Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23378 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22715/2009 proposto da:

C.F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato VITOLO Mario Rosario giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio

dell’avvocato MARTINO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende giusta

procura speciale per atto Notaio Eduardo Palmieri di Salerno del

14/12/2009, rep. n. 38670 allegata in atti;

– resistente –

e contro

ETR SPA CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 211/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 14/07/08,

depositata l’08/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito l’Avvocato Arcangelo Guzzo, (delega avvocato Claudio Martino)

difensore del resistente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che si

riporta alla relazione.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Napoli – sez. staccata di Salerno ha respinto l’appello di C.F.M. – appello proposto contro la sentenza n. 153/04/2006 della CTP di Salerno che aveva già rigettato i ricorsi della contribuente – ed ha così confermato le cartelle di pagamento per contributi anni 2003 e 2004 emesse dal “Consorzio di Bonifica in destra del fiume Sele”.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo inammissibile l’appello proposto dalla contribuente nei confronti del concessionario per la riscossione ETR spa, per omesso deposito dell’avviso di ricevimento della notifica a quest’ultimo dell’atto di appello medesimo (con conseguente inammissibilità delle eccezioni relative alla tardività della notifica delle cartelle di pagamento), nonchè ritenendo dovuti i contestati contributi, atteso l’adempimento da parte del Consorzio in ordine all’onere di dare la prova dell’esistenza di concreti benefici derivanti dalle opere da quello eseguite a favore dei fondi di proprietà della contribuente.

La contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Il Consorzio e la ETR spa (entrambi intimati) non si è sono costituiti.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di censura (rubricato come:

“Infondatezza circa l’inammissibilità sanzionata dal giudice d’appello”) e prescindendo dalle irrituali modalità di formulazione sia della censura che del quesito, la ricorrente si duole in sostanza di un vizio che avrebbe potuto essere oggetto solo di ricorso per revocazione (art. 395 c.p.c., n. 4), siccome lamenta che il giudice di appello non si sarebbe avveduto del regolare deposito in atti dell’avviso di ricezione dell’appello, ciò che -nella sostanza- rimanda a quell’errore di percezione che è appunto tipico del ricorso per revocazione.

Quanto poi al secondo motivo di impugnazione (rubricato come:

“Infondatezza dell’inammissibilità stante il principio dell’alternatività della notifica”), e prescindendo dall’irrituale modalità di formulazione della censura, basti dire che esso è fondato sull’erroneo presupposto che l’appello intero sia stato dichiarato inammissibile, mentre invece è stato dichiarato inammissibile solo quello proposto nei confronti di ETR spa, avendo il giudicante provveduto nel merito quanto all’appello proposto nei confronti del Consorzio, ciò che dimostra manifestamente che il giudicante ha tenuto conto dell’inesistenza di un litisconsorzio necessario tra le due parti appellate.

Il terzo motivo poi (rubricato come: “Decadenza dei termini per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e successive modifiche”), prescindendo dalla irrituale formulazione del quesito, appare manifestamente rivolto non contro la decisione impugnata ma sibbene contro le cartelle di pagamento, per vizi propri di queste ultime.

Il quarto ed il quinto motivo -infine- (il primo rubricato come:

“Violazione dell’art. 2697 c.c. – difetto dell’onere probatorio da parte dell’Ente impositore”; il secondo rubricato come: “Mancato aggiornamento del piano di classifica – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 e succ. mod.”) appaiono assistiti da quesiti palesemente inidonei.

Essi risultano carenti dei requisiti prescritti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dall’art. 366 bis c.p.c., rivelandosi generici, privi di riferimento alla fattispecie ed anche inconferenti rispetto alla sopra riportata ratio decidendi della sentenza impugnata. D’altronde, non vi si rinviene quale sia la violazione della norma identificata in rubrica che il giudicante avrebbe commesso con specifica e ben individuata argomentazione contenuta nella parte motiva della decisione e neppure quale sarebbe la diversa corretta applicazione della menzionata norma che dovrebbe invece prescegliersi.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta infondatezza ed inammissibilità.

Roma, 30 maggio 2011.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie, salva la partecipazione alla discussione orale del difensore del Consorzio di Bonifica;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado al Consorzio di Bonifica, liquidate in Euro 700,00 oltre accessori di legge. Nulla sulle spese per la intimata ETR. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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