Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23383 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.06/10/2017),  n. 23383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 14630 del ruolo generale dell’anno

2010 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

s.r.l. Maber Impianti, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine

del controricorso, dagli avvocati Carlo Amato e Giuseppe Marini,

elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma,

alla via Monti Parioli, n. 48;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro

tempore;

– intimato dalla controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, depositata in data 6 aprile 2009, n.

15/20/2009;

lette le considerazioni del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Emerge dalla sentenza impugnata che l’Agenzia delle Entrate, in seguito ad una verifica svolta dalla guardia di finanza, recuperò iva nei confronti della contribuente, in relazione all’anno d’imposta 2000. L’Ufficio ritenne l’Iva indebitamente detratta, perchè concerneva prestazioni di servizi scaturenti da contratti di appalto, che in realtà schermavano mere intermediazioni di manodopera, svolte in violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1.

Ne seguì l’iscrizione a ruolo del relativo importo, oggetto di una cartella di pagamento, parimenti notificata alla contribuente.

La società impugnò con separati ricorsi avviso e cartella, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale.

Quella regionale si è limitata ad accogliere l’appello dell’Ufficio per il profilo concernente la regolamentazione delle spese processuali del primo grado.

A sostegno della decisione, il giudice del gravame ha escluso che in sede di appello si possano produrre documenti nuovi rispetto a quelli già prodotti in primo grado, di modo che, ha soggiunto, risultando utilizzabili soltanto i sunti delle dichiarazioni contenuti nell’avviso d’accertamento, inidonei a garantire piena difesa, non è ravvisabile prova sufficiente della pretesa impositiva.

Contro questa sentenza l’Agenzia propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a sette motivi, cui la società replica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Inammissibile è il controricorso notificato al Ministero, estraneo al giudizio.

2.- Col primo, col secondo, col terzo e col sesto di ricorso, da esaminare congiuntamente, perchè connessi, l’Agenzia si duole:

– della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, configurandola come error in procedendo (primo motivo) o come error in iudicando (secondo motivo), là dove la Commissione tributaria regionale ha escluso l’ammissibilità in secondo grado della produzione di nuovi documenti, che ha identificato con “quelli dei processi verbali e delle dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza”;

– dell’omessa motivazione sui fatti controversi e decisivi rappresentati dalla conoscenza di alcune delle dichiarazioni acquisite, perchè provenienti dal legale rappresentante della società (terzo motivo), nonchè dal fatto che le dichiarazioni rese da terzi erano state riprodotte per sunto nel processo verbale di constatazione prodromico all’avviso, notificato alla società (sesto motivo).

La complessiva censura, la quale, a differenza di quanto eccepito in controricorso, è ammissibile, in quanto i primi due motivi sono corredati di idonei quesiti, calibrati in entrambi i casi su precise questioni di diritto, laddove il terzo motivo è costruito su fatti e non su violazione di legge, è fondata.

2.1.- In generale, vero è che la possibilità d’integrazione del materiale probatorio in appello non è veicolo per introdurre in secondo grado eccezioni o domande nuove, perchè vi osta il divieto espresso contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, là dove si fissa il precetto che “non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio”. Tale divieto, tuttavia, concerne esclusivamente le eccezioni in senso stretto o proprio o tecnico (rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se ne manchi l’allegazione, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo: Cass. 20 marzo 2013, n. 6918) e non anche le eccezioni improprie o le mere difese, che sono sempre deduci Ili (Cass. n. 25756 del 2014).

Tali, cioè mere difese, si devono considerare quelle introdotte in grado d’appello dall’Agenzia delle Entrate, in quanto dirette soltanto ad affermare la fondatezza e la legittimità della pretesa impositiva, attraverso un’analisi dei dati fattuali e delle ragioni già posti a base di essa e come tali da ritenere comunque compresi nel tema di lite (Cass., ord. 24 maggio 2017, n. 13047; da ultimo, sull’ammissibilità di produzione di nuovi documenti in appello, vedi ord. 11 luglio 2017, n. 17120).

2.2.- D’altronde, anche con riguardo al processo civile le sezioni unite di questa Corte (con sentenza 4 maggio 2017, n. 10790) hanno ammesso che, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, come convertito, costituisce prova nuova indispensabile quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato; e ciò a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

2.3.- Infine, va sottolineato, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, ha superato il vaglio della Consulta, la quale, nell’escludere che la facoltà di produrre documenti in appello determini una compressione dell’esercizio del diritto di difesa, ha chiarito che la previsione che un’attività probatoria, rimasta preclusa nel giudizio di primo grado, possa essere esperita in appello non è di per sè irragionevole, poichè il regime delle preclusioni in tema di attività probatoria (come la produzione di un documento) mira a scongiurare che i tempi del suo compimento siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre la previsione della producibilità in secondo grado costituisce un temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile (Corte cost. 14 luglio 2017, n. 199).

2.4.- Senz’altro errata è, dunque, la statuizione della Commissione tributaria regionale, la quale ha escluso l’ammissibilità in grado di appello dei processi verbali e delle dichiarazioni di terzi, che pure, l’Agenzia aveva indicato, sia pure per sunto, a fondamento della propria pretesa impositiva.

2.5.- A tanto va aggiunto che il giudice d’appello ha trascurato di esaminare, per un verso, le circostanze dedotte dall’Ufficio, delle quali, peraltro, si dà conto nella narrativa della sentenza: si tratta del fatto che alcune delle dichiarazioni erano state rese dall’amministratore della società, di guisa che dovevano ritenersi da questa conosciute e che il sunto di tutte le dichiarazioni era contenuto nel processo verbale di constatazione, notificato alla società, che, in ragione di tale notificazione, si giovava della presunzione assoluta di conoscenza stabilita in generale, nel caso di ricevimento dell’atto, dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42.

2.6.- Circostanze, queste, idonee, se accertate, ad evidenziare altresì l’error in iudicando del giudice d’appello, che ha bollato come nuovi i documenti in questione.

3.- Queste ultime considerazioni evidenziano la fondatezza altresì del quarto e del quinto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, perchè connessi.

Col quarto motivo l’Ufficio si duole, correttamente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5, là dove il giudice d’appello ha ritenuto di per sè illegittima la riproduzione riassuntiva nell’avviso di accertamento delle dichiarazioni rese da terzi e riportate in altro verbale, in quanto, contrariamente a quanto indicato in controricorso, aggredisce il fondamento in diritto della statuizione del giudice d’appello.

La deduzione del vizio di motivazione è contenuta nel quinto motivo, col quale l’Agenzia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denuncia l’insufficienza delle motivazione in ordine al fatto controverso e decisivo che le dichiarazioni rese anche dai terzi fossero riprodotte nel loro nucleo essenziale nella motivazione dell’avviso di accertamento.

3.1.- La L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, che si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente difatti di assolvere l’obbligo di motivazione degli atti tributari anche per relationem, ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato: l’indicazione di questi elementi permette al contribuente ed al giudice di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (tra le ultime, Cass., ord. 11 aprile 2017, n. 9323).

3.2.- Occorre quindi che il giudice di merito esamini le suddette circostanze, ritualmente introdotte in giudizio, ma di cui ha pretermesso la valutazione.

4.- Ne risulta assorbito il settimo motivo di ricorso, che concerne la deduzione di vizio di motivazione sulla prova dell’intermediazione di manodopera.

5.- In definitiva, in accoglimento dei primi sei motivi di ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione.

PQM

 

la Corte:

dichiara inammissibile il controricorso proposto nei confronti del Ministero; accoglie i primi sei motivi di ricorso, assorbito il settimo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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