Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23376 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/09/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 19/09/2019), n.23376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26992/2014 R.G. proposto da:

A.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Guglielmo Ventrone ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Stefano

Cattarulla, in Roma, al viale delle Milizie n. 4;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, costituita ai

soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3154/07/14 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata il 27/03/2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 giugno

2019 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Sig. A.M. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 3154/07/14 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il 27/3/2014 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’Ufficio, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta favorevole al contribuente, in controversia relativa all’impugnazione degli avvisi di accertamento, con i quali l’Agenzia delle Entrate rideterminava sinteticamente, per gli anni di imposta 2006 e 2007, il reddito complessivo netto in Euro 45.858,00 per il 2006 ed in Euro 34.714,00 per il 2007, in luogo di quello di 16.245,00 Euro, dichiarato dal contribuente;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R della Campania riteneva che erroneamente il primo giudice aveva accolto il ricorso del contribuente, non avvedendosi del fatto che l’avviso rettificato, a seguito dell’annullamento parziale, evidenziava il solo possesso dell’appartamento, unico bene indice residuale, con un reddito accertato sinteticamente pari ad Euro 22.912,00, che si discostava di oltre un quarto da quello dichiarato per entrambi gli anni in contestazione;

3. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza;

4. il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 13 giugno 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. preliminarmente deve rilevarsi che i tre motivi elencati a pagina 3 del ricorso (I motivo violazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, II motivo nullità della sentenza, III motivo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) trovano una sintetica e generica illustrazione solo a pagina 5 dello stesso ricorso;

1.2. alle pagg. 3 e 4 del ricorso, con il motivo, contrassegnato con la lett. a), il ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4);

secondo il ricorrente, l’appello dell’Agenzia delle entrate sarebbe stato inammissibile per difetto di specificità dei motivi;

1.3. il motivo è inammissibile, per carenza di specificità, poichè il ricorrente non riporta neanche sinteticamente i motivi di appello;

come è già stato detto da questa Corte, “l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità” (Cass. sent. n. 20405/2006);

2.1. con il motivo, contrassegnato con la lett. b), il ricorrente censura direttamente l’operato dell’Ufficio, senza evidenziare alcuna violazione di legge o vizi motivazionali della sentenza impugnata;

inoltre, il ricorrente contesta la valutazione di elementi di fatto che non trovano riscontro nella sentenza impugnata (quale l’attribuzione negli avvisi di accertamento di un reddito dichiarato pari a zero, laddove la sentenza dà atto che il reddito dichiarato era pari ad Euro 16.245,00);

nè è chiaro il contenuto della doglianza relativa alla valenza, come unico indice reddituale, delle spese di mantenimento dell’immobile destinato ad abitazione del contribuente, in quanto la sentenza impugnata ha riconosciuto che il maggior reddito sinteticamente accertato faceva riferimento solo a tale parametro;

pertanto anche tale motivo è inammissibile;

3.1. infine i tre motivi, elencati alla pag. 3 e brevemente illustrati alla pagina 5 del ricorso, sono inammissibili perchè del tutto generici, in quanto non chiariscono in alcun modo come la sentenza impugnata abbia violato la norma di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, c.p.c., nè i motivi di nullità della sentenza e gli elementi omessi in motivazione;

il ricorso, quindi, deve essere dichiarato complessivamente inammissibile;

nulla deve disporsi in ordine alle spese, poichè l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso;

sussistono i requisiti per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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