Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2338 del 03/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 03/02/2020), n.2338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8602/2019 R.G. proposto da:

I.M., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Antonio

Tommaso De Mauro, con domicilio eletto in Roma, via Mantegazza, n.

24, presso lo studio del Dott. Marco Gardin;

– ricorrente –

contro

G.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Silvia Brandani, con

domicilio eletto in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18, presso

lo studio Grez e Associati;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di

Siena depositata l’11 febbraio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre

2019 dal Consigliere Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Ignazio PATRONE, che ha chiesto la

dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.A. ha convenuto dinanzi al Tribunale di Siena I.M., per sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio da loro contratto il (OMISSIS) in Scorrano (LE).

All’udienza dinanzi al Presidente del Tribunale, non essendo comparsa la convenuta, il ricorrente ha chiesto il rinvio della causa e la fissazione di un termine per la rinnovazione della notifica del ricorso.

A seguito della rinotifica, si è costituita la convenuta, ed ha eccepito la nullità della notificazione, l’improcedibilità della domanda e l’incompetenza per territorio del Giudice adito, resistendo alla domanda anche nel merito.

1.1. Le parti sono state quindi rimesse dinanzi al Giudice istruttore, il quale ha rinviato la causa al Collegio, che con ordinanza dell’11 febbraio 2019 ha fissato una nuova udienza dinanzi al Giudice istruttore, per l’ammissione dei mezzi di prova, con la concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, ritenendo che le argomentazioni addotte a sostegno delle eccezioni d’incompetenza ed inammissibilità del ricorso non fossero dirimenti nè idonee a fondare una pronuncia allo stato degli atti.

2. Avverso la predetta ordinanza la I. ha proposto istanza di regolamento di competenza, per un solo motivo, illustrato anche con memoria. Il G. ha resistito con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A sostegno dell’istanza, la ricorrente contesta di essere domiciliata, sia pure saltuariamente, a Siena, assumendo di aver ottenuto fin dal mese di gennaio 2018 il trasferimento della propria sede di lavoro a Lecce, e fin dal mese di marzo successivo il cambio di residenza anagrafica, il quale ha notoriamente luogo a seguito di un procedimento amministrativo che implica la verifica dell’effettivo mutamento di domicilio e l’effettuazione di controlli presso l’abitazione del richiedente. Premesso che la crisi coniugale si è manifestata nel mese di marzo 2017, con l’abbandono della casa familiare da parte del coniuge, sostiene che a seguito di tale evento essa ricorrente non aveva più alcun motivo di trattenersi a Siena, ed aveva fatto quindi ritorno a Lecce, centro effettivo dei propri interessi. Aggiunge che tale circostanza era nota anche al coniuge, il quale vi aveva accennato nel corso della udienza presidenziale, pur avendo proceduto alla notifica del ricorso in Siena, presso il precedente domicilio di essa ricorrente. Lamenta pertanto la nullità della notifica del ricorso, effettuata a mani della persona addetta alle pulizie, non incaricata di ricevere gli atti, osservando che nessun rilievo potevano assumere, in proposito, la mancata scadenza del contratto di locazione dell’immobile destinato a sua abitazione e la perdurante intestazione del relativo citofono, nonchè l’eventuale presenza sporadica di essa ricorrente in Siena.

2. Il ricorso è inammissibile.

L’ordinanza impugnata non reca infatti alcuna statuizione in ordine alla eccezione d’incompetenza per territorio del Giudice adito, essendosi il Collegio limitato a fissare l’udienza per la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore, ai fini dell’ammissione dei mezzi di prova, ed a concedere i termini per la precisazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, nonchè per le repliche e per l’indicazione dei mezzi di prova. La rimessione della causa al Collegio, pur non potendo avere una finalità diversa dalla valutazione delle questioni pregiudiziali sollevate dalla ricorrente nella comparsa di costituzione, non è stata d’altronde preceduta dalla formulazione dell’invito a precisare le conclusioni, nè ha dato luogo ad una chiara ed inequivocabile pronuncia sulla fondatezza delle predette questioni, essendosi il Tribunale limitato ad escludere la portata dirimente delle argomentazioni svolte al riguardo e la loro idoneità a fondare una decisione allo stato degli atti, nonostante la richiesta in tal senso espressamente avanzata dal difensore della I..

Trova pertanto applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, pur a seguito delle innovazioni introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, in riferimento alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi ora con ordinanza, anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio dinanzi a sè non è suscettibile d’impugnazione con il regolamento di competenza, ove non sia stato preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni anche di merito, a meno che quel giudice, così procedendo e statuendo, non lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la predetta questione (cfr. Cass., Sez. Un., 29/09/ 2014, n. 20449; Cass., Sez. VI, 7/03/2018, n. 5354; 7/06/2017, n. 14223).

La difesa della ricorrente contesta l’applicabilità del predetto principio, affermando che, nonostante l’ambigua formulazione dell’ordinanza impugnata, il regolamento deve ritenersi ugualmente ammissibile, per il solo fatto di avere ad oggetto un provvedimento emesso dal Collegio ed apparentemente recante un’affermazione anche implicita di competenza, risultando altrimenti violati i principi costituzionali del giusto processo e la garanzia del giudice naturale precostituito per legge, la quale implica il diritto della ricorrente di difendersi dinanzi al foro inderogabilmente previsto per la controversia in esame. Rileva che, a differenza di quanto accaduto nelle ipotesi cui si riferisce il citato orientamento, il Giudice istruttore non si è in alcun modo pronunciato sulla competenza, ma ha doverosamente investito della questione il Collegio, il quale si è a sua volta astenuto da qualsiasi argomentazione al riguardo, essendosi limitato a negare la possibilità di una decisione allo stato degli atti; aggiunge che erano ormai maturate tutte le condizioni necessarie per tale decisione, avendo le parti ampiamente discusso la questione anche per iscritto ed essendo state ampiamente documentate le circostanze a tal fine rilevanti; osserva che nell’ordinanza impugnata non vi è alcun cenno all’istruzione della questione di competenza, la quale ben potrebbe, all’esito del giudizio, essere ritenuta ormai coperta dal giudicato. Richiama pertanto un precedente di questa Corte, che ha riconosciuto l’ammissibilità del regolamento di competenza ove, come nella specie, il giudice adito abbia adottato una “non pronuncia sulla competenza”, in tal modo implicitamente affermando la propria competenza (cfr. Cass., Sez. VI, 21/09/2016, n. 18535; nel medesimo senso, Cass., Sez. VI, 26/10/2017, n. 25511).

Tale richiamo non risulta tuttavia pertinente, avendo ad oggetto un precedente relativo ad una fattispecie in cui la rimessione della causa in decisione era stata preceduta dalla formale precisazione delle conclusioni, su espresso invito del Giudice istruttore, alla stregua del quale questa Corte ha ritenuto che il silenzio serbato dal Collegio sulla questione, posto anche in relazione con la successiva rimessione della causa sul ruolo per l’ammissione delle prove, dovesse essere inteso come un’implicita affermazione della propria competenza, da impugnarsi tempestivamente con il regolamento di competenza. Tale interpretazione non appare in alcun modo prospettabile in riferimento alla decisione adottata nel caso in esame, dal momento che, pur avendo il Collegio disposto la prosecuzione del giudizio per l’ammissione della prove, la sua decisione non è stata preceduta dalla precisazione delle conclusioni; e se è vero che, come detto in precedenza, la rimessione della causa in decisione non poteva avere una finalità diversa da quella di consentire la valutazione della questione di competenza da parte del Collegio, cui spettava la relativa decisione, è anche vero però che il tenore della motivazione adottata al riguardo depone in senso chiaramente contrario alla lettura proposta dalla ricorrente. Il riferimento al carattere non dirimente delle argomentazioni da quest’ultima svolte a sostegno dell’eccezione d’incompetenza ed all’impossibilità di decidere allo stato degli atti, posta a sua volta in relazione con le disposizioni impartite ai fini della prosecuzione del giudizio, non risulta infatti suscettibile di riconduzione ad una volontà diversa da quella di rinviare l’esame della questione all’esito dell’ulteriore trattazione ed istruzione della causa, ritenuta indispensabile anche ai fini della decisione sulla questione pregiudiziale: tale possibilità è d’altronde riconosciuta espressamente dall’art. 187 c.p.c., commi 2 e 3, il quale attribuisce al giudice adito la facoltà di decidere separatamente le questioni pregiudiziali, al pari di quelle preliminari di merito, se ritiene che dalle stesse possa dipendere la definizione del giudizio, consentendogli altrimenti di disporre che le stesse siano decise unitamente al merito (cfr. Cass., Sez. III, 27/10/2003, n. 16136; 6/02/2002, n. 1638). L’opzione per quest’ultima alternativa non comporta peraltro alcuna menomazione delle garanzie difensive del convenuto, il quale, così come è legittimato ad impugnare ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la decisione sulla questione pregiudiziale di competenza adottata separatamente da quella sul merito, può, ove le due decisioni siano adottate congiuntamente all’esito del giudizio, far valere ugualmente le proprie ragioni, impugnando entrambe le decisioni con l’appello o soltanto quella sulla competenza ai sensi dell’art. 43 c.p.c.. La previsione di tale facoltà scongiura anche il rischio che in sede di decisione sul merito la questione di competenza possa essere ritenuta ormai preclusa, in quanto coperta dal giudicato, dal momento che l’assenza di una precedente decisione sul punto, non impugnata, rappresenta un presupposto indispensabile per l’impugnazione della pronuncia adottata all’esito del giudizio, che il giudice del gravame è tenuto a verificare, tanto se l’impugnazione abbia luogo mediante l’appello, quanto se abbia luogo mediante il regolamento facoltativo di competenza.

In conclusione, avuto riguardo alle modalità di rimessione della causa al Collegio ed al tenore della motivazione dell’ordinanza impugnata, deve ritenersi che quest’ultima non contenga una statuizione sulla questione di competenza sollevata dalla ricorrente, ma ne riservi l’esame all’esito della trattazione ed istruzione della causa, con la conseguenza che il provvedimento non è impugnabile con il regolamento necessario di competenza.

3. La peculiarità della fattispecie esaminata giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2020

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