Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23375 del 06/10/2017
Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 17/07/2017, dep.06/10/2017), n. 23375
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. IZZO Fausto – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23282/2010 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Agrigel di A.T. e C. S.a.s.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia sez. staccata di Catania n. 233/31/09, depositata il 2
luglio 2009.
Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 17 luglio 2017
dal Cons. Dott. Ernestino Luigi Bruschetta.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 233/31/09 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Catania dichiarava inammissibile l’appello dell’ufficio contro la decisione n. 496/07/04 della Commissione Tributaria Provinciale della stessa città che aveva dichiarato cessata la materia del contendere a seguito di condono L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 9 bis, relativamente al ricorso promosso da Agrigel di A.T. e C. S.a.s. contro la cartella di pagamento IVA IRPEF 1999 e questo nonostante l’ufficio avesse chiesto alla CTP di poter controllare l’esito del condono;
il ricorso per cassazione promosso dall’Agenzia deve essere dichiarato inammissibile, atteso che la notifica dello stesso non è andata a buon fine e che è mancata la tempestiva ripresa del procedimento notificatorio il quale avrebbe dovuto iniziarsi entro la “metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., comma 2” (Cass. sez. un. n. 14594 del 2016);
in mancanza di avversaria costituzione, non deve farsi luogo ad alcun regolamento di spese processuali.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017