre 2013

P.Q.M.

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