Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23380 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23290/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

ESPOSITO VEICOLI INDUSTRIALI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 74/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di NAPOLI del 19.3.08, depositata il 23/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

E’ esente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Napoli ha solo parzialmente accolto l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – appello proposto contro la sentenza n. 155/13/2006 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso della “Esposito Veicoli Industriali spa” – ed ha così confermato gli avvisi di accertamento per recupero dei crediti di imposta relativi agli anni 2001 e 2002, sul presupposto dell’indebito utilizzo degli stessi.

La predetta CTR ha motivato la decisione dichiarando di condividere la decisione del giudice di primo grado, atteso che “le motivazioni ivi addotte…appaiono abbastanza esaustive della vicenda, rispetto alle contrapposte posizioni delle parti”, ma ha poi precisato che la riduzione del 70% andava applicata su Euro 363.396,26, così correggendo l’errore commesso nella decisione di primo grado.

L’Agenzia delle Entrate ha interposto ricorso per cassazione affidato due motivi.

La contribuente non si è costituita.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con i due motivi di impugnazione (rubricato come:

“Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 e dell’art. 111 Cost. – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4” e, rispettivamente, come: “Violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”; entrambi assistiti da idoneo quesito), l’Agenzia si duole della nullità (e rispettivamente della contrarietà alla legge) della sentenza di primo grado per essere stata questa redatta con integrale ed acritico riferimento alle ragioni della sentenza di primo grado, e per essere dunque completamente difettosa di autonome ragioni di decisione, donde si possa intendere l’escursus logico che ha condotto alla reiezione dell’appello, nonchè per avere il giudicante omesso di dare soluzione alle questioni prospettate con i motivi di censura in appello.

I motivi – che per la loro connessione posso essere congiuntamente trattati – appaiono manifestamente fondati, alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte: “Il riferimento, da parte del giudice d’appello, alla motivazione adottata nella sentenza di primo grado devesi ritenere legittimo qualora il giudice medesimo, richiamando nella propria pronuncia gli elementi essenziali di quella esposizione, dimostri non solo di averla fatta propria, ma anche di aver esaminato le censure contro di essa sollevate e di averle ritenute infondate” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 835 del 05/02/1980;

più di recente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2268 del 02/02/2006).

Nella specie di causa, il difetto di riesame originale della materia è fatto lampante dalla circostanza che il giudice di appello non ha operato alcun esame delle censure o che sono state proposte dall’appellante Agenzia, siccome puntualmente riferite all’iter logico e valutativo adottato dal giudice di primo grado, ciò che avrebbe dovuto imporre al giudice di appello non già il generico riesame della questione prospettata dalla parte contribuente, ma appunto il vaglio delle peculiari ragioni di doglianza che costituivano l’oggetto del thema decidendum in quel grado di giudizio.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 1.6.2011.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto.

che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA