Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23379 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 16/11/2016), n.23379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8630-2015 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GONDAR

22, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato REMO DOMINICI, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 969/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Roberta Crucitti;

udito l’Avvocato Maria Antonelli difensore del ricorrente che si

riporta alla memoria e agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

C.C. impugnò la cartella di pagamento emessa sui dati esposti dal sostituto di imposta sul modello 770/2008, relativo a compensi erogati nell’anno 2007. Con il ricorso, il contribuente, avendo nelle more pagato l’imposta dovuta, contestò l’irrogazione delle sanzioni, gli interessi ed i diritti esattoriali e di notificazione per l’omessa notificazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta.

La Commissione di prima istanza respinse il ricorso e la decisione, appellata, dal contribuente, è stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale con la sentenza indicata in epigrafe.

In particolare, il Giudice di appello rilevava che l’avviso prodromico alla cartella era stato notificato correttamente -avvalendosi del servizio postale – ai sensi del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e che poichè a seguito della comunicazione di cui sopra sig. C. non ha tempestivamente provveduto al pagamento dell’imposta richiesta, l’Ufficio ha proceduto all’iscrizione a ruolo, che ha originato la cartella oggetto dell’attuale contendere, la quale ha avuto luogo anche per le sanzioni, gli interessi e i diritti esattoriali di notifica con l’ulteriore conseguenza che accertata che la cartella è stata preceduta da regolare notificazione dell’atto presupposto, il contribuente avrebbe potuto impugnarla solo per vizi propri della stessa, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, su tre motivi, il contribuente.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN FATTO

1. Con il primo motivo – rubricato: nullità della sentenza per assenza o per apparenza della motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360, n. 4 – il ricorrente deduce la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata siccome riproducente, integralmente, le controdeduzioni dell’Agenzia delle Entrate, senza effettuare alcuna elaborazione o valutazione autonoma delle emergenze processuali.

La censura è infondata. Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 642/2015) infatti, hanno escluso che la riproduzione, nella motivazione della sentenza, di scritti difensivi di una delle parti determini la nullità della sentenza purchè le ragioni della decisione siano in ogni caso attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo e, nel caso in specie, dalla lettura della sentenza, i motivi della decisione risultano inequivocabilmente attribuibili al Giudice di appello.

2. Con il secondo motivo – rubricato: nullità della sentenza per assenza o apparenza della motivazione, sotto altro profilo – si censura il passo motivazionale con il quale la C.T.R. ha dato atto della rituale notificazione dell’avviso di liquidazione e se ne denuncia la totale incomprensibilità, sia negli elementi addotti sia nel percorso logico seguito. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, non si comprenderebbe da dove il Giudice di merito abbia tratto le informazioni circa l’attività che il messo avrebbe svolto nè come in base a quali elementi abbia potuto ritenerle provate nè dove si trovino le “attestazioni” dell’agente postale in relazione alle quali il contribuente avrebbe dovuto presentare tale querela di falso.

Anche tale motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014) hanno enunciato il principio per cui i denunciabile in tassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra a affermazioni inconciliabili” e “nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza della motivazione. 32 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto essa risulta corredata da motivazione solo apparente, fondata su mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la “ratio decidendi” e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità (Cass. S.U. 8053/2014- 20648/2015).

Nella specie, dalla lettura della sentenza impugnata, emerge con evidenza l’insussistenza delle patologie della motivazione, cause di nullità, come individuate da questa Corte laddove, d’altra parte, con il mezzo di ricorso si denuncia in realtà l’errata (od omessa) valutazione da parte del Giudice di merito delle risultanze processuali.

3. Con il terzo motivo – rubricato: violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e della L. n. 890 del 1982, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, si denuncia l’errore in cui sarebbe incorsa la Commissione Tributaria Regionale nell’avere ritenuto provata l’avvenuta notificazione dell’avviso di liquidazione di imposta, prescindendo dall’allegazione dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale lo stesso sarebbe stato spedito; e ciò malgrado che esso ricorrente ne avesse contestato l’esistenza in atti sin dal ricorso introduttivo, con eccezione ribadita in appello.

3.1. La censura è inammissibile ed infondata. La Commissione Tributaria Regionale, nella sentenza impugnata, ha dato atto dell’iter notificatorio dell’avviso di liquidazione, espressamente enunciando il compimento di tutte le formalità richieste dalla legge, per concludere che la notificazione era definitivamente avvenuta il 4.1.2011 quando il plico era stato restituito all’Ufficio per compiuta giacenza.

Il ricorrente, con il mezzo, non denuncia un errore di diritto commesso dal Giudice di appello nel ritenere validamente effettuata la notificazione dell’avviso di liquidazione di imposta ma ribadisce che tale validità non poteva essere dichiarata dalla Commissione regionale per la mancanza in atti dell’avviso di ricevimento del plico con il quale era stato spedito l’atto prodromico alla cartella impugnata.

Ciò posto, la censura è inammissibile, laddove, in assenza di censura in ordine all’interpretazione o applicazione della normativa di riferimento, la valutazione nel merito della regolarità del processo notificatorio attinente l’avviso di liquidazione costituisce accertamento in fatto, demandato esclusivamente al Giudice di merito. In tal senso risulta orientata la giurisprudenza di questa Corte (cfr, di recente, Cass. n. 11674 del 15/05/2013, la quale in fattispecie similare ha avuto modo di affermare che nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l’invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell’avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l’impugnabilità, davanti al giudice tributano, della cartella esattoriale, potendo l’iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell’avviso di accertamento, a norma dell’abrogato art. 16, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e del vigente D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3).

4 Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato ed il ricorrente, soccombente, condannato in favore della parte costituita alle spese di lite liquidate come in dispositivo.

Non vi è pronuncia sulle spese nei confronti di Equitalia Nord s.p.a. la quale non ha svolto attività difensiva.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 2.000, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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