Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23380 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 16/11/2016), n.23380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14043-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 146/22/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 19/09/2013, depositata il 29/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia n. 146/2013/22, depositata il 29.11.2013, che aveva accolto l’appello proposto da F.E., medico convenzionato con il s.s.n., contro la sentenza di primo grado con la quale era stata rigettata la richiesta di annullamento del diniego dell’istanza di rimborso di IRAP corrisposta dalla contribuente negli anni dai 2006 al 2009. Secondo il giudice di appello non era sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione rispetto all’attività di medico convenzionato con il ssn, peraltro risultando il carattere minimale degli strumenti dei quali si avvaleva il professionista.

L’Agenzia delle entrate contesta, sotto il profilo della violazione di legge – D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 23. – l’erroneità della decisione impugnata, la quale aveva erroneamente escluso l’assoggettabilità ad IRAP dell’attività del medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, peraltro violando la giurisprudenza di questa Corte in tema di rilevanza del dipendente ai fini IRAP.

Il motivo è fondato.

Questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di IRAP, la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione determina l’assoggettamento del lavoratore autonomo (nella specie, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale) all’imposta, indipendentemente dai riflessi immediati che la stessa cagiona sull’entità del suo reddito, dovendo il giudice del merito accertare, in concreto, i presupposti della fattispecie impositiva, in considerazione della eventuale eccedenza, rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio della professione, della dotazione dei mezzi strumentali a disposizione del professionista e delle specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative di cui egli si avvale – cfr.” ex plurimis, Cass. n. 1542/2015 -. Orbene, a tale principio non si è uniformata la CTR che ha escluso in astratto l’assoggettabilità ad IRAP dell’attività del sanitario convenzionato con il ssn.

Peraltro, va aggiunto che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito la irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP, di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive.

Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.” Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”.

Anche sotto tale profilo la sentenza impugnata è viziata, non avendo la CTR considerato l’incidenza dell’attività da lavoro dipendente ai fini IRAP secondo i criteri appena ricordati.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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