Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23385 del 16/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 16/11/2016), n.23385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22645-2012 proposto da:

S.C., C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BORGOGNONA 47, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA

BRANCADORO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO VINCENZI

giusto mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 81/10/2011 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, emessa il 04/07/2011 e depositata il

20/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione

prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 4 luglio 2011 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la avverso la sentenza n. 103/09/2009 della Commissione tributaria provinciale di Bologna che aveva accolto il ricorso di S.C. contro il silenzio-rifiuto di rimborso IRAP 1998, 1999, 2000. La CTR in particolare, richiamati arresti di legittimità sul presupposto dell’imposta de qua, rilevava che gli elementi di fatto oggetto del suo giudizio di merito inducessero a ritenere la sussistenza dell’imponibilità IRAP.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

Con i mezzi proposti – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente lamenta, sotto diversi profili, vizio della motivazione in ordine al giudizio di sussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP oggetto della sua istanza di rimborso. In particolare adduce che la CTR ha mal valutato la totale assenza di una struttura servente qualificabile come “autonoma organizzazione” (primo motivo), il mancato utilizzo di personale dipendente ovvero della collaborazione di terzi (secondo motivo), la genericità delle componenti negative di reddito indicate nelle dichiarazioni annuali per i periodi di imposta in oggetto.

Le censure – unitariamente considerate per la loro stretta connessione – sono infondate.

Va ribadito che “In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto) il ricorso contro la decisione dì merito che aveva escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi)” (Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016, Rv. 639529); inoltre, e soprattutto, che “In tema di IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto d’imposta, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione senza essere inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. L’onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza di tali condizioni. (In applicazione di tali principi la S.C. ha rigettato il ricorso del contribuente – nella specie, avvocato che risultava essersi avvalso della stabile collaborazione di un dipendente – avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso dell’IRAP)” (Sez. 5, Sentenza n. 18749 del 05/09/2014, Rv. 632244).

Orbene, nel caso di specie la CFR ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che, seppure il S. negli anni in questione non avesse avuto personale dipendente, “.. ha tuttavia fatto ampio ricorso, tenuto conto dell’entità complessiva delle somme annualmente spese, a servizi di terzi ed ha sostenuto costi, che aveva l’onere di specificare nella singolarità, da cui si ricava ed emerge, in maniere inequivocabile, come lo stesso si sia avvalso, per lo svolgimento della sua attività, di un’organizzazione e della significativa opera di terzi, i quali hanno fornito beni e servizi; il che costituisce il presupposto e la ragione della specifica imposizione fiscale per cui è causa”.

Questa motivazione, sia pure sintetica, applicando ineccepibilmente detti principi di diritto consolidati – particolarmente sotto il comunque dirimente profilo del mancato assolvimento dell’onere di prova e prima ancora di allegazione (in via di azione) del fatto costitutivo del credito di rimborso – risulta insindacabile in questa sede nei profili di merito.

Il ricorso va dunque rigettato; nulla per le spese stante la mancata costituzione dell’intimata Agenzia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA