Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23376 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22125/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 54/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 19.5.08, depositata il 10/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Roma ha respinto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 220/58/2006 della CTP di Roma che aveva già dichiarato estinto il giudizio per definizione agevolata – ed ha così annullato l’avviso di liquidazione dell’imposta complementare INVIM dovuta a seguito di accertamento di valore di un atto registrato nel 1992.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che – pur non potendo avere efficacia (in tema di INVIM) la definizione agevolata valorizzata dal giudice di primo grado – il ricorso della parte contribuente dovesse essere comunque accolto, sia per il difetto di notifica del provvedimento impositivo, sia per difetto di motivazione del provvedimento stesso.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il contribuente C.G. non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di censura (rubricato come: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, nonchè dell’art. 346 c.p.c., applicabile al processo tributario in forza del rinvio contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, assistito da idoneo quesito) la ricorrente si duole in sostanza il giudice di merito abbia comunque esaminato le questioni oggetto del ricorso introduttivo di primo grado, per quanto la parte contribuente (non costituitasi nel giudizio di appello) non le avesse riproposte, cosi implicitamente rinunciandole.

Il motivo è fondato e deve essere accolto, potendosi poi provvedere nel merito, in difetto di ulteriori accertamenti da espletare.

E’ infatti costante l’indirizzo di questa Corte secondo cui: “La norma – stabilita dall’art. 346 cod. proc. civ., e riprodotta, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56 – per cui le domande e le eccezioni dell’appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate si applica anche quando il contribuente non si sia costituito nel giudizio di appello” (per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9217 del 18/04/2007).

Non resta che ritenere che la pronuncia di appello, che non si è attenuta al predetto principio di diritto, meriti di essere cassata.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 6 maggio 2011.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite posso essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 900,00 oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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