Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23377 del 06/10/2017
Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 17/07/2017, dep.06/10/2017), n. 23377
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. IZZO Fausto – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7481/2011 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Z. GROUP S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro
tempore Z.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via
Del Poggio Laurentino n. 66, presso lo TRivoli & Associati,
rappresenta e difesa dall’Avv. Giuseppe Cacciato, giusta delega a
margine del controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia n. 14/49/10, depositata il 1 febbraio 2010.
Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 17 luglio 2017
dal Cons. Dott. Ernestino Luigi Bruschetta.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’impugnata sentenza n. 14/49/10 depositata il 1 febbraio 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in parziale riforma della decisione n. 144/02/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, per quanto rimasto di interesse, riteneva la “piena deducibilità” delle spese sostenute da Z. Group S.p.A. per ristoranti e alberghi c.d. di ospitalità clienti “ai sensi del D.M. 19 novembre 2008”, mentre riteneva che la “pretesa deducibilità nell’anno 2002 del costo per provvigioni”, da parte della medesima contribuente, configurasse invece una “chiara violazione del vigente principio di competenza”;
l’Agenzia ricorreva per cassazione per un solo motivo, cui la contribuente resisteva con controricorso e proponendo a sua volta ricorso incidentale ancora per un solo motivo;
con l’unico motivo del ricorso principale l’ufficio, essenzialmente denunciando violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74, comma 2, applicabile ratione temporis, si doleva del fatto che erroneamente la CTR aveva ritenuto la “piena deducibilità” delle suddette spese di rappresentanza, atteso che invece ai sensi della norma denunciata le spese in parola erano deducibili nella sola misura di un terzo, differentemente dal cit. D.P.R. n. 917, art. 108, comma 2, che lo aveva sostituito; il motivo è all’evidenza fondato avendo la CTR interpretato erroneamente come retroattiva la nuova disciplina del cit. D.P.R. n. 917, art. 108; invero il richiamo operato dalla CTR al D.M. 19 novembre 2008, art. 1, non è conferente, perchè quest’ultimo si limita a fornire la definizione di spese di rappresentanza, lasciando intatta la normale applicazione temporale delle disposizioni succedutesi, come in diverse sentenze è stato anche implicitamente riconosciuto da questa Corte (Cass. sez. trib. n. 2276 del 2011); con l’unico motivo del ricorso incidentale la contribuente, pur riconoscendo che le spese per provvigioni non potevano essere dedotte nel 2002 attesa la “chiara violazione del vigente principio di competenza”, denunciando varie violazioni di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, addebitava alla CTR l’implicito rigetto della domanda intesa a ottenere il riconoscimento del diritto di deduzione dei costi in parola nel successivo anno 2003; il motivo è fondato giacchè, incontestata la realtà del costo per provvigioni in discussione, il diritto alla deducibilità dello stesso nell’anno 2003 deve essere all’evidenza ammesso, giacchè anche la CTR ha espressamente accertato che il ridetto costo era stato “documentato da una fattura ricevuta da Z. Group S.p.A. nell’anno 2003”;
non essendo necessari ulteriori accertamenti, alla cassazione della sentenza deve seguire la decisione nel merito della controversia, con il riconoscimento della deducibilità delle spese di rappresentanza nella sola misura di un terzo e la deducibilità del costo per provvigioni nell’anno 2003;
la reciproca soccombenza, giustifica l’integrale compensazione delle spese di ogni fase e grado.
PQM
La Corte accoglie il ricorso principale e quello incidentale, cassa l’impugnata sentenza e decide nel merito come in motivazione; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017