Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2338 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. III, 01/02/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 01/02/2011), n.2338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18779/2006 proposto da:

BETON SALENTO SRL, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante Ing. P.F., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA OVIDIO 26, presso lo studio dell’avvocato AMENTA MAURIZIO,

rappresentata e difesa dagli avvocati TORSELLO Alessandro, PETRUCCI

NICOLE giusta procura speciale in a margine;

– ricorrente –

contro

ITER COOP RAVENNATE INTERVENTI TERRITORIO SCARL;

– intimato –

sul ricorso 21759/2006 proposto da:

ITER COOP SOC, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

Presidente pro tempore, ing. B.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato

VINTI STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PAVIRANI MAURIZIO giusta mandato in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente –

e contro

BETON SALENTO SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 486/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione 2 Civile, emessa il 21/1/2005, depositata il 28/04/2005;

R.G.N. 389/2001.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato CORSINI FEDERICA per delega VINTI STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto ricorso

principale, inammissibilità in subordine rigetto ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. In data 9 giugno 1997 la soc. Beton Salento riceveva la notifica di decreto ingiuntivo del 20 maggio 1997 emesso dal Presidente del Tribunale di Ravenna, in favore della Iter Cooperativa Ravennate Interventi sul territorio, a responsabilità limitata – da ora detta ITER- per la somma di L. 68.649.777 oltre accessori. La somma era chiesta in base ad un accordo del 5 novembre 1999, in relazione al quale la Iter aveva redatto, per conto della Beton, progetti da presentare al Comune di Sogguardo, al fine di partecipare alle gare di appalto per opere pubbliche, quali lavori di approvvigionamento idraulico, di fognature ed impianti di depurazione. In base a tale accordo la Iter doveva percepire il compenso richiesto pari al 30% della spese.

La Beton proponeva opposizione deducendo eccezioni in rito sulla competenza e giurisdizione e nel merito deduceva la inesistenza del credito e proponeva domanda riconvenzionale per L. 60 milioni per spese tecniche sostenute,che opponeva eventualmente in compensazione.

La Iter nel costituirsi deduceva in rito la improcedibilità della domanda essendosi la opponente avvalsa della facoltà di ridurre i termini di comparizione, ed essendosi costituita tardivamente. Nel merito chiedeva il rigetto della opposizione.

2. Il Tribunale di Ravenna con sentenza del 1 marzo 2000 superate le eccezioni in rito della opponente ma accogliendo quella di improcedibilita, rigettava la opposizione, dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo e ponendo le spese processuali a carico della Beton Salento s.p.a..

3. Contro la decisione proponeva appello la Beton Salento s.r.l avente causa dalla spa, deducendo la erroneità della pronuncia di improcedibilità, non avendo esercitato la facoltà di ridurre il termine di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis cod. proc. civ., comma 2, con le modalità ivi previste, e per lo effetto considerava rituali i termini per la costituzione delle parti. La parte appellante insisteva nelle eccezioni preliminari per difetto di giurisdizione in relazione a clausola devolutoria arbitrale e per incompetenza territoriale a favore del tribunale di Brindisi. Nel merito chiedeva la revoca del decreto e proponeva in compensazione, per la collaborazione tecnica prestata alla Beton, della somma di L. 60 milioni. La Iter si costituiva insistendo nelle ragioni di improcedibilità della domanda di opposizione e nel merito chiedeva la conferma del decreto opposto ed il rigetto della riconvenzionale.

La Corte di appello di Bologna con sentenza del 28 aprile 2005, in parziale riforma nel punto in cui riteneva infondata la eccezione di improcedibilità, riteneva infondata l’opposizione e confermava il decreto e nel resto la impugnata sentenza, ponendo a carico dell’appellante le spese del grado di appello.

4. Contro la decisione ricorre la Beton deducendo unico motivo;

resiste la controparte con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

I ricorsi sono stati previamente riuniti per ragioni di connessione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. I ricorsi non meritano accoglimento. Precede lo esame del ricorso principale ed a seguire lo esame dello incidentale. Per chiarezza espositiva si offre la sintesi descrittiva dei motivi e quindi si procede alla verifica della fondatezza.

5.a. ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE. SINTESI ESPOSITIVA. Il ricorso principale contiene un complesso motivo in cui si deduce:

a. La violazione e falsa applicazione di norme di diritto;

b. la omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo.

Preliminarmente deve osservarsi che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, perchè delimitato e vincolato dai motivi di ricorso. Il singolo motivo assolve ad una funzione condizionante della impugnazione: ne consegue che la elencazione dei motivi di ricorso è tassativa e che per un principio di autonomia e di specificità ciascun motivo deve contenere la censura inerente al vizio di giudizio per errores in iudicando o in procedendo, ovvero la precisa indicazione del fatto decisivo in ordine al quale la motivazione è contraddittoria o insufficiente.

Il ricorso nella sua complessità non contiene la specificazione dei motivi, e per il primo profilo che denuncia errore in iudicando omette di indicare le norme di diritto che si assumono violate in relazione al tema decidendi. Per il secondo profilo il vizio della motivazione attiene al rigetto della domanda riconvenzionale per difetto di prova.

5.b. CONFUTAZIONE DEL MOTIVO. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non contenendo la indicazione delle norme di diritto in ordine ad un error in iudicando che attiene al fondamento della pretesa costituente il credito ingiunto ed inoltre al fondamento della domanda riconvenzionale. Le ragioni della censura non sono dunque articolate secondo le regole proprie delle censure ammissibili come ricorso per cassazione. Il primo profilo di censura difetta di specificità.

Il secondo motivo, prospetta come errore di motivazione, una valutazione probatoria complessa, compiuta dal giudice del merito per rigettare la domanda riconvenzionale, come si legge a ff.ll. e 12 della sentenza. La Corte ha correttamente motivato in ordine alle ragioni di preclusione della prova orale ed ha ritenuto inidonei i capitoli di prova.

La formulazione del motivo difetta di coerenza e di autosufficienza.

I capitoli di prova non vengono riprodotti e neppure gli atti ed i tempi processuali in cui la prova testimoniale è stata formulata con la indicazione dei testi.

La censura comunque non attiene allo iter logico del ragionamento sullo adempimento dell’onere probatorio,ma a pretese violazioni procedurali, e come tale non costituisce censura motivazionale ma denuncia mal formulata ed incompleta di error in procedendo, inesistente, secondo le corrette puntualizzazioni date dalla Corte di appello.

6. ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE. Nel ricorso incidentale si deduce:

a. violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

b. violazione e falsa applicazione degli artt. 346 e 645 c.p.c., artt. 163 bis, 165, 166 e 167 c.p.c..

c. vizio della motivazione su punto decisivo della controversia.

Nel corpo della motivazione dei tre autonomi e specifici motivi di censura risulta chiaramente esposto solo in motivo sub b. che attiene alla violazione delle norme del codice di rito che attengono alla chiamata in giudizio ed alla costituzione delle parti, mentre nessuno specifico svolgimento viene dato al denunciato error in iudicando stante la mancata specificazione delle norme violate, mentre anche il denunciato error in motivando si risolve nel rilievo della asserita denuncia di cui al punto b. Inammissibili le censure sub a e c, infondata la censura sub b. La infondatezza della censura si evidenzia sotto vari profili: il ricorrente incidentale non ha alcun interesse a dedurre la improcedibilità essendo totalmente vittorioso in appello anche in punto di spese; la Corte di appello, esaminati gli atti processuali ha escluso la fattispecie applicativa dello art. 163 bis, con congrua motivazione da ff. 8 a 10 della sentenza, onde la ratio decidendi attiene alla interpretazione di una fattispecie processuale che per la Corte non è fatto controverso, ma fatto certo sulla rituale costituzione del contraddittorio delle parti.

Per le esposte ragioni anche il ricorso incidentale è in parte inammissibile ed in parte infondato.

7. Il regolamento delle spese del grado segue il principio di giuste cause di compensazione per la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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