Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23384 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/10/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20360-2015 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 45, presso lo studio degli avvocati MARCO BELLANTE, LUIGI

AMMIRATI, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 653/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/02/2015 R.G.N. 4751/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 22/07/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza in data 5 febbraio 2015 n. 653 la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che, per quanto ancora in discussione, aveva respinto la domanda proposta da R.G. – già dipendente della AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONONOPOLI DI STATO, poi inquadrata nel ruolo ad esaurimento del MINISTERO DELLE FINANZE e distaccata presso ETI, in seguito ricollocata presso il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI D.Lgs. n. 283 del 1998, ex art. 4 ed infine inquadrata nei ruoli dello stesso MINISTERO ex lege n. 296 del 2006, art. 1, comma 563, categoria B1 – diretta ad ottenere l’inquadramento nella categoria B3.

2. La Corte territoriale riteneva che il suddetto L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 563 richiedesse ai fini dell’inquadramento rivendicato una dichiarazione del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE e DEI TRASPORTI, presso il quale la R. aveva prestato servizio e dal quale era stata poi inquadrata dal 1 gennaio 2011, ai sensi della L. n. 122 del 2010, art. 9, comma 12.

3.Osservava che la L. n. 296 del 2006 subordinava il riconoscimento della eventuale professionalità acquisita a tale dichiarazione; comunque, essa prevedeva che l’inquadramento presso gli enti di destinazione avvenisse senza aggravio di spesa, evenienza che non si sarebbe potuta realizzare in caso di inquadramento del personale in una qualifica superiore a quella posseduta. Tale disciplina era coerente con quanto statuito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 in ordine all’irrilevanza ai fini dell’inquadramento delle mansioni svolte in via di fatto.

4. Ne derivava il rigetto della domanda di risarcimento del danno, per la mancata partecipazione a corsi di qualificazione ed aggiornamento nonchè a corsi di specializzazione: si rilevava, altresì, la genericità delle allegazioni e del capitolo di prova articolati sul punto.

5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza R.G., sviluppato in un unico motivo, cui ha resistito il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. In via preliminare deve rilevarsi la tardività del ricorso.

2. Il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso del 9 settembre 2010 sicchè trova applicazione ratione temporis il termine di impugnazione semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 17, (secondo la disposizione transitoria dell’art. 58, comma 1 della predetta legge).

3. Nella fattispecie di causa la sentenza di appello è stata depositata in data 5 febbraio 2015 sicchè il termine per proporre ricorso in cassazione scadeva il 5 agosto 2015; l’attuale ricorso è stato spedito per la notifica in data 1 settembre 2015 sicchè ne va dichiarata la inammissibilità.

4. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

5. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.000 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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