Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23386 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23822/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 65/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 7/07/08, depositata il 30/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia, appello proposto contro la sentenza n. 220/40/2006 della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso del contribuente D.G. S. contro cartelle di pagamento per IVA ed Irap relative agli anni 2000 e 2001.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo – in accoglimento dell’eccezione proposta dalla parte appellata – che la notifica dell’appello (effettuata il 26.10.2007) fosse tardiva (ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51) rispetto alla notifica della sentenza di primo grado, effettuata dalla parte contribuente a mezzo di raccomandata di data 6.12.2006, in applicazione dell’art. 38, comma 2 del predetto D.Lgs..

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il motivo di censura (rubricato come: “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38”, assistito da idoneo quesito), la parte ricorrente censura la decisione impugnata per avere il giudicante ritenuto inammissibile l’appello sull’erroneo presupposto che la spedizione della sentenza di primo grado a mezzo raccomandata (da parte del contribuente alla soccombente Agenzia) integrasse una valida notifica ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’appello.

Il ricorso appare fondato da accogliersi, con conseguente rinvio della causa al giudice di appello.

Ed invero, il menzionato art. 39, nella sua versione vigente all’epoca dei fatti di causa, prescriveva che la notifica della sentenza – ai fini del decorso del predetto termine – dovesse avvenire a termini dell’art. 137 c.p.c., e segg..

Secondo il costante indirizzo di questa Corte (per tutte Cass. 7.4.2005 n. 7306) detta prescrizione è da intendersi nel senso che è da escludersi l’idoneità della notificazione eseguita direttamente dalla parte a mezzo del servizio postale.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 16 maggio 2011.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto, che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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