Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23374 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/09/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 19/09/2019), n.23374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5193/2014 R.G. proposto da:

L.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Elisa Pepe ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Torre,

in Roma, in via Cassiodoro, n. 19;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, costituita ai

soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza;

– resistente –

avverso la sentenza n. 213/39/2013 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata il l luglio 2013 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 giugno

2019 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Sig. L.V. ricorre con tre motivi contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 212/39/2013 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata Il luglio 2013 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’Ufficio, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta favorevole al contribuente, in controversia relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle Entrate rideterminava sinteticamente, per l’anno di imposta 2006, il reddito complessivo netto in 67.029,45 Euro, in luogo di quello di 19.605,00 Euro, dichiarato dal contribuente,;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R della Campania riteneva: che l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Napoli avesse correttamente applicato i criteri di cui ai D.M. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 per determinare sinteticamente, per gli anni 2006 e 2007, il reddito complessivo di L.V., avendo operato su dati fattuali certi, precisi e concordanti; che l’eccezione di nullità di entrambi gli avvisi di accertamento, per gli anni 2006 e 2007, per mancanza del preventivo contraddittorio obbligatorio con il contribuente, fosse inammissibile, perchè non era contenuta nell’originario ricorso di primo grado ed era stata introdotta solo successivamente, con una memoria illustrativa dell’08/11/2011; che l’eccezione di nullità, sopra menzionata, fosse infondata, perchè per il c.d. “redditometro”, prima della modifica del D.L. n. 78 del 2010, non era previsto dalla normativa vigente alcun dovere di preventivo contraddittorio con il contribuente, nè siffatta omissione risultava sanzionata con la nullità dell’accertamento; che le allegazioni del contribuente non riuscivano a vanificare la presunzione di legge che i costi e degli incrementi patrimoniali, accertati negli anni 2007 e 2008, siano stati sostenuti con i redditi conseguiti negli anni immediatamente precedenti; che risultava sorprendente che il ricorrente, negli anni 2006 e 2007, con poche centinaia di Euro al mese, fosse riuscito ad affrontare determinate spese, soprattutto relative ai costi di gestione dei beni nella sua disponibilità (la casa adibita ad abitazione familiare, una motocicletta, una barca a motore di dieci metri);

3. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza;

4. il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 13 giugno 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo motivo, il ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs n. 546 del 1992, artt. 18 e 24 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4);

secondo il Sig. L.V., la C.T.R della Campania, nella decisione impugnata, ha erroneamente dedotto l’inammissibilità della eccezione di nullità per mancanza del preventivo contraddittorio obbligatorio, poichè non contenuta nel ricorso di primo grado, essendo stata introdotta solo successivamente con memoria illustrativa dell’8 novembre 2011, cosicchè risulterebbe violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24;

secondo il ricorrente, invece, le motivazioni in esame sono state ritualmente e tempestivamente introdotte, seppur in forma concisa, con la sottolineatura, contenuta nel ricorso introduttivo, della necessità di conoscere, “preventivamente”, le conseguenze dell’atto di accertamento, al fine di poter prevenire eventuali effetti pregiudizievoli, per tutelare la posizione del contribuente, ancor prima dell’emissione dell’avvivo di accertamento;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 10 e 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

il Sig. L. deduce la violazione delle disposizioni dello Statuto del Contribuente che, espressamente, prevedono l’obbligo di sentire il contribuente ancor prima di porre in essere il provvedimento impositivo e, dunque, l’errore dei Giudici di appello, laddove hanno ritenuto che non fosse necessaria l’instaurazione del contraddittorio;

1.2. il secondo motivo è infondato e va rigettato, con conseguente inammissibilità del primo per carenza di interesse;

1.3. come definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi armonizzati, mentre, per quelli non armonizzati, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 24823/2015);

in particolare, in tema di accertamento sintetico, è stato ulteriormente precisato che l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, risulta specificamente sancito, “in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11283 del 31/05/2016);

nel caso di specie, trattandosi di accertamento relativo all’anno di imposta 2006, detto obbligo non sussisteva, perchè non era previsto da singole disposizioni di legge, nè poteva ricollegarsi ad un principio generale, valevole solo per i tributi armonizzati;

2.1 con il terzo motivo, il ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5);

2.2. il motivo è inammissibile;

2.3. in particolare, nell’illustrazione del motivo, il ricorrente sostanzialmente sollecita una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità;

inoltre, nella fattispecie trova applicazione ratione temporis (ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54 comma 3) il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva all’11 settembre 2012, sicchè il vizio della motivazione è deducibile soltanto in termini di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. 22.9.2014 n. 19881; Cass. S.U. 7.4.2014 n. 8053) la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione;

sotto altro profilo, l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti;

nel caso in esame, il ricorrente non deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, ma evidenzia gli elementi di fatto, posti a base dell’accertamento e già considerati dal giudice di appello (la disponibilità dell’abitazione, dell’imbarcazione, della motocicletta, nonchè le spese di gestione e di acquisto), lamentando la valutazione a sè sfavorevole da parte della C.T.R.;

nè la doglianza del ricorrente potrebbe essere volta a censurare la mera insufficienza motivazionale della sentenza impugnata (in ordine alle giustificazioni fornite dal contribuente sulla disponibilità dei beni e sulle spese sostenute), non più ammissibile, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5,;

nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità poichè l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

dichiara che sussistono i requisiti per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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