Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23382 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/09/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 19/09/2019), n.23382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi 18127/2014proposto da:

D.S.F.P. difensori avvocati Alessandro Paino,

Salvatore Taverna e Anna Stefanini, difensore domiciliatario;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere Dott.ssa CORRADINI GRAZIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza n. 205/1/2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo rigettò il ricorso proposto da D.S.F.P. contro l’avviso n. (OMISSIS), emesso dalla Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Palermo, di accertamento del reddito di partecipazione da imputare al contribuente quale socio della DIESSE Srl per il 25%, pari ad Euro 86.790,00, per il periodo di imposta 2007.

Il contribuente aveva contestato il mancato riconoscimento di alcuni costi, ritenuti indeducibili dall’Ufficio, ma la CTP, preso atto della decisione, nel frattempo intervenuta, di rigetto del ricorso proposto da parte della società, aveva ritenuto infondate le doglianze.

Investita dall’appello del contribuente, la CTR della Sicilia, con sentenza n. 441/30/2014, depositata il 13.2.2014, non notificata, accolse parzialmente l’appello riconoscendo la deducibilità del costo relativo a fatture da ricevere al 31.12.2007 per provvigioni ed intermediari, rigettando nel resto e compensando le spese di lite.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente, con atto notificato in data 16 luglio 2014, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, con riguardo ai profili di soccombenza.

Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

In data 6 ottobre 2017 il contribuente ha depositato copia della istanza di definizione della lite ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, presentata il 1 ottobre 2017 alla Agenzia delle Entrate e del versamento, avvenuto il 29 settembre 2017, di quanto dovuto per la prima rata.

Il successivo 2 luglio 2018 la Agenzia delle Entrate ha attestato che la istanza di definizione della lite ed il pagamento erano regolarmente avvenuti ed ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo il contribuente provveduto al pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della relativa procedura.

Osserva la Corte che l’Amministrazione finanziaria ha attestato la regolarità della definizione agevolata della lite, avendo il contribuente provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto per il relativo perfezionamento, secondo quanto previsto dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 5, lett. b), così come convertito in legge. Ciò, implicando il venir meno della sentenza impugnata, comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso (cfr., recentemente, Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083), con compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 5, lett. b), convertito con modificazioni nella L. n. 96 del 2017. Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 marzo 2019.

Depositato in cancelleria il 19 settembre 2019

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