Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23381 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22770/2009 proposto da:

GRAFIKONTROL CONTROLLI GRAFICI & INDUSTRIALI SPA, in persona

del

Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio

dell’avvocato CUCCIA Andrea, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato TRACANELLA UMBERTO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 56/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 14/07/2008, depositata il 13/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito l’Avvocato Cuccia Andrea, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti ed insiste per l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha

concluso conformemente alla relazione.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Milano ha accolto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 56/34/2007 della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso della contribuente “Grafikontrol spa” – ed ha così confermato la cartella di pagamento concernente sanzioni in tema IVA per l’anno 1999, cartella adottata sul presupposto che la contribuente società avesse operato una compensazione per importo di L. 581.993.000 superiore a quello (L. 500.000.000 all’epoca consentito dalla legge).

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa) che fosse da considerarsi ammissibile (ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58) la produzione da parte dell’appellante Agenzia di un documento (atto di contestazione) all’udienza fissata per la discussione della lite, documento che risultava essere stato notificato alla società contribuente, e ritenendo che “appare evidente che la cartella riproduce fedelmente la realtà rappresentata nell’atto impositivo che, come sopra visto, è stato reso esecutivo per la mancata impugnazione da parte della stessa soietà ricorrente”.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Agenzia non si è costituita.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di censura (rubricato come: “Ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, art. 32, comma 1 e art. 24, comma 1, nonchè, ex art. 360, n. 5 – Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, assistito da idoneo quesito ed assorbente rispetto ai successivi) la ricorrente si duole in sostanza che la Commissione di secondo grado abbia ritenuto ammissibile la produzione del documento da parte dell’Agenzia all’udienza di discussione, nel mentre il menzionato art. 32, consente la produzione di documenti fino a 20 giorni liberi prima dell’udienza.

Detto motivo è fondato e da accogliersi (e va corretto tale proposito il richiamo inconferente al n. 3 del comma 1, art. 360 c.p.c., anzicchè al n. 4), atteso che -per effetto del richiamo contenuto nell’art. 61 medesimo D.Lgs., anche al grado di appello si applica la regola degli artt. 32 e 24 dello stesso D.Lgs. circa i tempi e le modalità di produzione dei documenti, regole di cui il giudicante non ha tento conto.

Poichè risulta dalla motivazione della pronuncia di appello che il giudicante ha considerato determinante il contenuto del richiamato documento, ai fini della soluzione della controversia, non può che concludersi che la sentenza impugnata merita di essere cassata, con remissione al giudice di appello, affinchè rinnovi l’apprezzamento dei fatti di causa (che necessitano di ulteriore accertamento, proprio per effetto del mutato quadro istruttorio, rispetto a quello considerato dal giudicante), eliminandone dal novero il documento di cui si tratta.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 30 maggio 2011.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto.

che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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