Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23383 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23038/2009 proposto da:

MAGIC SRL (OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio

dell’avvocato DI RAIMONDO Luca, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROSARIO FAZIO CALI’ giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di PALERMO del 12/06/08, depositata il 22/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito l’Avvocato Di Raimondo Luca difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha

concluso conformemente alla relazione.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

Con sentenza n. 36/01/2008, la CTR di Palermo ha accolto l’appello dell’Agenzia avverso la sentenza della CTP di Palermo con cui era stata accolta l’opposizione proposta dalla “Magie srl” contro cartella di pagamento per IVA 2001.

La società contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

L’agenzia si è costituita con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, il motivo di censura (rubricato sotto la tipologia della violazione o falsa applicazione di norma di legge) non contiene quel quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass., Sez. un., n. 20603 del 2007), deve indefettibilmente corredare il motivo con cui si lamentino vizi diversi da quello concernente la motivazione.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 31 maggio 2011.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato, che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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