Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23386 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.06/10/2017),  n. 23386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 5318 del ruolo generale dell’anno 2011

proposto da:

s.r.l. Simco Tecnocovering, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al

ricorso, dagli avvocati Salvatore Capomacchia e Cesare Persichelli

ed elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo, in

Roma, alla via Crescenzio, n. 20;

– ricorrente-

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Friuli Venezia Giulia, depositata in data 16 marzo

2010, n. 30/8/2010.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In relazione all’anno d’imposta 2002 l’Agenzia delle Entrate recuperò nei confronti della società maggiore materia imponibile ai fini Irpeg, Irap, maggiori ritenute Irpeg e Iva, in esito, per quanto ancora d’interesse, alla riqualificazione del contratto di subappalto stipulato con la S.I.C. s.r.l. come intermediazione di manodopera illecita.

La contribuente impugnò il relativo avviso di accertamento, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale.

Quella regionale, invece, ha accolto l’appello dell’Agenzia ravvisando nel rapporto intercorso tra le due società una mera fornitura di manodopera.

Contro questa sentenza propone ricorso la contribuente per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi di ricorso, cui l’Agenzia non replica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo, col quale la società deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo dell’accertamento del tipo di rapporto intercorso con la s.r.l. S.I.C., è inammissibile.

Si contesta la statuizione contenuta in sentenza riguardante la rilevanza, ai fini della qualificazione del rapporto, della mancanza di apporto da parte della contribuente di alcun materiale da costruzione. E lo si fa in base alla considerazione che, di contro, l’impiego della sola attrezzatura minuta è significativo in considerazione della tipologia di attività svolte. Ma, così argomentando, si finisce per proporre una diversa lettura delle risultanze processuali.

2.- Inammissibile è altresì il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, col quale la società si duole dell’omessa pronuncia sulle conseguenze sul piano tributario, oggetto di contestazione sin dal ricorso introduttivo.

Nessuna omissione di pronuncia è difatti configurabile, perchè non risulta omessa la statuizione indispensabile per la soluzione del caso concreto.

La statuizione v’è stata, in base all’affermata sussistenza della mera fornitura di manodopera (in termini, anche sulla distinzione rispetto al vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, vedi, tra varie, Cass. 8 giugno 2014, n. 13866).

3.- Infondato è, invece, il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, col quale la società denuncia la violazione e falsa applicazione del L. n. 1369 del 1960, art. 1, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23,D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3 e 19 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, sostenendo che tra gli effetti menzionati dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, non debbano essere annoverati quelli tributari.

La questione è stata difatti già risolta da questa Corte (vedi, tra varie, Cass. 20 ottobre 2016, n. 21289), la quale ha stabilito che, in caso di intermediazione illecita di manodopera a norma della L. n. 1369 del 1960, i lavoratori sono considerati ex tunc a tutti gli effetti, anche tributari, alle dipendenze dell’utilizzatore, con la conseguente esclusione, già in astratto, di qualsivoglia operazione avente ad oggetto le loro prestazioni di lavoro. Il che per conseguenza elide l’insorgenza del presupposto impositivo dell’Iva.

3.1.- E, visto che i lavoratori per legge sono considerati alle dipendenze dell’imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni, soltanto sull’utilizzatore gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo, nonchè fiscale, scaturenti dal rapporto di lavoro, sicchè egli non può portare in deduzione ai fini irap, quale componente negativa di reddito, le spese per il personale dipendente, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5, comma 3.

3.2.- A tanto si è aggiunto che sull’imprenditore appaltante o interponente che abbia utilizzato effettivamente le prestazioni, incombono, oltre che gli obblighi di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro, altresì gli obblighi in materia di assicurazioni sociali e quelli fiscali del datore di lavoro; sicchè a carico del medesimo soggetto, in ragione di detto rapporto, sussistono gli obblighi del sostituto d’imposta, stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23, per le ritenute d’acconto sulle retribuzioni (Cass. 31 maggio 2013, n. 13748; conf., 17 ottobre 2014, n. 22020).

4.- Il ricorso va quindi respinto.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

PQM

 

la Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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