Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23385 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.06/10/2017),  n. 23385

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 5215 del ruolo generale dell’anno 2011

proposto da:

s.r.l. Casiraghi, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del

ricorso, dagli avvocati Maurizio Logozzo e Rocco Agostino ed

elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo, in Roma,

al viale delle Milizie, n. 34 Gioacchino Belli, n. 27;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente si domicilia;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Monza e Brianza, in

persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata in data 13 gennaio 2010, n.

7/13/10.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Emerge dalla sentenza impugnata che l’Agenzia delle entrate, in relazione all’anno d’imposta 2002, recuperò maggiore materia imponibile. Per quanto ancora d’interesse, escluse la integrale deducibilità delle spese di manutenzione/assistenza/sostituzione pneumatici.

La società impugnò il relativo avviso, senza successo, per questi aspetti, in primo, nè in secondo grado.

In particolare, il giudice d’appello ha sottolineato che le agevolazioni previste al riguardo dal D.M. 13 luglio 1981, art. 1, si riferiscono ai soli soggetti esercenti l’autotrasporto di cose per conto terzi iscritti in apposito albo, laddove la contribuente opera nel settore delle costruzioni.

Contro questa sentenza la società propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, che illustra con memoria, cui la sola sede centrale dell’Agenzia replica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo ed il terzo motivo di ricorso, che vanno trattati congiuntamente perchè connessi, con i quali, rispettivamente, la società lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 102, comma 6, là dove il giudice d’appello ha escluso che i costi per la sostituzione dei pneumatici siano costi di esercizio, benchè essa svolga attività di trasporti di merci di cantiere per conto proprio e di terzi (primo motivo), nonchè la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, là dove la Commissione tributaria regionale ha omesso di disapplicare il D.M. 13 luglio 1981, art. 1, nella parte in cui limita l’agevolazione da esso prevista al comma 1, ai soli esercenti attività di trasporto in conto terzi (terzo motivo), sono inammissibili.

Ciò perchè con la complessiva censura proposta la società postula un accertamento di fatto, quello di svolgere attività di trasporto, per conto proprio e di terzi, che risulta estraneo alla materia giustiziabile.

1.1.- La Commissione tributaria regionale ha difatti fatto leva sulla circostanza che la contribuente “opera nel settore delle costruzioni”, laddove il documento 6, che la contribuente allega genericamente di aver depositato il 20 ottobre 2008, senza specificare in quale occasione ed in quale momento dell’iter processuale di merito, si limita a fornire, in base al contenuto che ne è riprodotto in ricorso, indicazioni di massima sulla resa degli pneumatici.

1.2.- La sentenza si rivela quindi conforme all’orientamento già espresso da questa Corte (Cass. 20 ottobre 2008, n. 25474), in base al quale, in tema di imposte sui redditi, il costo sostenuto dalle imprese di trasporto per la sostituzione dei pneumatici può essere dedotto per intero, qualora sussistano i presupposti di cui al D.M. 13 luglio 1981, o comunque nella misura eccedente il cinque per cento, ai sensi del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 68, u.c., soltanto dalle imprese esercenti attività di trasporto per conto terzi.

2.- Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, col quale la società si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c., là dove il giudice d’appello ha omesso di pronunciarsi in ordine alla integrale deducibilità dei costi connessi ai contratti di assistenza stipulati per il mantenimento in efficienza dei mezzi da essa utilizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa.

2.1.- La pronuncia, per quanto laconica, v’è difatti stata, in quanto la Commissione tributaria regionale ha accomunato in un’unica statuizione il “…punto deducibilità delle spese di manutenzione/assistenza/sostituzione pneumatici”.

3.- In definitiva, il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza in relazione alla parte costituita.

PQM

 

la Corte:

rigetta il ricorso e condanna la società a pagare le spese sostenute dalla parte costituita, che liquida in Euro 7500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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