Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23383 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. II, 19/09/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 19/09/2019), n.23383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18-2015 proposto da:

GIO STAF SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo

studio dell’avvocato CRISTINA DELLA VALLE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE ROMUALDI;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE

104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE GIANOLI, ROSSELLA

BARBARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3994/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/03/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. Con atto di citazione dell’11/4/2006 la società GIO.STAF. s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 41/2006 con cui il Tribunale di Sondrio le aveva ingiunto il pagamento di Euro 27.169,70 in favore del geom. S.F., quale compenso per l’attività professionale di progettazione, direzione lavori e contabilità da lui svolta in relazione a un immobile di proprietà della società ingiunta.

Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 410/2008 rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello GIO.STAF. s.r.l., lamentando “carenza di motivazione” del provvedimento, “apoditticità e travisamento in fatto e in diritto”.

La Corte di appello di Milano – con sentenza 6 novembre 2013, n. 3994 – rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione GIO.STAF. s.r.l.

Resiste con controricorso S.F..

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 114 del 1949, artt. 10, 19, 26, 55, 58 e 59 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: la Corte d’appello, come già il Tribunale, avrebbe, ritenendo congruo l’importo richiesto dal geometra S., “palesemente violato” la L. n. 144 del 1949 che regola la liquidazione delle competenze in favore dei geometri, in particolare gli artt. 19, 26, 55, 10, 58 e 59.

Il motivo è inammissibile. Le doglianze (quanto all’art. 19, la parcella del professionista era carente dei requisiti sostanziali e di forma prescritti dall’articolo; circa l’art. 26, il calcolo degli onorari, effettuato in base ai criteri di cui all’art. 26, lett. c, è stato eseguito in base all’applicazione di dati errati; quanto all’art. 55, era erronea l’indicazione del costo di costruzione; per l’art. 10, comma 2 e art. 58, comma 2, non è stata considerata l’anticipata interruzione rapporto; quanto all’art. 59, il giudice di primo grado e il consulente tecnico d’ufficio hanno errato nel verificare le voci esposte in parcella) sono inammissibili in quanto la ricorrente, invece di rapportarsi alle rationes decidendi della sentenza impugnata, prospetta questioni che detta sentenza non tratta senza indicare lo specifico atto in cui tali questioni siano state dedotte (cfr. le censure relative all’art. 19, 26, 55), direttamente relazionandosi con la pronuncia di primo grado e la consulenza tecnica d’ufficio ivi esperita (censura relativa all’art. 59), ovvero lamenta mancanza di motivazione o motivazione apparente rispetto a un punto sul quale la sentenza di primo grado era stata “diffusamente” criticata senza riportare in modo specifico il relativo motivo d’appello (la censura concernente gli artt. 10 e 58). Circa la necessità che, a pena di inammissibilità della censura, il ricorrente non solo ne alleghi l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma indichi anche in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto cfr., da ultimo, Cass. 20694/2018.

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 2.500, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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