Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23385 del 24/08/2021
Cassazione civile sez. trib., 24/08/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 24/08/2021), n.23385
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22699/2017 R.G. proposto da:
IGAC S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte
di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Corsello,
con studio in Cefalù (PA), via Prestisimone 21/b, giusta delega in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Cefalù, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, via Nomentana 251, presso l’avv. Giuseppe
Grillo, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Di Paola giusta
delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Regionale della Sicilia
(Palermo), Sez. 8, n. 2020/08/17, del 3 maggio 2017, depositata il
31 maggio 2017, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile
2021 dal Consigliere Raffaele Botta.
Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le
parti non hanno depositato memorie.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di pagamento TARSU per l’anno 2009 contestato per l’imposizione agli alberghi di tariffe superiori alle altre utenze. Il ricorso era rigettato in primo grado e in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la società contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste con controricorso il Comune;
2. Con il primo motivo la società contribuente censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 68 e 69, avendo il giudicante omesso di rilevare l’illegittimità della determinazione di una tariffa TARSU superiore per le strutture alberghiere;
3. Il motivo non è fondato sulla base del costante orientamento di questa Corte secondo il quale: “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. n. 22 del 1997, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica” (Cass. n. 16175 del 2016; Cass. n. 22522 del 2017, relativa al medesimo ente locale). Risulta di conseguenza assorbito il terzo motivo, con cui si contesta che sia un dato di comune esperienza la maggiore produttività di rifiuti di una struttura alberghiera rispetto ad una casa di abitazione;
4. Resta da considerare il secondo motivo con il quale si contesta la competenza del Sindaco in tema di tariffe TARSU. Si tratta di una censura infondata sulla base dell’orientamento già assunto dalla giurisprudenza di questa Corte la quale, proprio con riferimento sai comuni siciliani, ha stabilito che “In tema di TARSU, la rideterminazione annuale della tariffa, nei Comuni della Regione Sicilia, spetta non al consiglio comunale, bensì al Sindaco, stante la generale e residuale competenza di tale organo quando nessuna disposizione dello statuto dell’ente locale assegni l’attribuzione in parola alla giunta municipale” (Cass. n. 28050 del 2019);
5. Il ricorso deve essere pertanto respinto con condanna della parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e oneri di legge.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna della parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e oneri di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021