Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23377 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22336/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato LORENZONI Fabio,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato POESIO

ALESSANDRO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

FUTURA RTA SRL (OMISSIS), in persona dell’Amministratore Unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio

dell’avvocato PARDINI LUCA, rappresentata e difesa dall’avvocato

TUCCI ERMINDO giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di FIRENZE del 5/05/08, depositata il 14/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito l’Avvocato Poesio Alessandro, difensore del controricorrente

( R.) che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che si

associa alla relazione.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Firenze ha rigettato l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 58/07/2007 della CTP di Lucca, che aveva accolto il ricorso della società contribuente “Futura Rta srl” – ed ha così annullato sia l’avviso di accertamento di maggior valore ai fini dell’imposta di registro (oltre che ipotecarie e catastali) concernente l’atto di compravendita di data 24.10.2002 di un terreno edificabile sito in (OMISSIS), sia il provvedimento di revoca di agevolazione adottato sul presupposto che era stato approvato un piano urbanistico particolareggiato in epoca antecedente all’atto di compravendita, ma con convenzione di lottizzazione sottoscritta in epoca successiva, ed esattamente il 31.12.2003, sicchè l’Agenzia aveva ritenuto non spettante l’agevolazione di aliquota all’1% prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che è condizione dell’agevolazione la sola esistenza del piano particolareggiato (salva la revoca per l’ipotesi di non avverata utilizzazione edificatoria), sicchè poi la convenzione di lottizzazione (che la sopravvenuta norma della L. n. 350 del 2003, art. 2, ha prescritto essere propedeutica alla concessione delle agevolazioni) si pone come una condizione ulteriore che deve non necessariamente preesistere alla stipulazione della vendita ma integra una modalità attraverso cui concretamente si avvera l’utilizzazione edificatoria. D’altronde, doveva prendersi in considerazione la data della delibera (31.12.2003) che risultava antecedente rispetto a quella di stipula del rogito di vendita (14.9.2004). Quanto alla rettifica del valore del terreno, la Commissione riteneva non sussistere le condizioni previste dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, per il riferimento ai trasferimento di altri beni immobili con analoghe caratteristiche e condizioni (in specie quello oggetto della vendita qui in parola era incolto e privo di piante di alto fusto; non destinato ad edificazione ma a parcheggio pubblico e comunque staccato e diviso dal comparto di riferimento; non libero da vincoli giuridici in quanto fu venduto occupato) ed evidenziava che esisteva in atti una perizia di parte coeva all’atto di vendita alla quale poteva attribuirsi carattere di obiettività.

L’agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La società contribuente si è costituita con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primi due motivi di censura (rubricati come:

“Violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, assistito da idoneo quesito di diritto) – che possono essere congiuntamente esaminati per la loro omogeneità di contenuto – la ricorrente si duole in sostanza dell’interpretazione assegnata dal giudice del merito disposto della menzionata norma di legge (anche alla luce della previsione della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30, alla quale si dovrebbe assegnare natura di “norma interpretativa”), per effetto della quale – secondo la ricorrente medesima – la stipula della convenzione di lottizzazione deve necessariamente precedere la compravendita in relazione alla quale si invocano i benefici previsti dal menzionato art. 33.

La doglianza appare infondata.

Con recente pronuncia (Cass. 31.3.2011 n. 7369) questa Corte ha già esaminato e risolto la materia qui in controversia, negando l’asserita natura interpretativa della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30 e perciò il fondamento stesso del motivo di impugnazione qui in esame. Detto indirizzo interpretativo è pienamente condivisibile, non essendovi ragione alcuna per assegnare all’anzidetta norma (che non è neppure espressamente qualificata tale e perciò entrerebbe in conflitto con la chiara previsione dell’art. 3, comma 1, prima alinea dello Statuto del contribuente) una funzione interpretativa e perciò un’efficacia antergata. Ne deriva che la chiara lettera del disposto normativo non può che essere intesa nel senso di cui è stata fatta applicazione da parte del giudice del merito, che infatti ha dato correttamente rilievo alla mera sussistenza del piano urbanistico particolareggiato, provvisto di regolare approvazione.

Quanto poi al provvedimento di accertamento di maggior valore, le censure di parte ricorrente sono centrate sia sul vizio di motivazione (rubricato come “Motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, assistito da idoneo momento di sintesi) sia sul vizio di violazione di legge (rubricato come: “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 e art. 35, comma 3, e dell’art. 112 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, assistito da idoneo quesito di diritto), e sono entrambe da ritenere inammissibilmente formulate.

Quanto alla prima, perchè – come è ribadito costantemente da questa Corte – il vizio di omessa ed insufficiente motivazione sussiste solo se nel ragionamento del giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, avendo la Corte di Cassazione non il potere di riesaminare e valutare il merito della causa (come di fatto richiede la parte ricorrente), ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Quanto alla seconda perchè, se è vero che la Commissione avrebbe dovuto provvedere ad una motivata valutazione sostituitiva, ciò avrebbe implicato comunque l’assolvimento da parte della procedente Agenzia dell’onere di evidenziare gli elementi fattuali concreti che avrebbero potuto consentire al giudicante di effettuare la valutazione comparativa, ciò che invece ha trovato smentita nelle incontestate considerazioni del giudice di appello circa la non comparabilità coi fondi indicati per paragone. E d’altronde il giudicante non ha del tutto mancato di assolvere all’anzidetto dovere, nel momento in cui ha esplicitato di rinvenire nella stima contenuta nell’indagine peritale di parte quel carattere di obiettività idoneo ad orientare l’apprezzamento, si che si deve intendere che ha ritenuto concretamente adeguato il valore dichiarato dalla parte contribuente, in conformità all’anzidetta stima.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per inammissibilità e manifesta infondatezza.

Roma, 10 maggio 2011.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che è stata depositata memoria illustrativa (adesiva alla relazione) dalla sola parte intimata;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato, che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 5.000,00 oltre accessori di legge ed oltre Euro 100,00 per rimborsi.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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