Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23384 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 16/11/2016), n.23384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17429-2012 proposto da:

P.A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIEMONTE 39-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TOMASELLI,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 51/31/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, emessa il 14/04/2011 e depositata il

20/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione

prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR di Milano ha respinto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 189/46/2008 della CTP di Milano che aveva respinto il ricorso di P.A.A. – ed ha così confermato la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione per il periodo di imposta 2002, con riguardo ad importi dichiarati e non versati a titolo di IRAP che la contribuente sosteneva di non essere tenuta a versare (pur avendoli dichiarati), attesa la mancanza del presupposto di imposta della autonoma organizzazione professionale.

La predetta CTR ha ritenuto che (derivando l’iscrizione a ruolo dalla liquidazione di una dichiarazione che impegnava la responsabilità del dichiarante e costituiva la “radice del prelievo fiscale”), non era ravvisabile alcun motivo valido di impugnazione, quale consistente in errori o vizi propri della cartella. La insussistenza del presupposto di imposta, dunque, non avrebbe potuto essere sollevata nella sede dell’impugnazione della cartella, siccome ciò avrebbe presupposto un’istanza di rimborso di imposta già versata.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Agenzia resiste con controricorso.

Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta che l’assunto della CTR equivale “all’introduzione del principio solve et repete, dichiarato incostituzionale fino dal 1961 (per tutte seni. n.21/1961 C. Cost).

Con il secondo motivo la parte ricorrente si duole della “illegittima applicazione della normativa IRAP”, a riguardo dell’assunto del giudicante secondo cui il difetto di soggettività all’imposta avrebbe dovuto farsi valere con istanza di rimborso: un tale assunto infatti non si rinviene in nessun articolo della normativa IRAP. D’altronde è errato anche l’assunto che la dichiarazione è il presupposto del prelievo fiscale, mentre tale presupposto è costituito dal possesso di redditi.

Entrambi i motivi – nella loro conformazione come di “libera critica” alle conclusioni a cui il giudice del merito è pervenuto, in difetto di qualsivoglia identificazione dell’archetipo normativo al quale la critica è ispirata – sono inammissibilmente formulati.

Siffatto modo di articolare la censura nei confronti della decisione impugnata (nel difetto di qualsivoglia coordinamento con le fattispecie di vizio tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c.) non è rispettoso del sistema processuale vigente, in relazione alla formula prevista per il ricorso per cassazione, così come prevista dall’art. 360 c.p.c..

A tal proposito, basta qui richiamare il noto principio giurisprudenziale secondo cui: “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, anche prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore. La tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito” (tra le molte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008).

Con il terzo motivo poi (fondato sulla mancata delibazione di un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la parte ricorrente si duole che i giudici di appello non abbiano preso in considerazione le motivazioni offerte da essa appellata circa l’insussistenza dei requisiti che riconducono all’autonoma organizzazione, avendo eluso l’esame delle prove addotte in causa a questo proposito.

Il motivo è fondato.

Vi è da rilevare da rilevare che si è recentemente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio che “In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi)” (Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016, Rv. 639529).

La sentenza impugnata, a parte formule di stile meramente apodittiche, non ha preso in considerazione tali principi e quindi, come denunciato, la CTR non ha assolto il proprio obbligo motivazionale nel “minimo costituzionale” (v. ancora Sez. U, n. 8053 del 2014), pertanto merita cassazione.

PQM

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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