Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23385 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/10/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 23/10/2020), n.23385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11401-2018 proposto da:

D.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato ALFREDO BIANCHINI;

– ricorrente –

contro

CMV S.P.A. (già CASINO’ MUNICIPALE DI VENEZIA S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 751/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/01/2018 R.G.N. 513/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO,che ha concluso per inammissibilità in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato LUCIO ANELLI,per delega Avvocato ALFREDO BIANCHINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Venezia, con la pronuncia n. 66 del 2014, ha dichiarato inammissibile la domanda, proposta nei confronti della CMV spa da D.A. il quale, premesso di essere stato componente del primo consiglio di amministrazione della neocostituita società Casinò Municipale di Venezia spa e di essere stato nominato amministratore delegato in data 22.12.1995, senza che fosse determinato il relativo compenso, ne aveva chiesto il pagamento, con riguardo all’anno 1997, nella misura commisurata a quella che nel 1998 il Consiglio aveva determinato in favore del nuovo amministratore delegato, dando atto altresì di avere rinunciato alle somme relative al 1996 per dedizione alla società.

2. Il primo giudice ha, in sintesi, rilevato che la questione del compenso era stata conciliata con un accordo transattivo intervenuto tra le parti in data 17.9.1998, nonostante il testo letterale non chiaro dell’accordo.

3. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 751 del 2017, sul gravame proposto dal D. ha confermato la pronuncia di primo grado.

4. I giudici di seconde cure, condividendo l’impostazione del Tribunale in tema di interpretazione del contratto ove non deve essere valorizzato solo il dato letterale dell’accordo, ma anche altri elementi quali la condotta posteriore, ai fini di individuare l’intenzione comune delle parti e lo scopo che le stesse avevano perseguito con l’accordo, hanno ritenuto, dopo avere ripercorso tutte le vicende relative ai ruoli svolti dall’appellante presso la società, culminati con l’accordo conciliativo raggiunto per la risoluzione anticipata del rapporto al 31.12.1998, che la transazione del 17.9.1998 avesse posto fine in modo definitivo non solo al rapporto dirigenziale, ma a tutte le questioni riguardanti anche il ruolo svolto da amministratore delegato dal D..

5. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione D.A. affidato ad un unico articolato motivo.

6. La CMV spa è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: nello specifico la violazione degli artt. 1362 – 1371 c.c. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Deduce, in sintesi, l’immotivata svalutazione degli elementi letterali risultanti dall’accordo intercorso tra le parti in data 17.9.1998 e la conseguente violazione, in particolare, del principio della necessaria interpretazione preliminare dell’atto negoziale e del principio del gradualismo.

2. Si sostiene che i giudici del merito non avevano chiarito e spiegato perchè, avendo riguardo al tenore letterale dell’accordo del 17.9.1998, le parti, pur utilizzando i termini solo al singolare e richiamando il solo rapporto di lavoro dirigenziale come Direttore generale, avrebbero fatto riferimento anche ai compensi del D. quale Amministratore delegato e ad una contestuale rinuncia ad essi. Inoltre, ci si duole che la Corte territoriale, pur in presenza di dati letterali che riguardavano il solo ruolo di Direttore generale, che dovevano costituire il primo criterio esegetico con esclusione degli altri, aveva voluto individuare la volontà dei contraenti attraverso il comportamento delle parti, così violando il principio del “gradualismo” e senza fornire una compiuta ed articolata motivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale.

3. Il ricorso non è fondato presentando le censure, ivi contenute, profili di inammissibilità e di infondatezza.

4. E’ opportuno precisare alcuni principi in tema di interpretazione degli atti di abdicativi e conciliativi riguardanti i reciproci diritti derivanti dal rapporto di lavoro, affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

5. In materia di rinunzie e transazioni, con riguardo alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, la dichiarazione del lavoratore può assumere il suddetto valore sempre che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi (Cass. n. 10056 del 1991; Cass. n. 1657 del 2008).

6. L’oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, bensì in rapporto all’oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno iniziato a comporre attraverso reciproche concessioni in relazione alle posizioni assunte dalle stesse non solo nella lite in atto ma anche in vista di una controversia che possa insorgere tra loro e che esse intendono prevenire e il giudice di merito, al fine di indagare sulla portata e sul contenuto transattivo di una scrittura negoziale, può attingere ad ogni elemento idoneo a chiarire i termini dell’accordo, ancorchè non richiamati dal documento, senza che ciò comporti violazione del principio in base al quale la transazione deve essere provata per iscritto (cfr. Cass. n. 729 del 2003; Cass. n. 9120 del 2015).

7. In tema di interpretazione generale dei contratti, poi, qualora le espressioni letterali utilizzate non siano sufficienti per ricostruire la comune volontà delle parti, occorre avere riguardo all’intento comune che esse hanno perseguito.

8. In riferimento, quindi, alla interpretazione del contratto di transazione, per verificare se sia configurabile tale negozio ed il suo effettivo contenuto, occorre indagare innanzi tutto se le parti, mediante l’accordo, abbiano perseguito la finalità di porre fine all’incertus litis eventus, senza tuttavia che sia perciò necessario che esse esteriorizzino il dissenso sulle contrapposte pretese, nè che siano usate espressioni direttamente rivelatrici del negozio transattivo, la cui esistenza può anche essere desunta da qualsiasi elemento che esprima la volontà di porre fine ad ogni ulteriore contesa.

9. Quanto, infine, ai requisiti dell’aliquid datum e dell’aliquid retentum, essi non sono da rapportare agli effettivi diritti delle parti, bensì alle rispettive pretese e contestazioni e, pertanto, non è necessaria l’esistenza di un equilibrio economico tra le reciproche concessioni (cfr. Cass. n. 7548 del 2003).

10. Il relativo accertamento costituisce giudizio di merito censurabile, in sede di legittimità, soltanto in caso di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione (Cass. n. 9831 del 2013).

11. Ciò premesso e venendo all’esame del caso di cui è processo, deve osservarsi che la Corte territoriale, condividendo la impostazione decisionale del primo giudice, ha prima di tutto evidenziato una certa discrasia tra il dato letterale della conciliazione, che riguardava la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, e tutto il contesto dello stesso da cui traspariva la non indifferenza rispetto alla fase del rapporto in cui il D. era stato amministratore delegato, in quanto il legame tra i due ruoli (quello cioè di amministratore delegato e quello di direttore generale) era stato considerato rilevante nelle intercorse reciproche concessioni.

12. Non vi è stata, pertanto, alcuna lesione del principio di gradualismo nell’uso dei canoni interpretativi del contratto perchè il mero significato letterale ed il collegamento tra le varie clausole erano insufficienti alla individuazione del comune intento delle parti (Cass. n. 397 del 2002; Cass. n. 9910 del 2004).

13. Correttamente, pertanto, la comune volontà è stata ricostruita sulla base del senso letterale delle espressioni usate e della ratio del precetto contrattuale desumibile anche dalla loro condotta posteriore.

14. Inoltre, a prescindere dal fatto che il ricorrente non ha riportato, in ossequio al principio di autosufficienza, nel testo del motivo, ai fini di una corretta e completa valutazione delle doglianze (da non potersi condurre sulla base delle sole deduzioni e specificazioni contenute nel ricorso alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative di specificazione dei vizi lamentati), l’accordo intercorso tra le parti in data 17.9.1998 nella sua interezza, va rilevato che le censure in fatto – iù che ad evidenziare i criteri esegetici legali in concreto asseritamente non osservati dal giudice di merito e, soprattutto il modo in cui questi si sia discostato si risolvono in una critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante.

15. Giova precisare, a tale proposito, che per sottrarsi al sindacato di legittimità l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’atra (Cass. n. 24539 del 2009; Cass. n. 27136 del 2017).

16. La Corte di merito, nella specie, con adeguata e congrua motivazione ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che l’accordo risolutivo riguardasse, oltre al periodo in cui il D. aveva rivestito la carica di Direttore generale, anche il periodo in cui era stato Amministratore delegato, sottolineando, per avvalorare tale convincimento, sia aspetti logico-giuridici (riconoscimenti di un incentivo all’esodo con l’aggiunta di una quota di TFR riguardante tutto il rapporto; la disponibilità di benefits aggiuntivi; rinuncia al compenso di amministratore delegato per l’anno 1996, la circostanza che il C.d.A., nella seduta del 30.9.1998, ratificando l’accordo conciliativo, aveva espresso un apprezzamento per l’opera svolta nei “ruoli dallo stesso ricoperti”), sia letterali (perchè nell’accordo le parti si erano comunque obbligate a rinunciare espressamente ad ogni azione promossa o promuovenda e a non avere più nulla a pretendere per alcun titolo, ragione o causa, l’una dall’altra in ragione della transazione).

17. Siffatta motivazione, oltre ad essere logicamente congrua, è altresì giuridicamente corretta nonchè in linea con i principi ed orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, di talchè le critiche concernono la ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito e si rivelano, in realtà, come una inammissibile proposta di una interpretazione avversa rispetto a quella adottata.

18. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

19. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo la intimata svolto attività difensiva.

20. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

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