Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23375 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/09/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 19/09/2019), n.23375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26520/2014 R.G. proposto da:

P.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Costanza Malerba,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Fabio Federico,

in Roma, in via Francesco Inghirami n. 24;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, costituita al

solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza;

– resistente –

avverso la sentenza n. 590/8/14 della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana, depositata il 24/3/2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 giugno

2019 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Sig. P.P. ricorre con due motivi contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 590/8/14 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 24/3/2014 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’Ufficio, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, favorevole al contribuente, in controversia relativa all’impugnazione degli avvisi di accertamento, con i quali l’Agenzia delle Entrate rideterminava, per gli anni di imposta 2005 e 2006, i ricavi del contribuente mediante applicazione degli studi di settore;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R della Toscana (di seguito C.T.R.) riteneva che, come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sentenze Corte di Cassazione, SS.UU. nn. 26635/2009, 26636/2009, 26637/2009, 26638/2009) la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente;

secondo i giudici di appello, nel caso di specie, in cui il contraddittorio si era svolto regolarmente ed aveva comportato un ridimensionamento della pretesa tributaria, i ricavi dichiarati dal ricorrente presentavano comunque un grave scostamento dallo studio di settore (in misura del 15%);

inoltre, il contribuente non avrebbe fornito, nè in sede di contraddittorio precontenzioso, nè in sede contenziosa, idonea prova in ordine alle circostanze addotte a giustificazione dello scostamento suddetto;

la C.T.R. della Toscana, infine, evidenziava l’antieconomicità dell’attività imprenditoriale, che corroborava i risultati dell’accertamento basato sull’applicazione dello studio di settore;

3. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza;

4. il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 13 giugno 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo motivo, il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost., degli artt. 2729, 2727 e 2697 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

ritiene il contribuente che il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto che il semplice scostamento dallo studio di settore, in assenza di ulteriori elementi di prova, potesse giustificare la rettifica dei ricavi;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.L. n. 331 del 1993, art. 362 sexies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

secondo il ricorrente, la decisione della C.T.R è censurabile laddove ritiene che le argomentazioni del contribuente non siano idonee a contrastare il dato emergente dallo studio di settore, ampiamente corroborato dall’antieconomicità della gestione imprenditoriale;

1.2. i motivi, esaminati insieme perchè connessi, sono infondati e vanno rigettati;

1.3. invero, la natura di presunzione semplice degli studi di settore è stata chiarita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sentenze Corte di Cassazione, SS.UU. nn. 26635/2009, 26636/2009, 26637/2009, 26638/2009) che ha individuato negli studi di settore un metodo autonomo di accertamento affermando che “tale sistema affianca la (e non si colloca all’interno della) procedura di accertamento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in quanto la procedura di accertamento standardizzato è indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce l’applicabilità dello standard, e la cui irregolarità, per i contribuenti in contabilità ordinaria, costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata”;

“si tratta di un sistema, che, diversamente da quello di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, trova il suo punto centrale nell’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, che consente l’adeguamento degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, determinando il passaggio dalla fase statica (gli standard come frutto dell’elaborazione statistica) alla fase dinamica dell’accertamento (l’applicazione degli standard al singolo destinatario dell’attività accertativa)”;

“in estrema sintesi – secondo le Sezioni unite – l’onere probatorio negli accertamenti da studi di settore è così ripartito: a) all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell’accertamento; b) al contribuente, che può utilizzare a suo vantaggio anche presunzioni semplici, fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o della specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo cui l’accertamento si riferisce”;

come rilevato dai giudici di appello, nel caso di specie i ricavi dichiarati dal ricorrente, sia pure dopo il contraddittorio endoprocedimentale, che aveva portato ad un ridimensionamento della pretesa tributaria, presentava un notevole scostamento dai risultati dello studio di settore;

secondo la C.T.R. il risultato dell’accertamento trovava riscontro nell’evidente antieconomicità della gestione, mentre il contribuente non aveva provato in alcun modo le circostanze addotte a giustificazione del grave scostamento (la malattia, la crisi aziendale ed il contenzioso con l’Enel sui consumi di energia elettrica, da quali si sarebbe desunta la notevole attività dei macchinari);

la sentenza impugnata risulta aver fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenze Corte di Cassazione, SS.UU. nn. 26635/2009, 26636/2009, 26637/2009, 26638/2009) e non è censurabile; pertanto la Corte rigetta il ricorso;

nulla deve disporsi in ordine alle spese, in quanto l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

dichiara che sussistono i requisiti per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA