Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23375 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22095/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 192/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 3.3.08, depositata il 17/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione;

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Napoli ha accolto l’appello di C.D. – appello proposto contro la sentenza n. 381/09/2006 della CTP di Caserta che aveva solo parzialmente accolto il ricorso del contribuente, limitandosi a ridurre del 25% il valore accertato – ed ha così annullato l’avviso di accertamento, rettifica e liquidazione relativo alla compravendita, stipulata nel corso dell’anno 2004, di un terreno edificabile sito in (OMISSIS).

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che l’omessa allegazione dell’atto menzionato nel provvedimento, limitando la conoscenza dell’accertamento, ha violato un diritto del contribuente sancito dalla L. n. 212 del 2000.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c.. Infatti, con il primo motivo di censura (rubricato come: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 commi 2 e 2 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″, assistito da idoneo quesito), la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito ha ritenuto insanabile il difetto di allegazione al provvedimento dell’atto ivi richiamato, per quanto quest’ultimo abbia comunque soddisfatto la finalità di mettere il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali.

Il motivo è fondato ed è assorbente dell’ulteriore che qui non inette conto esaminare.

Ed infatti, in plurime occasioni questa Corte ha avuto modo di evidenziare che:”In tema di imposta di registro ed INVIM, anche a seguito dell’entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando riservati a quest’ultima fase l’onere dell’Ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25624 del 01/12/2006).

Consegue da ciò che deve ritenersi erronea la pronuncia del giudice del merito che ha ritenuto non emendabile attraverso la produzione in giudizio il difetto di allegazione dell’atto richiamato nel provvedimento, sicchè poi ha annullato il provvedimento medesimo, senza entrare nel merito delle valutazioni che ne costituiscono l’oggetto.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 6 maggio 2011.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto.

che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Campania che provvederà, in diversa composizione, anche sulle spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA