Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23379 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22951/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

CEAMO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 71/2009 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 3.4.09, depositata l’11/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Milano ha respinto l’appello dell’Agenzia della – appello proposto contro la sentenza n. 112/02/2007 della CTP di Lodi che aveva accolto il ricorso della contribuente “Ceamo srl” – ed ha così annullato l’avviso di diniego di condono per IVA 1999, con cui l’Agenzia aveva – sulla premessa della decadenza dall’istanza di definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, per effetto del tardivo pagamento della prima rata dell’importo rateizzato dovuto per la definizione agevolata – avvisato la contribuente del mancato perfezionamento dell’istanza.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa) che – atteso che la contribuente aveva tempestivamente versato solo parte della prima rata di condono, salvo poi corrispondere la residua parte con 30 giorni di ritardo, oltre ai relativi interessi e sanzione (D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 13) – doveva tenersi conto della buona fede dimostrata dalla parte contribuente ed anche del fatto che il debito tributario era stato estinto integralmente a mezzo del “cosiddetto ravvedimento operoso”, consentito a coloro che con live ritardo corrispondono sull’importo dovuto sia gli interessi che le sanzioni.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La contribuente non si è costituita.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di censura (rubricato come: “Violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis – art. 360, n. 3”, assistito da idoneo quesito ed assorbente dei successivi) la ricorrente si duole in sostanza che il giudice di appello abbia ritenuto sufficiente il tardivo pagamento della prima rata dell’importo dovuto (maggiorata di interessi e sanzioni in applicazione del c.d. Ravvedimento operoso) per la efficacia dell’istanza di definizione agevolata, con conseguente inefficacia del provvedimento o diniego di efficacia dell’istanza di definizione.

Il motivo è fondato e da accogliersi.

Infatti, con indirizzo condivisibile e qui puntualmente applicabile per l’identità di fattispecie, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che: “In ragione del carattere eccezionale del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, ed in assenza di clausole esplicitamente riferibili a tale istituto, non può sussistere un principio generale destinato a valere in caso di silenzio del legislatore diretto a riconoscere effetti al pagamento tardivo; tale forma di condono, infatti, è perfezionabile solo mediante il pagamento dell’intera imposta dovuta entro le scadenze stabilite dalla norma” (Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2010, n. 20966).

Se quindi l’adempimento tempestivo di ogni rata è condizione per la stessa efficacia dell’istanza di definizione agevolata di cui si tratta, non resta che concludere che la sentenza di appello, che non si è conformata ai predetti principi, merita senz’altro la cassazione, sicchè poi la Corte potrà decidere la controversia nel merito, non apparendo necessari ulteriori accertamenti.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 30.5.2011.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va che le spese di lite posso essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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