Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23380 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/10/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13939-2016 proposto da:

V.G., L.G., M.C.,

P.M., S.C.L., tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA VODICE 27, presso lo studio dell’avvocato MARCELLA RUSSO,

rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI RISPOLI;

– ricorrenti –

contro

– MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA RONDO, e

GERMANO DONDI;

– PULINET SERVIZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22,

presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANDREA RONDO e GERMANO DONDI;

– controricorrenti –

e contro

GAMBA SERVICE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1134/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/11/2015, R.G.N. 690/2013;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato le domande proposte da V.G., + ALTRI OMESSI tese a far accertare e dichiarare il loro diritto ad essere assunti dall’A.T.I. Manutencoop Facility Managment s.p.a., Gamba Services s.p.a. e Pulinet Servizi s.r.l., ciascuna per i lotti di competenza, con costituzione del rapporto di lavoro a far data dal 1 aprile 2008 e con condanna delle convenute al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate ma non percepite.

2. Il giudice di secondo grado ha precisato che i ricorrenti avevano chiesto di essere assunti dalle convenute – riunite in associazione temporanea di impresa – in esito alla gara indetta dalla ASL Napoli (OMISSIS) per il servizio di pulizia e sanificazione sulla base del cap. 16 del bando di gara ed ai sensi dell’art. 4 del c.c.n.l. di settore e nonostante i loro nominativi fossero stati indicati nella lista allegata al verbale di accordo del 1 aprile 2008.

3. Ha poi evidenziato che la novità della deduzione degli appellanti di aver rifiutato la data di decorrenza proposta dell’assunzione e non l’assunzione sottolineando che si trattava di circostanza allegata solo in appello e perciò inammissibile. Ugualmente nuova è stata ritenuta poi l’allegazione che il diritto all’assunzione nascerebbe, per facta concludentia, dal protrarsi ininterrotto del rapporto di lavoro nella nuova gestione.

4. Con riguardo all’allegata violazione dell’art. 4 del c.c.n.l. richiamato nel capitolato di appalto, la Corte di merito ha ritenuto che l’art. 4 del c.c.n.l. invocato prevede che l’impresa subentrante nell’appalto assuma ex novo il personale già in servizio il cui rapporto con la precedente titolare dell’appalto si risolve alla data della cessazione per soppressione del posto di lavoro. Ha poi ritenuto che dalle dichiarazioni rese nell’ambito del giudizio cautelare, univoche e non screditate dalla documentazione versata in atti, era emerso che i ricorrenti avevano rifiutato la proposta di assunzione dal 2 aprile 2008 e non erano contraddette dalla circostanza che i ricorrenti avevano continuato a prestare la loro attività nelle strutture della ASL Napoli. Ha rilevato infine che tale condotta mai autorizzata dalle società resistenti non era sufficiente, stante il rifiuto di sottoscrivere il contratto, per ritenere che il rapporto si era di fatto costituito.

5. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso V.G., + ALTRI OMESSI affidato ad un unico motivo. Resistono con controricorso la Pulinet Servizi s.r.l. e la Manutencoop Facility Managment s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

6. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono che la motivazione della sentenza sarebbe affetta da un contrasto irriducibile fra affermazioni tra loro inconciliabili e che, conseguentemente, ne risulterebbe una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

6.1. Ad avviso dei ricorrenti la Corte di appello, pur avendo dato atto della prosecuzione di fatto dell’attività lavorativa per un tempo non trascurabile dopo l’aggiudicazione della gara da parte dell’A.T.I., non avrebbe tratto da tale accertamento le dovute conseguenze. Sostiene che si trattava di circostanze di fatto decisive ai fini dell’accoglimento della domanda proposta tenuto conto del fatto che il contratto di lavoro, per perfezionarsi, non richiede una forma prestabilita e che la sua esistenza può essere desunta da condotte che in maniera concludente dimostrano il perfezionamento dell’accordo e autorizzano così l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto avanzata dai ricorrenti.

7. La censura è inammissibile sotto vari profili.

7.1. Occorre in primo luogo considerare che alla fattispecie in esame trova applicazione – ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, essendo stato il giudizio d’appello introdotto con ricorso depositato dopo l’11 settembre 2012 – l’art. 348 ter c.p.c., comma 5 in virtù del quale non può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 quando la sentenza di appello che confermi la decisione di primo grado sia fondata sulle medesime ragioni inerenti alle stesse questioni di fatto.

7.2. Nell’ipotesi di c.d. “doppia conforme” il ricorrente in cassazione per evitare l’inammissibilità del motivo proposto ai sensi del citato art. 360 c.p.c., n. 5 deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 22/12/2016 n. 26774 e 06/08/2019n. 20994). Nel caso in esame i ricorrenti hanno trascurato di porre in evidenza le differenze della motivazione della sentenza di appello rispetto a quella di primo grado e dunque, anche solo per tale aspetto, la censura è inammissibile.

7.3. Peraltro occorre tenere presente che alla luce della novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, la denuncia del vizio di motivazione intanto è ammissibile in quanto sia denunciata l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. per tutte Cass. sez. u. 07/04/2014 n. 8053).

7.4. Nel caso in esame la motivazione è senz’altro esistente, comprensibile, consequenziale, aderente alle emergenze istruttorie e non trascura alcun fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti ed avrebbe potuto diversamente orientare la decisione della controversia.

La Corte di appello ha dato conto della ragione per la quale ha escluso l’esistenza del contratto. Ha chiarito perchè ha confermato la già ritenuta tardività dell’allegazione avente ad oggetto l’instaurazione per fatti concludenti del rapporto (che non era contenuta nel ricorso ex art. 414 c.p.c.). I ricorrenti non chiariscono se viceversa la questione fosse stata già sollevata sin dal ricorso introduttivo e pretendono, piuttosto, da questa Corte una diversa e più favorevole ricostruzione delle risultanze probatorie, già prese in esame dalla Corte di merito, che non è consentita al giudice di legittimità al quale è preclusa la rivisitazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, trattandosi di compiti riservati al giudice del merito.

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi professionali in favore di ciascuna controricorrente, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

 

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