Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23385 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. II, 19/09/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 19/09/2019), n.23385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12438/2015 proposto da:

PARCO DI ROMA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO 31, presso

lo studio dell’avvocato ENRICO SCOCCINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato NICOLA BOSCO;

– ricorrente –

contro

GROTTAROSSA 90 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE XXI APRILE 11,

presso lo studio dell’avvocato CORRADO MORRONE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI BATTISTA POLICASTRI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1538/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/04/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ENRICO SCOCCINI, difensore della ricorrente, che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato CORRADO MORRONE, difensore della controricorrente,

che si riporta agli atti depositati ed insiste per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di ricorso è la sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 6 marzo 2015 e notificata il 13 marzo 2015, che ha rigettato l’appello principale proposto da Parco di Roma s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19725 del 2010, e accolto l’appello incidentale proposto da Grottarossa 90 s.r.l..

1.1. Il giudizio di primo grado, introdotto nel 2007 Grottarossa 90 perchè fosse accertato che Cave di Grottarossa s.r.l. (poi Parco di Roma spa) era obbligata a trasferirle la volumetria necessaria ad integrare la cubatura di 1800 mc. nonchè i costi delle opere di urbanizzazione, si era concluso con l’accoglimento della domanda di trasferimento della minor cubatura di mc. 1020, oltre al pagamento degli oneri di urbanizzazione.

2. La Corte d’appello ha confermato la decisione e, in accoglimento dell’appello incidentale, ha riconosciuto in favore di Grottarossa 90 la maggior cubatura di mc. 1800.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza Parco di Roma spa sulla base di dodici motivi, ai quali resiste, con controricorso, Grottarossa 90 srl.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve rilevare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, per mancato deposito della documentazione attestante la notifica della sentenza d’appello.

2. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (ex plurimis, Cass. Sez. U 16/04/2009, n. 9005), la previsione contenuta nell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta – è funzionale – al riscontro, da parte della Corte di cassazione e a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve.

2.1. Pertanto, nell’ipotesi in cui la parte ricorrente espressamente abbia allegato che la sentenza impugnata le è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, salvo che risulti essere stato notificato entro 60 giorni dal deposito della sentenza oggetto di impugnazione, ciò che esclude in radice la formazione del giudicato (Cass. 10/07/2013, n. 17066).

3. Nel caso in esame, la società ricorrente ha allegato l’avvenuta notificazione della sentenza d’appello in data 13 marzo 2015, senza depositare la relata di notifica nel termine fissato dall’art. 369 c.p.c., comma 1 (come da certificazione in data odierna della cancelleria di questa Corte), e il ricorso risulta spedito per la notifica in data 12 maggio 2015, vale a dire oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, avvenuta il 6 marzo 2015.

3.1. Per altro verso, neppure risulta applicabile al caso di specie il principio enucleato dalle Sezioni Unite n. 10648 del 2017, poichè la documentazione indicata dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – copia autentica della sentenza con la relata di notifica – non è in altro modo pervenuta nella disponibilità di questa Corte. E infine, non spiega efficacia sulla correttezza del rilievo dell’improcedibilità la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 8312 del 2019 – riguardante l’ipotesi in cui la sentenza impugnata sia stata notificata a mezzo PEC. La sentenza ha ribadito (pag. 42, sub 2) che ai fini della procedibilità del ricorso si palesa comunque necessario il tempestivo deposito della copia della relata. della notificazionè telematica e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute, ancorchè prive di attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, e che solo in tal caso è consentito il deposito sino all’udienza dell’attestazione di conformità del messaggi cartacei.

3. Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso segue la condanna della parte ricorrente alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro5.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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