Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23374 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22008/2009 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G., P.F., P.A.M., D.

T.A., D.T.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv.

PETRALI Vincenzo, giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

P.F.M.;

– intimata –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 213/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CATANIA del 3.7.08,

depositata il 10/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

Il Ministero dell’Economia e Finanze e la Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo 213/31/2008, depositata il 10.07.2008, con la quale -in controversia concernente avviso di accertamento e liquidazione di imposta di successione – è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla parte pubblica, sulla premessa della non applicabilità alla specie di causa della disciplina di proroga dei termini dettata dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, invocato dalla medesima parte pubblica a sostegno della tempestività dell’appello.

La parte ricorrente ha sostenuto il ricorso su un unico motivo.

La parte intimata ( P.G. ed altri 5) resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con l’unico motivo di impugnazione (rubricato come “violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3”) la parte ricorrente (della quale la sola Agenzia appare legittimata al processo, non essendo stata parte del processo di appello l’Amministrazione Centrale) ha proposto il seguente inidoneo quesito: “Voglia codesta Ecc.ma Corte, in relazione alla fattispecie in esame, dichiarare l’avvenuta violazione di legge compiuta dalla CTR, in relazione del D.Lgs. n. 289 del 2002, art. 16 comma 6, in ordine alla dichiarata inammissibilità dell’appello dell’Ufficio da parte dei secondi Giudici per presunta tardività, e in particolare se vi è stata violazione o falsa applicazione di norme di diritto…..” (con la menzione specifica delle stesse).

Il dianzi trascritto quesito di diritto è carente dei requisiti prescritti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dall’art. 366 bis c.p.c., rivelandosi generico, privo di riferimento alla fattispecie ed anche inconferente rispetto alla sopra riportata ratio decidendi della sentenza impugnata. D’altronde, non vi si rinviene quale sia la violazione della norma identificata in rubrica che il giudicante avrebbe commesso con specifica e ben individuata argomentazione contenuta nella parte motiva della decisione e neppure quale sarebbe la diversa corretta applicazione della menzionata norma che dovrebbe invece prescegliersi.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 6 maggio 2011.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che è stata depositata memoria (adesiva alla relazione) dalla sola parte intimata;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato, che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 5.000,00 oltre accessori di legge ed oltre Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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