Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23380 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 17/07/2017, dep.06/10/2017),  n. 23380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1013/2011 R.G. proposto da:

POLLINI RETAIL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, T.A., rappresentata e difesa, per procura

speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Luca Giannini e Cesare

Persichelli, ed elettivamente domiciliata presso io studio legale

del secondo difensore, in Roma, via Crescenzio, n. 20;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, n. 106/01/2009, depositata in data 19 novembre

2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 luglio

2017 dal Cons. Dott. Lucio Luciotti.

Fatto

PREMESSO

– che la Pollini Retail s.r.l. ricorre per cassazione, sulla base di sei motivi, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dalla predetta società contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla medesima società avverso la cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo a seguito di controllo formale: D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis, della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2002, da cui era emerso una maggiore IVA dovuta da contribuente a seguito di disconoscimento dell’eccedenza di imposta risultante dalle liquidazioni periodiche relative al precedente anno di imposta (2001), in relazione al quale non era stata presentata a relativa dichiarazione;

– che, secondo i giudici di appello” l’inadempimento all’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA per un determinato anno di imposta, previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 e D.P.R. n. 42 del 1998, art. 4, impedisce al contribuente di portare in detrazione l’eccedenza d’imposta a credito nell’anno successivo e nel caso in esame neppure era utile al contribuente la presentazione della dichiarazione integrativa di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 8, “posto che essa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti o crediti d’imposta precedentemente non dichiarati”;

– che al ricorso della società contribuente, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c., replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

– che con i primi due motivi di ricorso viene dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostenendosi che la CTR aveva “completamente omesso di affrontare la questione dell’applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 e del D.P.R. n. 42 del 1988, art. 4, nella versione pro tempore vigente” (primo motivo) e che i giudici di appello, che avevano richiesto informazioni all’amministrazione finanziaria in merito alla sussistenza del credito IVA maturato nell’anno di imposta 2001, la quale aveva risposto di non aver proceduto ad alcun accertamento di tale tipo nè di essere tenuta ad accertare l’esistenza di un credito in mancanza di presentazione della relativa dichiarazione, con comportamento contraddittorio rispetto all’attività istruttoria espletata, avevano “omesso di motivare l’inesistenza del potere/dovere dello svolgimento di un’attività sostanziale di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria nei caso di specie e, conseguentemente, abbia omesso di affrontare la questione dell’inerenza dell’IVA” (secondo motivo);

– che con gli altri quattro motivi viene dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30,D.P.R. n. 42 del 1988, art. 4 (terzo motivo), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8 (quarto motivo), L. n. 289 del 2002, art. 8, comma 1 (quinto motivo) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, sostenendosi che i giudici di appello avevano erroneamente interpretato ed applicato le citate disposizioni che, nella loro coordinazione, consentono l’esercizio del diritto alla detrazione dell’eccedenza di credito IVA “ai più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello cui il diritto alla detrazione è sorto”, come espressamente previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, l’art. 30 del medesimo decreto limitandosi a prevedere la facoltà di riporto del credito IVA nell’anno successivo o di richiederlo a rimborso, e del D.P.R. n. 42 del 1988, art. 4, essendo del tutto inconferente perchè riferito esclusivamente alla dichiarazione dei redditi di cui al relativo testo unico, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986; sostiene, altresì, che la Commissione di appello aveva errato sia nel ritenere che la dichiarazione integrativa presentata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 8, non avesse sanato l’omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale (quinto motivo), sia nel concordare con l’amministrazione finanziaria circa l’impossibilità per quest’ultima di procedere all’accertamento del credito IVA in assenza della relativa dichiarazione annuale;

– che il terzo e quarto motivo, tra loro strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e prioritariamente, risultando connotati di decisività, in applicazione del principio della “ragione più liquida” (Cass. S.U. n. 9936 del 2014 Sez.6^-L, n. 12002 del 2014, Sez. 5^, n. 16462 del 2016);

– che, invero, con tali motivi è stato dedotto l’error in iudicando in cui è incorsa la CTR per avere escluso la facoltà della società contribuente di portare in detrazione il credito d’imposta maturato nell’anno 2001, in cui aveva omesso dl presentare la dichiarazione IVA, nella dichiarazione relativa all’anno di imposta successivo, sostenendosi che la statuizione impugnata si pone in insanabile contrasto con la lettera della legge (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, u.p., che prevede che “il diritto alla detrazione (…) può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa ai secondo anno successivo a duello cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento delta nascita del diritto medesimo”), nonchè, nella memoria depositata dalla società ricorrente, anche con i recente orientamento del Supremo consesso di questa Corte, secondo cui “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nei giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili” (cfr. Casse, Sez. U., n. 17757 del 2016; in senso analogo v. Cass., Sez. U., n. 17758 del 2016, in cui si è affermato (p. 6.7) che “il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili e di deduzione eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto”);

– che in conseguenza dell’accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso restano assorbiti tutti gli altri, e la sentenza va cassata con rinvio alla competente Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, che verificherà la sussistenza sub specie di tutte le condizioni necessarie per poter usufruire della detrazione dell’eccedenza di imposta emergente dalle dichiarazioni periodiche presentate dalla società contribuente, quali l’esistenza e l’inerenza del credito utilizzato in compensazione che la stessa ricorrente sostiene essere stato “oggetto di discussione tra e parti; sia nel giudizio di primo grado che in sede di gravame” (così a pag. 3 delle memorie ex art. c.p.c.) e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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