Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23376 del 24/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/08/2021, (ud. 22/04/2021, dep. 24/08/2021), n.23376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4685-2020 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI RUSSO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPINA GIANNICO, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4083/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 09/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

BUFFA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 9.10.19, il tribunale di Foggia ha rigettato il ricorso del sig. G. volto al riconoscimento delle condizioni per beneficiare dell’assegno ordinario di invalidità, precisando in motivazione la decorrenza della prestazione dall’intervento chirurgico del (OMISSIS). Con atto del 18.12.19 il tribunale ha poi corretto la sentenza, accertando la decorrenza dell’assegno dal 9.3.16, ed ha compensato le spese – ivi incluse quelle per c.t.u. – per soccombenza reciproca.

Avverso la pronuncia sulle spese della sentenza come corretta ricorre l’assistito per un motivo, illustrato da memoria, lamentando che la sentenza impugnata aveva trascurato l’esenzione dall’onere delle spese ex art. 152 att. c.p.c. (esenzione che verrebbe meno – a dire del ricorrente – solo nel caso di condanna ex art. 96 c.p.c., e su istanza di parte, circostanze nella specie mancanti).

L’Inps resiste con controricorso.

Occorre preliminarmente rilevare che nel caso la corte territoriale ha pronunciato la compensazione delle spese anche con riferimento alle spese di c.t.u., sicché il ricorrente ha specifico interesse, meritevole di tutela, a far accertare l’irripetibilità delle spese, che ha portata generale, e viene ad incidere anche sull’onere delle spese di consulenza parzialmente impostogli dalla sentenza impugnata.

Ciò posto, il Collegio ritiene il motivo di ricorso fondato, in quanto l’esonero dalle spese nel giudizio previdenziale, in applicazione dell’art. 152 att. c.p.c., deve essere oggetto di verifica, che precede e prevale su ogni regolamentazione delle spese, ivi inclusa quella delle spese di c.t.u. (che secondo questa Corte non si sottrae alla comune disciplina delle spese processuali: cfr. Cass. n. 31544 del 2019; Cass. n. 17644 del 2016); ne deriva che le spese suddette non possono gravare nemmeno in parte sul soggetto per il quale ricorrono le condizioni di cui all’art. 152 att. c.p.c. (Sez. L, Sentenza n. 5489 del 02/05/2000, Rv. 536077 – 01; Sez. L, Sentenza n. 3097 del 10/04/1997, Rv. 503614 – 01).

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata in parte qua in accoglimento del motivo; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa con accertamento dell’esonero del ricorrente dall’onere delle spese, incluse quelle di c.t.u., ex art. 152 att. c.p.c..

Spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accerta che il ricorrente è esonerato dall’onere delle spese del giudizio di merito, incluse quelle di c.t.u..

Condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1500 per compensi e 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come pe legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021

 

 

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