Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23377 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1248-2015 proposto da:

SIMGENIA S.I.M. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 39-F, presso

lo studio dell’avvocato SILVIO CARLONI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO BOCHICCHIO;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE ENASARCO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PANETTERIA 15,

presso lo studio dell’avvocato ROSSANA MARIA AGNESE RINELLA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4891/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/07/2014 r.g.n. 684/13.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1.La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale con cui il primo giudice aveva rigettato l’opposizione proposta dalla soc Simgenia SIM spa avverso il decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 452,20,emesso su istanza dell’Enasarco, avente ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali e le sanzioni relativi al 2 e 3 trimestre 2008 dovuti dall’opponente per il promotore finanziario C.G., ritenuto dall’Enasarco agente e non già procacciatore d’affari.

La Corte ha sottolineato che ciò che caratterizza la prestazione dell’agente è la stabilità, mentre la prestazione del procacciatore è occasionale; che tali principi erano applicabili, anche nella materia della promozione finanziaria nella quale la normativa di settore distingueva tra collaboratore autonomo – agente, stabilmente incaricato del collocamento dei servizi, dal collaboratore mero procacciatore o mandatario, individuato in colui che opera in via saltuaria, compiendo attività di natura occasionale.

La Corte ha quindi rilevato che nella specie sussisteva un rapporto di agenzia; che, infatti, il contratto sottoscritto dalle parti era a tempo indeterminato, salvo preavviso di durata variabile a seconda dell’anzianità o senza preavviso in caso di giusta causa; che tale circostanza manifestava la stabilità nel tempo del rapporto su cui le parti facevano affidamento, pur persistendo un altro rapporto di agenzia del C. con INA Assitalia.

Ha, altresì, rilevato che ulteriore conferma della stabilità era da ravvisarsi nella periodicità mensile della fatture a prescindere dall’importo; nell’obbligo di esclusiva derogabile solo previo riscontro aziendale dell’inesistenza di rischi; nell’obbligo di prestare tutto l’impegno necessario, di conformarsi alle disposizioni della società sia generali sia su specifici prodotti e servizi e di consentire ispezioni e controlli; nell’impegno del promotore di collaborare in buona fede durante il preavviso.

Secondo la Corte, inoltre, il nomen iuris usato nel contratto, di mandato invece di agenzia, non era di ostacolo; che l’esistenza di un collegamento negoziale tra il rapporto in esame e quello di agenzia intrattenuto dal C. con altra società del gruppo non era di ostacolo alla sussistenza del rapporto di agenzia anche per quello in esame potendo ben avere l’agente più incarichi.

Infine, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 38, comma 4, del Regolamento Enasarco in tema di sanzioni non ravvisando l’ipotesi di cui alla norma.

2.Avverso la sentenza ricorre la Simgenia con quattro motivi. Resiste la Fondazione Enasarco. L’Alleanza Assicurazioni, avente causa da Simgenia Sim, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1173,1321,1372,1703 e seg., artt. 1742,1745,1751,1175,1176,1375 c.c.; del D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 31, 18 e 21 e degli artt. 107 e 108 regolamento Consob.

Censura la sentenza per aver ravvisato la stabilità nell’obbligo dell’agente di svolgere l’attività di promozione in favore della preponente, mentre il promotore svolgerebbe un’attività occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua libera iniziativa. Sottolinea l’errore di diritto in quanto anche la prestazione del procacciatore è frutto di una vera e propria obbligazione giuridica, quella di concludere affari,ma ciò in via episodica e non in via stabile.

Sottolinea che il contratto con il C. era di mandato che, a differenza dell’agenzia che aveva ad oggetto la promozione di affari, poteva avere ad oggetto non solo la promozione di affari ma anche altre possibili prestazioni; era accessorio e collegato a quello principale di agenzia con altra società discendendo da ciò inevitabilmente la saltuarietà; che era caratterizzato dall’esiguità degli importi percepiti, dalla mancanza di un vincolo di produttività in genere tipico del rapporto di agenzia;

Censura la sentenza nella parte in cui individua gli elementi a conferma della stabilità rilevando che gli indici indicati dalla Corte erano inconsistenti, propri anche di ogni promotore,considerato che,per espressa previsione di legge, il promotore può essere stabile e continuativo, oppure collaboratore episodico e saltuario.

Deduce che la sentenza trascura l’esame del contratto che mostrava la saltuarietà e l’episodicità dipendente dall’essere il contratto di promotore finanziario accessorio e secondario rispetto a quello di agente di assicurazione per compagnia dello stesso gruppo e, dunque, da svolgere solo compatibilmente con quella di agente di assicurazione.

4.Con il secondo motivo, in via subordinata, denuncia la mancata considerazione di alcune circostanze di fatto essenziali e decisivi per accertare la natura del contratto e cioè: l’accessorietà dell’incarico di promotore finanziario rispetto a quello di agenzia per altra compagnia del gruppo, la mancata previsione di minimi di produttività, la mancanza di stabilità e continuatività, l’esiguità della remunerazione.

5.Con il terzo motivo denuncia la mancata applicazione dell’art. 38, comma 4 Regolamento Enasarco che prevede un trattamento sanzionatorio ridotto rispetto a quello applicato di cui al comma 1, in presenza di rilevanti incertezze applicative e contrastanti indirizzi amministrativi.

6. Con il quarto motivo denuncia la mancata considerazione della buona fede della società in presenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali considerato quanto affermato dal Tribunale per rigettare sul punto la domanda.

7. I motivi, congiuntamente esaminati stante la connessione, sono infondati.

La ricorrente, con il primo motivo, denuncia un errore di diritto per avere la Corte affermato che “la prestazione dell’agente è stabile nel senso che egli ha l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti in favore della preponente e che la prestazione del procacciatore è viceversa occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua libera iniziativa”. La ricorrente lamenta l’esistenza di un errore giuridico in quanto anche la prestazione del procacciatore è frutto di una vera e propria obbligazione giuridica, quella di concludere affari, ma ciò in via episodica e non in via stabile. In sostanza la ricorrente sottolinea che ciò che caratterizza l’agenzia è la stabilità e che la Corte non avrebbe inteso correttamente tale elemento costitutivo del rapporto di agenzia.

La censura, formulata nel primo motivo, non vale ad inficiare la sentenza che, pertanto, va confermata.

Deve, infatti, rilevarsi che la Corte ha ben chiaro che l’agenzia è caratterizzata dalla stabilità ed il richiamo a Cass. n. 13629/2005 conferma che anche per la Corte l’agente è colui che si impegna a promuovere la conclusione di contratti per conto della preponente realizzando in tal modo una non episodica collaborazione professionale e che cioè l’agente svolge, con carattere di stabilità, attività volta alla promozione e conclusione di contratti in favore e per conto della preponente.

Ad ulteriore conforto dell’infondatezza della censura va rilevato che la Corte ha indicato gli elementi da cui trarre tale stabilità sottolineando anche che la stabilità non è data dalla mera ripetizione nel tempo dell’attività o dall’ammontare dei compensi occorrendo tenere conto di tutti gli elementi indiziari rinvenibili.

Nella specie la Corte ha sottolineato che il contratto sottoscritto dalle parti era a tempo indeterminato, salvo preavviso di durata variabile a seconda delle anzianità o senza preavviso in caso di giusta causa; l’emissione delle fatture provvigionali, indipendentemente dal loro importo, era mensile; vi era obbligo di esclusiva derogabile solo previo riscontro aziendale dell’inesistenza di rischi di natura concorrenziale; il promotore aveva l’obbligo di eseguire la prestazione con cura e diligenza, di conformarsi alle disposizioni interne della società, di consentire ispezioni, di collaborare in buona fede in costanza di preavviso La Corte ha poi escluso che l’accessorietà ad altro contratto di agenzia in capo al C. con società del gruppo, fosse incompatibile o contrastante con la stabilità. Sulla base di tali elementi pattizi la Corte ha rilevato che essi stonavano con i caratteri di episodicità ed occasionalità dell’attività del mero procacciatore.

La Corte dunque ha adeguatamente assolto all’obbligo di esporre le ragioni della decisione ed ha concluso l’esame degli elementi probatori ravvisando lo svolgimento di una attività di promozione della conclusione dei contratti in modo stabile ed abituale tra la ricorrente e il C..

In sostanza le censure della ricorrente,pur attraverso la formale denuncia della violazione di diverse disposizioni codicistiche, risultano sostanzialmente intese a sollecitare una rivisitazione del quadro probatorio, inibita a questa Corte in presenza di una congrua e non illogica valutazione dello stesso da parte del giudice di merito. Il mero richiamo alle regole legali di interpretazione dei contratti non risulta accompagnato dalla precisa indicazione in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità.

8.Con riferimento al terzo motivo circa il calcolo delle sanzioni non è censurabile la decisione della Corte che ha evidenziato l’inapplicabilità del più mite trattamento nell’ipotesi di oggettive e rilevanti incertezze interpretative, indotte da contrastanti indirizzi amministrativi o giurisprudenziali, fattispecie che la Corte ha correttamente escluso nella fattispecie dove si verte della differenza esistente tra agente e procacciatore.

9.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese processuali liquidate come in dispositivo.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 6000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

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