Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23380 del 24/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/08/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 24/08/2021), n.23380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5978/2014 R.G. proposto da:

Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del Direttore Generale quale

legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di

procura in calce al ricorso, dall’Avv. Gaetano Mirmina,

elettivamente domiciliata in Roma alla via Puccini n. 10, presso lo

studio dell’Avv. Mario Ferri (pec:

gaetano.mirmina.avvocatisiracusa.legalmail.it);

– ricorrente –

contro

Eduginavadi s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con

sede in (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 436/16/2013 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sede di Siracusa, depositata in data

18/11/2013, non notificata;

fissato all’udienza pubblica del 6/5/2021, il ricorso è stato

trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina del D.L. n.

137 del 2020, sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, inserito dalla L.

di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del PG e dei

difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto

richiesta di discussione orale;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

maggio 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, tenutasi mediante

collegamento da remoto;

lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

La società Edugivanadi s.r.l. (d’ora in poi, “la contribuente”) con ricorso depositato in data 20/5/2011 chiese alla CTP di Siracusa l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria n. rep. (OMISSIS) del (OMISSIS), ritenendola illegittima.

La contribuente affermò di essere venuta a conoscenza dell’iscrizione a seguito di una ispezione e che tale iscrizione riguardava 24 cartelle di pagamento, di cui 13 erano state sospese dalla CTP con decreto 15/12/2010, n. 5402, mentre le restanti 11 non sarebbero mai state notificate dall’Agente della Riscossione (l’odierna ricorrente).

L’Agente della riscossione deduce che tale premessa della contribuente, contenuta nel ricorso di primo grado, non corrisponde al vero, in quanto il ricorso originario avverso le 13 cartelle sospese dalla CTP venne deciso da quest’ultima con sentenza favorevole alla contribuente (sentenza n. 471/2/11 del 7/12/11), totalmente riformata in appello con sentenza n. 346/16/13 del 27/5/13, con la quale la CTR dichiarò la propria carenza di giurisdizione in merito ai contributi iscritti a ruolo dagli enti previdenziali, accertò la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento impugnate e dichiarò l’inammissibilità del ricorso introduttivo perché tardivo ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, condannando la contribuente al pagamento delle spese di lite.

Afferma ancora l’Agente della riscossione che, tra le 11 cartelle non sospese indicate nel ricorso introduttivo della contribuente, quella recante il numero (OMISSIS), notificata l’8/2/2005, venne impugnata unitamente alla relativa intimazione di pagamento dalla Eduginavadi s.r.l. davanti al Tribunale di Siracusa, sezione Lavoro, che decise l’impugnazione con una sentenza di inammissibilità, confermata dalla Corte di appello di Catania, la cui sentenza è stata a sua volta gravata di ricorso per cassazione tuttora pendente.

Fatte queste premesse, l’Agente della riscossione ha esposto che la CTP accolse il ricorso della contribuente ritenendo che la iscrizione ipotecaria era stata effettuata sulla base di cartelle di pagamento non correttamente notificate, in quanto le relazioni di notificazione con i relativi estratti di ruolo erano stati prodotti in copia conforme e non in originale ed erano stati disconosciuti dalla contribuente, con assorbimento delle altre censure.

L’Agente della riscossione propose appello, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice tributario, l’efficacia probatoria della documentazione prodotta, la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e l’erronea condanna alle spese.

La CTR confermò la sentenza di primo grado, compensando le spese di appello.

Contro la sentenza di appello l’Agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi ed ha anche depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

La società contribuente è rimasta intimata.

Diritto

1. Con il primo motivo, rubricato “Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, per motivi attinenti alla giurisdizione, ovvero – in subordine – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, l’Agente della riscossione deduce che sia nel giudizio di primo grado che nel giudizio di appello aveva eccepito la carenza di giurisdizione del giudice tributario con riferimento ai contributi iscritti a ruolo dagli enti previdenziali, non rientrando le impugnazioni avverso le iscrizioni ipotecarie D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, riguardanti crediti di natura non tributaria, nella giurisdizione delle commissioni tributarie.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Error in procedendo – Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2; nonché nullità della sentenza per violazione del combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, l’Agente della riscossione deduce che le cartelle di pagamento poste a fondamento dell’iscrizione ipotecaria impugnata erano state regolarmente notificate alla contribuente, e che a sostegno di tale asserzione aveva prodotto gli estratti di ruolo con le relazioni di notificazione rilasciate in copia conforme da un procuratore dell’Agente della riscossione. Il giudice di primo grado, in seguito al disconoscimento operato dalla società contribuente circa la conformità ai documenti originali in suo possesso delle copie prodotte in giudizio, aveva ritenuto non provate le notificazioni delle cartelle di pagamento alla contribuente, e la CTR, investita dall’appello dell’agente della riscossione sul punto, ne aveva rigettato le doglianze con un rinvio generico e non motivato alle motivazioni espresse dal giudice di primo grado.

3. Con il terzo motivo, rubricato “Nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”, l’agente della riscossione deduce che il giudice di appello, nonostante ne fosse stato ritualmente investito, avrebbe omesso di considerare che gli estratti di ruolo e le relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento in copia conforme, rilasciate da un procuratore dell’agente della riscossione, hanno piena valenza giuridica. In particolare, l’Agente della riscossione odierna ricorrente svolge una funzione pubblica, e ad essa si applicherebbero le norme di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 e al D.Lgs. n. 82 del 2005, in tema di formazione, archiviazione ed esibizione degli strumenti informatici. In particolare, il D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 43, al comma 2, conferirebbe all’agente della riscossione il potere di attestare la conformità ai documenti originali da essa custoditi delle copie rilasciate ai fini della produzione in giudizio. Peraltro, una precedente sentenza della CTR della Sicilia, sede di Siracusa, resa tra le stesse parti (la n. 346/16/13 del 27/5/2013), aveva già affrontato la questione della rituale notificazione di 13 cartelle di pagamento tra quelle su cui si fonda l’iscrizione ipotecaria qui impugnata in prime cure, ritenendo quella notificazione correttamente avvenuta e correttamente provata in giudizio.

4. Con il quarto motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”, l’Agente della riscossione deduce che essa aveva comunicato alla contribuente con nota raccomandata A/R del (OMISSIS), ricevuta in data (OMISSIS), di aver provveduto alla iscrizione ipotecaria. Conseguentemente, la Eduginavadi s.r.l. avrebbe avuto conoscenza dell’iscrizione ipotecaria in data (OMISSIS), non in data (OMISSIS), sicché il ricorso di primo grado avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile per tardività.

5. Con il quinto ed ultimo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancata statuizione sul motivo di appello relativo alla condanna alle spese di causa nel giudizio di primo grado, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, l’agente della riscossione deduce che la CTR ha omesso di pronunciarsi sul motivo di doglianza relativo al regolamento delle spese contenuto nella sentenza di primo grado.

6. Per ragioni di ordine logico, deve esaminarsi per primo il quarto motivo, imperniato sulla asserita tardività del ricorso di primo grado.

6.1. Esso è fondato, nei limiti di cui appresso.

6.2. L’agente della riscossione ha prodotto, allegandoli al ricorso, la ricevuta di spedizione e l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria.

La ricezione di tale comunicazione in capo alla contribuente avrebbe determinato la decorrenza del termine perentorio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, e l’inammissibilità del ricorso proposto in primo grado, esperito ben oltre i sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria.

Orbene, la sentenza impugnata, oltre ad affermare che l’Agente della riscossione non provvide a comunicare alla contribuente il preavviso che avrebbe iscritto ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, non ha tenuto conto della comunicazione inviata dopo l’iscrizione ipotecaria, che in ogni caso deve essere ritenuta idonea a far decorrere il termine di impugnazione dell’iscrizione ipotecaria dinanzi alla CTP.

La sentenza, dunque, deve essere cassata, con rinvio della causa dinanzi alla CTR affinché, in diversa composizione, esaminati la ricevuta di spedizione e l’avviso di ricevimento allegati anche al ricorso per cassazione, verifichi se essi si riferiscano alla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria e, in caso di positivo riscontro, dichiari l’inammissibilità del ricorso di primo grado.

7. Si deve ora passare all’esame del primo motivo di ricorso, con il quale l’agente della riscossione ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento alle censure rivolte dalla contribuente all’iscrizione ipotecaria, relative all’asserita omessa notificazione, a monte, delle cartelle di pagamento poste a base dell’attività di riscossione intrapresa dall’agente odierna ricorrente.

7.1. Il motivo è fondato, nei limiti di cui appresso.

7.2. L’agente della riscossione, in allegato al ricorso, ha prodotto la sentenza della CTR a quo n. 346/16/13 del 27/5/2013 che ha dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento all’impugnazione, da parte dell’odierna contribuente, di 13 cartelle di pagamento, anch’esse poste a base della successiva iscrizione ipotecaria. Inoltre, la stessa agente della riscossione ha affermato e documentato, in ossequio al principio di autosufficienza, che, tra le altre 11 cartelle di pagamento poste a base dell’iscrizione ipotecaria, ve n’e’ una (la n. (OMISSIS)) che la stessa contribuente impugnò (anche se infruttuosamente) dinanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Siracusa: la stessa contribuente, dunque, ben avrebbe dovuto sapere che l’impugnazione della iscrizione ipotecaria, in quanto fondata sulle 13 cartelle di pagamento oggetto della sentenza della CTR, sede di Siracusa, del 27/5/2013, oltre che sulla cartella di pagamento n. (OMISSIS), non avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al giudice tributario.

Ma vi è di più: la detta sentenza della CTR, sede di Siracusa, oltre che declinare la giurisdizione in relazione all’impugnazione di 13 delle cartelle di pagamento poste a base della iscrizione ipotecaria, ha dichiarato l’inammissibilità per tardività di tale impugnazione, in quanto le relative notifiche erano regolari.

Ne consegue che la sentenza qui impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR a quo in diversa composizione, che dovrà verificare quali delle cartelle di pagamento poste a base della iscrizione ipotecaria debba ritenersi che siano state ritualmente notificate alla contribuente, in virtù della sentenza della stessa CTR n. 346/16/13 del 27/5/2013, e se tale sentenza sia passata in giudicato, con conseguente statuizione di inammissibilità dell’impugnazione della iscrizione ipotecaria nella parte in cui la contribuente ha dedotto, infondatamente, la mancata notificazione di quelle cartelle.

Per le cartelle di pagamento per le quali il giudice del rinvio non potrà accertare la rituale notificazione alla contribuente in base alla sentenza n. 346/16/13 del 27/5/2013, sia perché non oggetto di quest’ultima, sia perché essa eventualmente non sia passata in giudicato, la CTR dovrà comunque, in primis, verificare se esse risultino essere state correttamente notificate in base a quanto si dirà in relazione ai motivi secondo e terzo del ricorso (dovendosi, in caso di riscontro positivo, dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria nella parte in cui la contribuente abbia fatto valere l’omessa notificazione delle stesse). Se, invece, esse non risultino essere state correttamente notificate, il giudice del rinvio dovrà verificare quali tra le cartelle poste a base dell’iscrizione ipotecaria abbiano ad oggetto crediti tributari, e solo in relazione a quelle decidere la causa nel merito (annullando in parte qua l’iscrizione ipotecaria), rimettendo la decisione dell’impugnazione della contribuente in relazione alla mancata notifica delle restanti cartelle di pagamento al giudice munito di giurisdizione in base alla natura dei crediti da esse portati.

8. I motivi secondo e terzo si possono esaminare congiuntamente, per la loro stretta connessione.

8.1. Essi sono fondati.

8.2. Dalla motivazione della sentenza impugnata non si coglie il percorso logico in base al quale la CTR a quo ha ritenuto di aderire alla sentenza della CTP con riferimento alla questione, pure posta dall’agente della riscossione sin dal primo grado, della efficacia probatoria delle copie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento rilasciate in vista della loro produzione in giudizio unitamente agli estratti di ruolo.

In vero, anche quando motiva per relationem rispetto alla sentenza di primo grado, la sentenza di appello deve dar conto di avere criticamente vagliato le censure dell’appellante, pena il vizio di omessa motivazione (Cass., sez. 3, n. 2397 del 2021).

Ma vi è di più: la questione dell’efficacia probatoria delle copie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento e degli estratti di ruolo rilasciati dall’agente della riscossione non è stata per niente esaminata dalla CTR.

La sentenza di appello, pertanto, anche in relazione alle censure di cui ai motivi secondo e terzo, deve essere cassata con rinvio per nuovo esame da parte della CTR in diversa composizione.

Nel verificare se le cartelle di pagamento, non oggetto dell’eventuale giudicato esterno formato dalla sentenza n. 346/16/13 del 27/5/2013, siano state ritualmente notificate, il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: “In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.” (Cass., sez. 6-3, n. 23902 del 2017).

9. L’esame dell’ultimo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento dei primi quattro, in quanto, all’esito del giudizio di rinvio, la CTR, in diversa composizione, dovrà liquidare nuovamente le spese di tutti i gradi di giudizio, comprese quelle del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto, il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il quinto.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame, anche in relazione alle spese del presente giudizio, alla CTR della Sicilia, sede di Siracusa, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento da remoto, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021

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