Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23378 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3320-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;

– ricorrenti –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA DAMIZIA, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANTONINO FRANCESCO DELLA SCIUCCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 704/2014 della CORTE D’APPELLO di 30/07/2014

R.G.N. MILANO, 809/2012 depositata il 30/07/2014 R.G.N. 809/2012.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza depositata il 22.7.2014, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi dovuti alla Gestione separata fatto valere dall’INPS nei confronti di C.C.;

avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

resiste con controricorso C.C..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10,13 e 18, (come modificati dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2), D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1-2, (come modificati dal D.L. n. 63 del 2002, art. 2, conv. con L. n. 112 del 2002), D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 1, (come modificato dal D.P.R. n. 435 del 2001, già cit.), D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 2, lett. f) e art. 36-ter, per avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione fosse maturata nonostante che, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, non fosse possibile esercitare il diritto di credito relativo ai contributi;

il motivo è infondato, essendosi consolidato il principio secondo il quale la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950 del 2018, cui ha dato seguito, tra le altre, Cass. n. 19403 del 2019; Cass. n. 5414 del 2020);

il ricorso, pertanto, va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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