Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23377 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/09/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 19/09/2019), n.23377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1226/13 R.G. proposto da:

B.M., rappresentato e difeso, come da procura speciale a

margine del ricorso, dall’avv. Riccardo Vianello e dall’avv. Roberto

Masiani, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in

Roma, Piazza Adriana, n. 5;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del

Piemonte n. 37/28/12 depositata in data 11 maggio 2012;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27 giugno

2019 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

Fatto

RILEVATO

che:

B.M. impugnava due avvisi di accertamento, emessi in relazione agli anni d’imposta 2004 e 2005 – con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito, con accertamento sintetico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, sulla base dell’indice presuntivo di capacità contributiva rappresentato dall’intestazione di tre autovetture – deducendo che era studente universitario e che le autovetture erano state acquistate con denaro donatogli dal padre.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che l’acquisto delle autovetture dovesse essere ricollegato a liberalità effettuate dal padre del contribuente.

In esito all’appello dell’Ufficio, la Commissione regionale, riformando la sentenza impugnata, osservava che il contribuente non era stato in grado di dimostrare, con precisi riscontri documentali, la sussistenza di atti di liberalità, nè che le autovetture in suo possesso fossero state acquistate con denaro proprio del padre, risultando a tal fine irrilevante la documentazione bancaria prodotta dalla quale emergevano operazioni di giroconto e prelievo di denaro contante dal conto corrente intestato a Filippo B.; riteneva, altresì, che la circostanza che il B. fosse studente universitario non escludeva di per sè che egli potesse svolgere attività lavorativa.

Ricorre per la cassazione della suddetta decisione B.M. con un unico motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con un unico motivo, articolato in più paragrafi (1.1., 1.2., 1.3., 1.4.), il contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o insufficiente motivazione della decisione impugnata su un punto decisivo rappresentato dalla carenza di presupposti per emettere gli accertamenti oggetto di impugnazione, nonchè omessa o insufficiente motivazione “in relazione alla significatività del bene indice impiegato dall’Ufficio e alla situazione soggettiva del ricorrente”.

Ribadisce che nel giudizio di merito ha prodotto documentazione comprovante il suo status di studente universitario, che non consentiva di ritenere che egli potesse svolgere una attività lavorativa da cui ritrarre i presunti maggiori redditi accertati, ed il sostenimento, da parte del padre, delle spese relative all’acquisto delle autovetture, desumibile dagli estratti di conto corrente intestati a B.F..

Sostiene, altresì, che la motivazione è insufficiente in quanto non spiega le ragioni per cui la presenza di un solo bene indice sia sufficiente a sorreggere gli atti impositivi, nonostante l’assenza di altri beni indice rilevanti ai fini del “redditometro” e lo status di studente universitario a tempo pieno, situazioni che, ove adeguatamente valorizzate, avrebbero potuto condurre all’annullamento degli avvisi di accertamento.

2. In controricorso la difesa erariale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso con riguardo all’accertamento concernente l’anno d’imposta 2004, facendo rilevare che il contribuente ha definito la relativa lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, (cd. definizione delle liti pendenti minori).

2.1. Deve essere dichiarata la estinzione del giudizio, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in ordine al rapporto tributario controverso concernente l’avviso di accertamento (OMISSIS), relativo all’anno d’imposta 2004, avendo il contribuente definito la lite pendente mediante presentazione della istanza prevista dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 e conseguente versamento della relativa imposta, come risulta dalla copia della domanda presentata in data 2 aprile 2012 per la definizione della lite, regolarmente ricevuta dalla Agenzia delle Entrate, nonchè dalla copia del modello di pagamento attestante il versamento della somma di Euro 1.738,70, documenti allegati, unitamente al controricorso, dalla stessa Amministrazione finanziaria (v. doc. 8).

Essendo in tale caso, limitatamente all’anno d’imposta 2004, venuto meno l’originario conflitto di interessi, per cui il relativo rapporto tributario non necessita di una statuizione da parte dell’autorità giurisdizionale, la sentenza impugnata va cassata, senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., comma 3, per improseguibilità della causa, dando seguito al principio enunciato da Cass., ord. 25 luglio 2012, n. 13109, secondo cui la dichiarazione di cessazione della materia del contendere “determina, da un lato, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall’altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare l’efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere: risultato che può essere conseguito soltanto mediante una sentenza che operi alla stregua di “cassazione senza rinvio” ex art. 382 c.p.c., comma 3, per improseguibilità della causa, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, comporta conseguenze di ordine sostanziale sul contenuto delle proposte domande e delle successive sentenze. E quindi determina (non la mera inammissibilità del ricorso, che si esaurirebbe sul piano processuale), ma la necessitata rimozione delle sentenze emesse, in quanto non più attuali (Cass. n. 19533 del 23/9/2011) perchè inidonee a regolare il rapporto tra le parti” (Cass. n. 17817 del 9 settembre 2016).

3. Con riguardo all’accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, la censura dedotta dal contribuente è infondata.

3.1. Secondo l’orientamento assolutamente consolidato di questa Corte, “in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, dispensa l’amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori – indice della capacità contributiva, giacchè codesti restano individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori – indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore” (Cass. n. 9539 del 19/4/2013; Cass. n. 16192 del 3/8/2016; Cass. n. 15899 del 26/6/2017).

3.2. Tale onere va assolto fornendo la prova contraria, ossia dimostrando l’esistenza e l’entità di una pregressa e legittima disponibilità finanziaria, oltre alla durata del possesso della stessa (Cass. n. 8995 del 18/4/2014; Cass. n. 25104 del 26/11/2014; Cass. 6396 del 30/3/2015; Cass. n. 14885 del 16/7/2015), in quanto il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede, dunque, qualcosa in più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenuta alla fonte) e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, esige, tuttavia, una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass. 20 gennaio 2017, n. 1510; Cass. 26 novembre 2014, n. 25104; Cass. 10 luglio 2018, n. 18097; Cass. n. 7257 del 14/3/2019). In tal senso, va, infatti, letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali redditi e della “durata” del relativo possesso.

3.3. E’ stato, peraltro, specificato che la disponibilità dei beni-indice costituisce una presunzione di “capacità contributiva” da qualificare “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., perchè è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità la esistenza di una “capacità contributiva” e che, pertanto, il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a tali “elementi” la capacità presuntiva “contributiva” che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perchè già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma (Cass. n. 16284 del 23/7/2007; Cass. n. 17487 del 1/9/2016).

Ciò comporta che anche un unico indizio, se preciso e grave, può integrare la fattispecie di cui all’art. 2729 c.c. (Cass. 9 agosto 2002, n. 12060, proprio in tema di accertamento sintetico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4).

3.4. Nella specifica ipotesi di liberalità, inoltre, questa Corte ha statuito che “nell’ambito dell’accertamento sintetico la prova delle liberalità che hanno consentito l’incremento patrimoniale deve essere documentale e la motivazione della pronuncia giurisdizionale deve fare preciso riferimento ai documenti che la sorreggono ed al relativo contenuto” (Cass. n. 24597 del 3/12/2010; Cass. n. 6397 del 19/3/2014) e che, “ove il contribuente deduca che la spesa sia frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l’entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall’accertamento, pur non essendo lo stesso tenuto a dimostrare l’impiego di detti redditi per l’effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica” (Cass. 28/3/2018, n. 7757).

Non è, dunque, sufficiente che il contribuente provi l’esistenza del reddito del familiare, ma occore l’ulteriore dimostrazione della durata del possesso, in modo che possa ritenersi provata, anche in via presuntiva, la sua destinazione alla spesa per incremento patrimoniale; in altri termini, la dimostrazione della semplice esistenza del reddito riferibile al familiare, se è rivelatrice di una astratta maggiore capacità contributiva familiare, non è di per se stessa induttiva del fatto che detto maggiore reddito sia stato impiegato proprio per sopperire alle esigenze di uno dei componenti del nucleo, sul quale incombe l’onere di contrastare il risultato derivante dall’applicazione dei suddetti indici nei suoi confronti (Cass. ord. n. 1332 del 26/1/2016, in un caso in cui il contribuente ha dedotto che la spesa era il frutto di liberalità della madre).

3.5. Alla luce di detti principi appare evidente che la Commissione regionale, con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici, ha rilevato che la prova contraria fornita dal contribuente non fosse di per sè sufficiente a superare l’accertamento presuntivo operato dall’Amministrazione, atteso che le movimentazioni bancarie emergenti dall’estratto del conto corrente intestato al padre del ricorrente, B.F., non consentivano di ritenere raggiunta la prova che le somme cui si riferivano le operazioni di giroconto e di prelievo di denaro contante fossero state impiegate per l’acquisto delle autovetture in possesso del contribuente; hanno, parimenti, ritenuto inidonea ad escludere la legittimità dell’accertamento la circostanza che il contribuente fosse studente universitario, considerato che la iscrizione all’università non impediva il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa e, dunque, la percezione di redditi non dichiarati.

4. In conclusione, il giudizio va dichiarato estinto relativamente all’anno d’imposta 2004 e va rigettato relativamente all’anno d’imposta 2005.

Le spese dei gradi del giudizio di merito vanno poste a carico di chi le ha anticipate, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara estinto, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’anno d’imposta 2004; rigetta il ricorso limitatamente all’anno d’imposta 2005.

Pone le spese dei gradi del giudizio di merito a carico delle parti che le hanno anticipate e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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