Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23380 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/09/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 19/09/2019), n.23380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17096/2014 R.G. proposto da:

D.S.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Gaeta,

con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Armando Profili, in

Roma, Via Palumbo, n. 26, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 347/50/2013, depositata il 9 luglio 2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27 giugno

2019 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti di D.S.A. per l’anno 2004, con il metodo sintetico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, evidenziando che questi aveva la disponibilità di un’autovettura, dell’abitazione principale in (OMISSIS), di una residenza secondaria in (OMISSIS), e che nel quinquennio 2004/2008 aveva sostenuto spese per investimenti per Euro 478.396,00.

2. Il contribuente deduceva nel ricorso che lo scostamento tra il reddito accertato con il metodo sintetico e quello dichiarato doveva sussistere per due annualità consecutive, mentre per gli anni 2002 e 2003 non vi era stato alcun rilievo da parte della Agenzia delle entrate. Inoltre, l’Ufficio non aveva considerato un atto di vendita effettuato nel 2008.

3. La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva respinto il ricorso del D.S., evidenziando che il contribuente non aveva offerto alcun elemento per dimostrare che il reddito, ricostruito sinteticamente, era costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, oppure che potesse giustificarsi sulla base di altri fatti o circostanze. Inoltre la Commissione regionale rilevava che l’Ufficio aveva preso in considerazione lo scostamento tra il reddito accertato in via sintetica e quello dichiarato in tre anni consecutivi (2002, 2003 e 2004). Irrilevante, era poi la vendita effettuata nel 2008, non potendo un disinvestimento effettuato nel 2008 giustificare disponibilità accertate nel 2004. Quanto all’importo dell’investimento relativo all’acquisto dell’immobile in Napoli, attribuito dall’Ufficio in parte al 2006 ed in parte al 2007, mentre la somma era stata versata tutta nel 2006, il primo giudice aveva già ritenuto che, pure decurtando dagli investimento del 2007 l’importo di Euro 80.000,00, la riduzione proporzionale del maggior reddito accertato non avrebbe inficiato la legittimità dell’accertamento.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente, depositando anche memoria scritta.

5. Resta intimata l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con un unico motivo di impugnazione il contribuente deduce “Violazione dell’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5”, in quanto il giudice di appello ha erroneamente ritenuto che esistesse lo scostamento di un quarto tra il reddito dichiarato e quello accertato, mentre tale circostanza non è rinvenibile in alcun documento nè nelle dichiarazioni esibite dall’ufficio. Pertanto “in assenza di una prova dell’assunto” è “palese la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3”. Inoltre, la Commissione regionale ha erroneamente sostenuto che era del tutto irrilevante la vendita dell’immobile effettuata nel 2008, non potendo un disinvestimento avvenuto nel 2008 giustificare disponibilità accertate nel 2004. In realtà, se fosse corretta tale affermazione, analogamente anche gli investimenti degli anni 2005 – 2008 non potrebbero giustificare disponibilità accertate nel 2004, con violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. L’omesso esame degli atti notarili da parte del giudice di appello costituisce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, il motivo è stato articolato dal ricorrente con una inestricabile commistione tra doglianze relative alla motivazione e censure su violazioni di legge, non consentendo in alcun modo a questa Corte di discernere le une dalle altre.

Il motivo non è, poi, autosufficiente, non avendo il ricorrente indicato il contenuto del contratto di compravendita del 2008, dal quale sarebbe derivato un reddito esente, tale da giustificare la spesa per incremento patrimoniale. Peraltro, non si riportano neppure l’ammontare complessivo degli incrementi patrimoniali, l’anno o gli anni in cui sono stati effettuati gli investimenti, la quota di investimenti “spalmata” per ciascuno dei cinque anni (2004/2008), la misura dell’effettivo scostamento per ogni anno tra reddito dichiarato e reddito accertato, quindi se nella misura di un quarto.

Nè si indica l’importo della compravendita immobiliare e se tale importo era sufficiente a giustificare solo la “porzione” di reddito relativa a tale anno, oppure l’intero reddito accertato in via sintetica, in relazione all’intero periodo -anni 2004/2008- (Cass., 1510/2017; Cass., 14509/2016).

Inoltre, il vizio di motivazione in rubrica è dedotto solo come violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, senza indicare se si fa riferimento o meno all’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, come previsto dal D.L. n. 83 del 2012 per le sentenze pubblicate a decorrere da tale data.

2. In assenza di attività difensiva da parte della Agenzia delle entrate non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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