Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23379 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/10/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22443-2017 proposto da:

UBI BANCA – UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A., (incorporante BANCA

CARIME S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 31, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRA GIORDANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAURO NICOLA VINCENZO FUSARO;

– ricorrente –

contro

S.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE LUIGI POLITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1486/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/07/2017 R.G.N. 1650/2015;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Bari accoglieva la domanda proposta da S.S. nei confronti della spa Banca Carime intesa a conseguire l’accertamento del diritto a rivestire la qualifica di Funzionario di II a far tempo dal 3/5/1999 e la condanna della società alla ricostruzione della carriera ed alla corresponsione delle consequenziali differenze retributive.

Detta pronuncia veniva confermata dalla Corte distrettuale con sentenza resa pubblica il 27/7/2017.

Il giudice del gravame, nel proprio iter argomentativo, premetteva che l’accordo aziendale 29/11/1996 art. 6, invocato dal lavoratore a fondamento del diritto azionato, così recitava “Le previsioni contenute nella contrattazione collettiva a livello aziendale circa l’attribuzione dei gradi minimi per lo svolgimento di particolari mansioni, rimangono sospese sino al 31/12/1997”.

Condivideva le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di prima istanza, facendo richiamo ad un precedente arresto di questa Corte che aveva confermato l’interpretazione resa dal giudice del merito secondo cui l’attribuzione dei gradi minimi per lo svolgimento di determinate mansioni, rimaneva sospesa sino al 31/12/1997, intendendo le parti evitare solo temporaneamente, per ragioni di contenimento del costo del lavoro, l’automatismo nella progressione in carriera, riprendendo esso vigore successivamente.

La volontà delle parti confluita nell’accordo de quo era quindi da ritenersi orientata nel senso di prevedere una moratoria sull’attribuzione dei gradi minimi disposta nel 1996, entro un preciso termine finale; e che tale fosse l’intendimento delle parti, era dato ulteriormente evincibile dalla circostanza che la s.p.a. Caripuglia (confluita nel nuovo soggetto giuridico Banca CARIME) e le 00. S.S. dei propri dipendenti, si erano incontrate in data 10/10/1997 per procrastinare il termine di sospensione di cui si discute al 31/12/1998, senza tuttavia pervenire ad alcun accordo.

Per la cassazione di tale decisione interpone ricorso la Ubi Banca – Unione di Banche Italiane s.p.a. (incorporante Banca Carime s.p.a.) sulla base di due motivi ai quali resiste l’intimato con controricorso.

Il Procuratore Generale ha rassegnato le proprie conclusioni ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1367 c.c., dell’art. 116 c.p.c., degli Accordi sindacali del 29/11/1996 e del 20/12/1997 fra l’Azienda e le 00. SS. nonchè dell’accordo quadro 28/2/1998 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si premette che con l’Accordo sindacale aziendale del 29/11/1996 all’art. 6 era stata prevista la sospensione della “attribuzione dei gradi minimi per lo svolgimento di particolari funzioni” sino al 31/12/1997; si premette altresì che con l’Accordo 20 dicembre 1997 all’art. 12 era stato contemplato l’impegno delle parti ad incontrarsi per esaminare la situazione al fine di definire entro il 30 aprile 1998 la nuova disciplina dei gradi minimi, in considerazione delle innovazioni introdotte dalla organizzazione aziendale in atto.

Si deduce, quindi, l’erroneità degli approdi ai quali era pervenuta la Corte di merito nell’interpretazione delle clausole predette, perchè non conformi al tenore letterale delle previsioni richiamate nè ispirate alla doverosa ricerca della volutas partium.

L’opzione ermeneutica patrocinata era da ritenersi contraddittoria e illogica, contrastante con le linee ispiratrici dell’impianto contrattuale, essendo frutto di un processo interpretativo delle singole norme estrapolate dal contesto delle relazioni sindacali al cui interno erano state convenute e dagli accordi precedenti intervenuti a regolamentare la materia, che non consentiva di definire una attendibile ricostruzione della vicenda contrattuale e del contesto aziendale nel cui ambito si inscriveva.

In particolare l’Accordo del 1997 dava atto innanzitutto della sospensione della disciplina sui cd. “gradi minimi” in maniera generalizzata per tutte e tre le Casse (CARICAL, CARIPUGLIA e CARISAL) che sarebbero confluite nel nuovo soggetto giuridico CARIME; dava atto altresì delle innovazioni che sarebbero state introdotte dalla organizzazione aziendale in corso, cui tutti i precedenti contratti aziendali di Carical e Caripuglia avevano ricollegato la sospensiva della disciplina dei gradi minimi; “tenuto conto delle innovazioni che sarebbero state introdotte dalla organizzazione aziendale in atto”; prevedeva, infine, che “entro il 30 aprile 1998” si sarebbero svolti incontri al fine di esaminare la suddetta situazione di sospensiva dei gradi minimi al fine di definire la nuova disciplina.

Si sottolinea, quindi, la incompatibilità fra le disposizioni dell’Accordo 28 dicembre 1997 e la ritenuta reviviscenza della precedente disciplina in tema di gradi minimi. Si afferma che il perdurare delle condizioni e dei presupposti che avevano indotto le parti a sospendere la disciplina dei gradi minimi rendeva verosimile, in assenza di espressa dichiarazione contraria delle parti collettive, la permanenza della sospensione.

2. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., art. 1363 c.c. e sgg. e degli Accordi sindacali 29 novembre 1996, 20 dicembre 1997 e dell’Accordo quadro del 28 febbraio 1998 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo.

Si deduce la violazione delle disposizioni codicistiche in tema di ermeneutica contrattuale censurandosi, in estrema sintesi, la decisione per non avere tenuto conto dello stretto nesso esistente fra la sospensione della disciplina dei gradi minimi e i mutamenti organizzativi resi necessari per fronteggiare lo stato di crisi della società da un lato, e le innovazioni determinate dalla creazione del nuovo soggetto (CARIME s.p.a.), dall’altro.

3. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono privi di pregio.

E’ bene rammentare, in via di premessa, che in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), secondo cui è possibile la denuncia con ricorso per cassazione della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi, non è consentito alla Suprema Corte procedere ad una interpretazione diretta della clausola di un contratto collettivo integrativo, riguardando la norma esclusivamente i contratti collettivi nazionali di lavoro (ved. Cass. 3/12/2013 n. 27062, Cass. 17/2/2014 n. 3681).

L’interpretazione degli accordi sindacali è riservata al giudice di merito in ragione della sua efficacia limitata, diversa da quella propria degli accordi collettivi nazionali ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione.

Per effetto della riforma del 2012 (D.L. n. 83 del 2012, ex art. 54, comma 1, lett. b in L. n. 134 del 2012, come sottolineato dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. 7/4/2014 n. 8053), è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata. a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, tale anomalia esaurendosi nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (vedi Cass. 27/4/2017 n. 10416).

Si è altresì precisato che ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato. La denuncia del vizio di motivazione dev’essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza.

In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (V. ex allis, Cass. 22/2/2007 n. 4178, Cass. 3/9/2010 n. 19044).

Il ricorso in sede di legittimità, riconducibile, in linea generale, al modello dell’argomentazione di carattere confutativo, laddove censuri l’interpretazione del contratto accolta dalla sentenza impugnata, non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi a evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata attraverso la allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o della assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative, anche implicite, che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo invece affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue.

Questi già consolidati approdi hanno rinvenuto continuità anche in più recenti pronunce con le quali è stato affermato che, in tema di interpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche, la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione del contratto è riservata (vedi Cass. 22/6/2017 n. 15471).

4. Orbene, nello specifico, la deduzione di violazione dei criteri legali di interpretazione non individua alcun concreto specifico errore del giudicante frutto della dedotta inosservanza delle regole di ermeneutica dei contratti, ma si limita a contrapporre a quella resa dalla Corte territoriale, una diversa interpretazione, favorevole alla società, come tale non consentita per quanto sinora detto.

Sotto tale profilo non può tralasciarsi di considerare che la sentenza impugnata non ha limitato la indagine al solo dato letterale rappresentato dalla chiara ed espressa previsione, nell’Accordo del 1996, circa la sospensione della disciplina dei gradi minimi fino al 31 dicembre 1997, ma ha considerato anche le successive intese intervenute tra la società e le organizzazioni sindacali, pervenendo al convincimento che la sospensione della disciplina dei gradi minimi non era mai stata prorogata oltre la data originariamente prevista.

Il giudice del gravame, in estrema sintesi, facendo richiamo ad un precedente arresto di questa Corte intervenuto in subiecta materia, (Cass. 13/3/2014 n. 5890) ha interpretato le previsioni contenute nella contrattazione collettiva a livello aziendale circa l’attribuzione dei gradi minimi per lo svolgimento di determinate mansioni, nel senso che tale attribuzione rimaneva sospesa sino al 31/12/1997, intendendo le parti evitare solo temporaneamente, per ragioni di contenimento del costo del lavoro, l’automatismo nella progressione in carriera.

La volontà dei contraenti era quindi da ritenersi orientata nel senso descritto, benchè l’accordo medesimo sancisse che le parti si sarebbero incontrate dopo il 1/4/1997 per rideterminare la disciplina della materia con criteri che tenessero conto del riassetto organizzativo e funzionale della società; infatti non erano state previste conseguenze nel caso in cui le parti, non si fossero incontrate ovvero, pur riunitesi nel periodo considerato (aprile-dicembre 1997), non avessero raggiunto alcun accordo in materia.

A conforto di tale convincimento sulla natura meramente programmatica della richiamata clausola, la Corte di merito, da ultimo, ha rimarcato la circostanza che la s.p.a. Caripuglia (dante causa della s.p.a. Carime) e le 00. S.S. dei propri dipendenti, si erano effettivamente incontrate il 10/10/1997 per procrastinare il termine di sospensione di cui si discute al 31/12/1998, senza tuttavia sottoscrivere alcun accordo, benchè predisposto in tal senso.

Nell’ottica descritta, non appare dirimente il richiamo disposto dalla ricorrente ad ulteriore, più risalente nel tempo, arresto giurisprudenziale (Cass. 4/10/2007 n. 20790) emesso sulla specifica questione qui delibata, con il quale era stata confermata la pronuncia della Corte distrettuale secondo cui la mancata introduzione nel termine previsto dagli Accordi del 24/11/1996 e del 20/12/1997, di una nuova disciplina dei gradi minimi, non potesse avere come effetto la ripresa di validità ed efficacia dell’art. 3 c. i. a. del 1995 alla cui stregua per le funzioni di vice direttore della filiale di prima categoria, era prevista l’attribuzione del grado minimo di funzionario di grado secondo.

Anche in quel caso gli approdi ai quali era pervenuta questa Corte di legittimità costituivano il precipitato dei summenzionati principi, qui condivisi, e dei quali i giudici del gravame hanno disposto compiuta applicazione.

Conclusivamente, ribadito il principio in base al quale l’interpretazione del contratto aziendale è operazione ermeneutica riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo del rispetto dei canoni legali di interpretazione del contratto e della completezza e non contraddittorietà della motivazione, deve ritenersi che l’impugnata sentenza si sottragga alle critiche formulate, per essere basata su una motivazione congrua e rispettosa dei legali canoni ermeneutici che presiedono al processo logico del quale il giudicante si è avvalso per assolvere i compiti a lui riservati.

In definitiva, alla stregua delle considerazioni sinora esposte, il ricorso è respinto.

La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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