Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23374 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/10/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 23/10/2020), n.23374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19848-2015 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TUPINI 113,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso

lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIALUCREZIA TURCO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 54/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/02/2015, R.G.N. 9631/2010.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda con la quale l’attuale ricorrente, ex dipendente dimissionario del Banco di Napoli, aveva chiesto la condanna di quest’ultimo al versamento, all’Inps, della differente contribuzione tra quanto dovuto, ai sensi del D.M. n. 158 del 2000 e del D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 7, commi 1 e 5, e quanto già versato, in misura inferiore, dalla data dell’esodo volontario e incentivato a quella della maturazione del trattamento pensionistico;

2. all’atto della cessazione dal servizio l’ex dipendente aveva sottoscritto con la società bancaria datrice di lavoro un verbale di conciliazione, attraverso il quale aveva aderito al Fondo di solidarietà, istituito con D.M. 28 aprile 2000, n. 158 per il sostegno del reddito dei dipendenti bancari, allo scopo di percepire l’assegno straordinario fino al momento del pensionamento di anzianità; in seguito il lavoratore aveva adito il giudice del lavoro, dolendosi del versamento contributivo, per il periodo compreso tra esodo volontario e maturazione del trattamento pensionistico, in misura inferiore a quanto spettante, rimarcando, fra l’altro, che il citato D.M. n. 158 faceva riferimento alla retribuzione annua, e non solo alle voci fisse, come erroneamente ritenuto dalla parte datoriale;

3. per la Corte territoriale la contribuzione figurativa, e non volontaria come pretesa dal lavoratore, doveva essere determinata sulla scorta della retribuzione comprensiva delle sole voci fisse;

4. propone ricorso, avverso tale sentenza, A.M., affidato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la società bancaria Intesa San Paolo s.p.a.;

5. le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

6. col primo motivo la parte ricorrente denunzia i seguenti vizi: violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1993, art. 2, comma 28, del D.M. n. 158 del 2000, artt. 1 e segg. del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 e di ogni altra norma e principio in materia di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, oltre che degli artt. 2697 c.c. e segg., art. 210 c.p.c. e segg. e di ogni altra norma e principio in materia di onere della prova; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti; rileva la ricorrente che nella modulistica che aveva preceduto ed accompagnato la risoluzione del rapporto vi era stato un costante riferimento al versamento di una “contribuzione volontaria”, così come nell’accordo di risoluzione del rapporto era stata richiamata la contribuzione volontaria a carico dell’Inps fino al raggiungimento dei requisiti minimi per l’attribuzione della pensione di vecchiaia; evidenzia, in definitiva, l’errore in cui era incorsa la Corte d’appello per non aver preso atto della volontà delle parti, consacrata nel verbale di conciliazione, di proseguire la contribuzione volontaria e di determinare la retribuzione di riferimento sulla base di tutte le voci retributive previste dal CCL di settore ed aggiunge che l’istituto bancario aveva disatteso l’impegno assunto in sede di conciliazione, stante la sottoscrizione del modulo di accesso all’assegno straordinario sul presupposto che la retribuzione media settimanale, sulla quale eseguire il calcolo della contribuzione, fosse parametrata alla retribuzione ultima percepita;

7. col secondo motivo, ribadendo le plurime violazioni già sopra evidenziate, la parte ricorrente assume che la Corte territoriale non era stata in grado di spiegare per quale ragione la retribuzione da considerare avrebbe dovuto essere quella “base”, anzichè l’ultima mensilità percepita, come previsto dal D.M. n. 158 del 2000, art. 10, comma 7; pertanto, la contribuzione avrebbe dovuto essere determinata senza esclusione di alcuna delle voci retributive dell’ultimo anno, come del resto fatto proprio dall’istituto di credito in sede di compilazione del quadro “D” del modulo della domanda di accesso al Fondo;

8. del pari ribadite le precedenti violazioni col terzo motivo, si contesta la qualificazione dei contributi in esame, come figurativi e, dunque, di carattere fittizio, assumendo trattarsi, invece, di contribuzione volontaria come comprovato dall’essere stata la stessa condizionata alla cessazione del rapporto, come di fatto avvenuto, sicchè il relativo versamento non poteva aver luogo che volontariamente, previo consenso dell’ente di previdenza;

9. preliminarmente all’esame dei motivi va rilevata la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio, in continuità con Cass.n. 8956 del 2020 della quale si riproducono, di seguito, i passaggi argomentativi;

10. si controverte di differenze contributive che l’istituto di credito dovrebbe versare all’INPS ma non risulta che l’ente previdenziale sia mai stato chiamato in giudizio;

11.sebbene in vicenda affatto analoga alla presente questa Corte abbia avuto modo di affermare che, essendo la posizione dell’INPS “solo quella di soggetto destinatario del predetto versamento”, non sarebbe nei suoi confronti “configurabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario” (così Cass. n. 17162 del 2016, in motivazione), a tale affermazione non può essere data continuità ostandovi argomenti logici e sistematici desumibili sia dalla natura della c.d. contribuzione correlata di cui al D.M. n. 158 del 2000 che, più in generale, dalle ricadute di ordine processuale della struttura del rapporto dedotto in giudizio;

12.circa la natura della contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, da calcolarsi com’è noto sulla base della retribuzione di cui al D.M. n. 158 del 2000, art. 10, comma 7, questa Corte ha chiarito che si tratta di contribuzione di carattere obbligatorio: l’obbligo del Fondo di provvedere ad accreditare la contribuzione presso la gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore costituisce infatti oggetto di una autonoma obbligazione di diritto pubblico, che deriva dalle espresse disposizioni del D.M. n. 158 del 2000 che regolano compiutamente tanto il meccanismo di accreditamento quanto la finalità della contribuzione stessa, significativamente definita “correlata” siccome obbligatoriamente rapportata alla prestazione erogata e, dunque, non subordinata, quanto al suo verificarsi, nè ad alcuna preventiva autorizzazione dell’ente previdenziale nè tampoco ad alcuna valutazione del singolo assicurato circa l’utilità che gliene possa derivare ai fini pensionistici, come invece tipicamente accade nelle ipotesi di c.d. contribuzione volontaria (Cass. n. 4433 del 2019);

13.1a soluzione della questione relativa alla necessità o meno di un litisconsorzio con l’ente previdenziale nella controversia con cui si lamenti, da parte del lavoratore, il mancato versamento della contribuzione correlata da parte del datore di lavoro, deve risultare coerente con gli approdi ermeneutici cui questa Corte è progressivamente pervenuta per ciò che concerne la più generale questione delle parti necessarie del giudizio in cui un lavoratore chieda la condanna del proprio datore di lavoro al pagamento all’ente previdenziale dei contributi dovuti sulla propria prestazione lavorativa: e ciò indipendentemente dal fatto che, nella specie, la normativa di settore ponga formalmente a carico del Fondo il versamento all’INPS della contribuzione correlata, trattandosi di onere gravante sull’istituto di credito alle cui dipendenze ha prestato servizio il lavoratore prima dell’accesso al Fondo medesimo;

14.nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità sono coesistiti, al riguardo, due distinti orientamenti, per lungo tempo;

15.secondo il primo di essi, la domanda con la quale il lavoratore subordinato chieda la condanna del datore di lavoro al versamento all’INPS di contributi evasi, al fine della tutela della sua posizione assicurativa, richiede la presenza in causa dell’ente previdenziale, quale diretto interessato all’accertamento giudiziale sull’esistenza e durata del rapporto di lavoro e sulla misura della retribuzione, nonchè quale destinatario del pagamento (così, tra le numerose, Cass. nn. 2452 del 1975, 2638 del 1976, 379 del 1989, 12946 del 1999);

16.tale orientamento ha ricevuto sistemazione definitiva ad opera di Cass. Sez.U. n. 3678 del 2009, la quale, pronunciandosi in materia di azione promossa dal lavoratore per ottenere la costituzione della rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, comma 5 per essersi il datore di lavoro sottratto al versamento all’INPS della relativa riserva matematica e per il cui versamento lo stesso datore resta obbligato, ha affermato la sussistenza di un litisconsorzio necessario nei confronti dell’anzidetto datore di lavoro e dell’INPS, ravvisandone la giustificazione in considerazione del riflesso, sotto il profilo processuale, che assumono gli aspetti sostanziali rappresentati, rispettivamente, dall’interesse del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell’INPS alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica), dall’interesse dell’INPS a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa e non fittizia di rapporti di lavoro e dall’interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo;

17. seppure senza alcun esplicito riferimento a Cass. Sez. U. n. 3678 del 2009, cit., analogo principio di diritto è stato affermato da Cass. n. 19398 del 2014, che, nel riconoscere la sussistenza di un interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il versamento, ha bensì ammesso la possibilità che egli chieda in giudizio l’accertamento dell’obbligo contributivo del datore di lavoro, al fine di sentirlo condannare al versamento dei contributi che sia ancora possibile giuridicamente versare nei confronti dell’ente previdenziale, a condizione però che entrambi siano stati convenuti in giudizio, a pena d’inammissibilità della domanda (nello stesso senso, da ult., Cass. n. 14853 del 2019);

18.parallelamente a tale indirizzo, tuttavia, ne è coesistito per lungo tempo un altro (la cui ultima eco si può scorgere proprio in Cass. n. 17162 del 2016, dianzi cit.), che, argomentando dal rilievo secondo cui l’esigenza dell’estensione del contraddittorio a tutti i soggetti del rapporto previdenziale non sussisterebbe qualora venga in contestazione soltanto il rapporto di lavoro o qualche elemento del medesimo o ancora quando, instaurati validamente fra i soggetti interessati il rapporto di lavoro ed il rapporto previdenziale, la contestazione sia limitata al conseguimento di prestazioni derivanti dall’uno o dall’altro, ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente di previdenza nel giudizio promosso dal lavoratore contro il datore di lavoro per la regolarizzazione della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 2684 del 1973, 66 del 1984, 442 del 1986, 72 del 1998,10377 del 2000, 3941 del 2004): e ciò sul presupposto per cui, in controversie del genere, l’esistenza e/o l’atteggiarsi del rapporto di lavoro subordinato, che rappresenta l’imprescindibile presupposto del rapporto contributivo, costituirebbe un punto pregiudiziale, risolvibile incidenter tantum dal giudice e senza efficacia di giudicato al di fuori della causa in cui l’accertamento avviene;

19.il primo dei due orientamenti va ribadito, con i chiarimenti e le precisazioni che seguono;

20.nell’esaminare la natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori, questa Corte ha da tempo riconosciuto che essi partecipano della natura delle obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell’origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l’espletamento delle loro funzioni sociali (così Cass., Sez.U. n. 10232 del 2003 e, più recentemente, Cass. n. 2130 del 2018), e ha correlativamente escluso, in coerenza con l’autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all’azione di recupero dei contributi omessi (Cass. nn. 2001 del 1972, 6911 del 2000): è infatti evidente che, ammettendo un’azione del genere, si verrebbe a confondere l’indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare (Cass. n. 7104 del 1992) o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all’ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 c.p.c.);

21.d’altra parte, ciò che viene impropriamente denominata come “azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo” e che la costante giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ammesso pur in costanza di rapporto di lavoro e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi (cfr. già Cass. n. 3747 del 1974 e, tra le più recenti, Cass. n. 1179 del 2015, sulla scorta di Cass. n. 26990 del 2005), altro non può essere che una species dell’azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116 c.c., comma 2, per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall’omissione gli sia derivato un danno, contraddistinta dalla peculiarità che, invece di una domanda risarcitoria a proprio favore, il lavoratore formula una domanda di condanna al pagamento dei contributi a beneficio dell’ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno;

22. prova ne sia che la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, in caso di accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, ancorchè quest’ultima non sia stata eccepita in giudizio, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi prescritti (Cass. n. 1703 del 1991), e che a tale condanna è estranea la previsione dell’art. 429 c.p.c., trattandosi di somme di cui è creditore non il lavoratore, ma l’ente previdenziale (Cass. S.U. n. 15278 del 2001);

23.1e medesime ragioni di ordine logico e sistematico esaminate da Cass., Sez.U. n. 3678 del 2009 cit., a sostegno della necessità del litisconsorzio necessario con l’ente previdenziale allorchè l’azione risarcitoria abbia ad oggetto la costituzione della rendita vitalizia, debbono valere anche nel caso in cui oggetto della domanda del lavoratore sia direttamente la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell’ente previdenziale dei contributi omessi: fermo restando che esula dalle presenti considerazioni ogni indagine circa la configurabilità di una legittimazione straordinaria del lavoratore a sostituirsi all’ente previdenziale e di un suo interesse in concreto a farlo, si deve piuttosto aggiungere, a suffragio della necessità del litisconsorzio con l’ente previdenziale, che l’obbligo datoriale di pagare integralmente i contributi dovuti si configura, nell’ambito del rapporto di lavoro, come obbligo di facere, non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore, e che la sentenza di condanna ad un facere siffatto, oltre a non essere in alcun modo direttamente utile per il lavoratore, non avrebbe effetto alcuno verso l’ente previdenziale, stante l’indisponibilità delle obbligazioni contributive e l’indiscutibile terzietà dell’ente previdenziale medesimo rispetto al rapporto di lavoro, che gli renderebbe inopponibile qualsiasi giudicato (Cass. n. 4821 del 1999) e, prima ancora, qualsiasi interruzione della prescrizione dei contributi (Cass. n. 7104 del 1992, cit.);

24.giusta la ricostruzione di Cass., Sez.U. n. 3678 del 2009, cit., l’esigenza della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio si giustifica in funzione dell’obiettivo di non privare la decisione (indipendentemente dalla sua natura di condanna, di accertamento o costitutiva) dell’unitarietà connessa con l’esperimento dell’azione proposta, ossia quando, in assenza anche di uno soltanto dei soggetti coinvolti, la sentenza risulti inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri: che è proprio ciò che, in assenza dell’ente previdenziale, sarebbe nella specie inevitabile;

25.1e superiori considerazioni evidenziano la necessità di una revisione delle implicazioni di ordine processuale che Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del 2019 hanno ritenuto di trarre dalla mancata partecipazione al processo dell’ente previdenziale;

26. fermo il condivisibile rilievo che la condanna a favore di terzo è istituto di carattere eccezionale, che può trovare giustificazione solo in presenza di un’espressa previsione legislativa (quali ad es. l’art. 18, commi 2 e 4 St. lav., e il D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 2, comma 2 e art. 3, comma 2), deve per converso rilevarsi che, per principio generale dell’ordinamento processuale, il caso in cui la parte chieda in giudizio un bene della vita la cui attribuzione non può aver luogo senza che al giudizio partecipi un terzo non dà luogo ad un’ipotesi di inammissibilità della domanda, come appunto ritenuto da Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del 2019, ma integra, viceversa, un’ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., e ciò a prescindere da ogni considerazione riguardante le condizioni dell’azione o la fondatezza nel merito della domanda, che sono questioni che possono essere delibate soltanto nel contraddittorio fra tutti gli interessati;

27.in conclusione, stante la rilevabilità della nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio in ogni stato e grado del processo e, dunque, anche in questa sede di legittimità, con il solo limite del giudicato (cfr. tra le più recenti Cass.nn. 26388 del 2008, 9394 del 2017), e derivandone ex art. 354 c.p.c. la necessità di rimettere le parti avanti al primo giudice affinchè provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio (giurisprudenza costante fin da Cass. n. 2786 del 1963), la sentenza impugnata va cassata e le parti rimesse avanti al primo giudice, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti avanti al primo giudice, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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