Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23376 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 17/07/2017, dep.06/10/2017),  n. 23376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1334/2011 R.G. proposto da:

T.O., elettivamente domiciliata in Como, Via Volta n. 3,

presso lo Studio dell’Avv. Alberto Grandi, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 106/50/10, depositata 6 settembre 2010;

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 17 luglio 2017

dal Cons. Dott. Ernestino Luigi Bruschetta;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’impugnata sentenza n. 106/50/10 depositata il 6 settembre 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la decisione n. 54/05/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Como che aveva respinto i riuniti ricorsi promossi da T.O. contro quattro avvisi con i quali veniva accertata una maggiore IRPEF anni 2000 2001 2002 2003 in relazione alla “appropriazione indebita di somme” della Cappellini S.p.A. di cui il contribuente era stato “direttore amministrativo”;

il contribuente ricorreva sulla base di quattro motivi, mentre gli intimati Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle Finanze non presentavano difese;

il ricorso proposto contro il MEF deve essere dichiarato inammissibile, giacchè il Ministero ha perduto la legittimazione a stare in giudizio con decorrenza dal 1 gennaio 2001 (Cass. sez. trib. n. 22992 del 2010);

con il primo motivo, denunciando la violazione della L. 27 luglio 200, n. 212, artt. 7 e 12, il contribuente lamentava che la CTR avesse “completamente disatteso” le doglianze relative alla circostanza che negli ordini di convocazione davanti alla G.d.F. mancavano i motivi della stessa e che la CTR non avesse fatto derivare alcuna sanzione di nullità degli avvisi emessi anteriormente allo scadere del termine di giorni sessanta; il complesso motivo, con riferimento alla prima delle due censure, è all’evidenza inammissibile per difetto di autosufficienza, atteso che la mancanza di trascrizione degli ordini di convocazione nemmeno permette di controllare il contenuto delle convocazioni in parola (Cass. sez. 3 n. 8569 del 2013), nonchè infondato perchè nessuna disposizione prevede una comminatoria di nullità per tale supposta violazione; la seconda censura è connotata dal medesimo difetto di autosufficienza, atteso che in assenza di trascrizione degli avvisi non è dato comprendere su quali fatti e attività di indagine le riprese si fondino, difatti nessun accesso, ispezione o verifica è detto siano stati eseguiti nei confronti del contribuente, potendosi per es. basare il recupero IRPEF sulla scorta di indagini penali scaturite dai risultati acquisiti nel corso di accessi, ispezioni e verifiche svolti con riferimento alla Cappellini S.r.l. di cui il contribuente era semplicemente il “direttore amministrativo”, per cui nemmeno si rientrerebbe nella fattispecie prevista dalla cit. L. n. 212, art. 12;

con il secondo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, il contribuente lamentava che la CTR non avesse pronunciato la nullità degli avvisi per es. perchè non era stato “stilato” il verbale di chiusura del procedimento di accertamento con adesione contenente le ragioni del mancato accordo e altro; motivo all’evidenza inammissibile per difetto di autosufficienza perchè della veridicità di quanto asserito dalla contribuente non è possibile alla Corte fare alcun riscontro, lo stesso è comunque infondato perchè nessuna sanzione è prevista a riguardo;

con il terzo motivo, denunciando violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, il contribuente lamentava che la CTR avesse disatteso l’eccezione relativa alla circostanza che nel corso delle convocazioni all’esito della quale erano stati consegnati al contribuente due PVC fonti d’innesco degli impugnati accertamenti, non fosse stato attivato un reale contraddittorio, tanto era vero che solo successivamente vide la CTU disposta dal PM indagante; il motivo, all’evidenza inammissibile per difetto di autosufficienza perchè richiama documenti non trascritti, nonchè circostanze di impossibile verifica in sede di legittimità, appare comunque infondato perchè fa riferimento alla necessità di un contraddittorio con la GdF in nessuna ipotesi previsto a pena di nullità degli impugnati avvisi;

con il quarto motivo, la contribuente denunciava in rubrica “Falsa rappresentazione della realtà e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio”, per aver la CTR ritenuto provata la distrazione dei fondi della Cappellini S.p.A. di cui il contribuente era “direttore amministrativo”, mentre invece in thesi il contribuente “non si era impossessato nè aveva distratto alcunchè”, a riguardo è però richiamata numerosa documentazione, che non viene trascritta, con il solito difetto di autosufficienza comportante inammissibilità del motivo; motivo altresì inammissibile in quanto volto a chiedere alla Corte un apprezzamento probatorio non consentito in questa sede di legittimità (Cass. sez. 2, n. 23278 del 2014);

in mancanza di avversaria costituzione non deve farsi luogo ad alcun regolamento di spese (“l’atto di costituzione” depositato dall’Agenzia delle Entrate non integra dato il suo contenuto, un controricorso, consistendo solo nella richiesta di comunicazione dell’udienza).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso promosso contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e rigetta il ricorso promosso contro l’Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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