Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23374 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 17/07/2017, dep.06/10/2017),  n. 23374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21432/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Impresart Costruzioni S.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia n. 78/09/09, depositata il 15 giugno 2009.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 17 luglio 2017

dal Cons. Dott. Ernestino Luigi Bruschetta.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ricorreva sulla base di un unico motivo contro la sentenza n. 78/09/09 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia depositata il 15 giugno 2009 che, confermando la decisione n. 250/15/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, aveva accolto il ricorso promosso da Impresart Costruzioni S.r.l. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) IVA 2002 “emessa a seguito di controllo automatizzato”, dopo diniego di condono, per il recupero dell’IVA non versata;

secondo la CTR, che in questo modo spiegava la sua decisione, la cartella andava annullata per difetto di sua motivazione, non “esplicitando” la stessa “le ragioni giuridiche che ostavano al condono”;

il mezzo, con il quale veniva denunciata violazione di legge, sorretto da idoneo quesito ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, laddove in particolare la CTR viene censurata per aver “ritenuto insufficientemente motivato il diniego di condono fondato sul mancato rispetto dei requisiti previsti dall’art. 9 bis, cioè il versamento integrale delle somme entro i termini perentori”, è fondato alla luce della giurisprudenza della Corte per cui “In tema di condono fiscale, salvo che non sia espressamente previsto (come, ad esempio, nella L. n. 289 del 2002, art. 16, in tema di definizione delle liti pendenti), l’Ufficio non è tenuto ad adottare un provvedimento esplicito di diniego qualora ritenga l’istanza invalida ma può procedere, in forza dell’atto impositivo, all’iscrizione a ruolo e alla notifica della relativa cartella di pagamento, da intendersi come implicito diniego di ammissione al beneficio, senza che ciò pregiudichi il diritto di difesa del contribuente il quale, nel giudizio di impugnazione della cartella, può sempre far valere tutte le ragioni per le quali ritenga di avere diritto di accedere al condono” (Cass. sez. trib. n. 14878 del 2016; Cass. sez. trib. n. 16100 del 2011);

occorre inoltre rilevare che l’IVA, in quanto imposta “europea”, non era comunque condonabile (Cass. sez. trib. n. 2915 del 2013), considerazione quest’ultima che consente di non rinviare alla CTR per decidere la questione se il mancato pagamento integrale del condono “clemenziale” cit. L. n. 289, ex art. 9 bis, abbia comportato o meno la decadenza dal beneficio, bensì di decidere la controversia nel merito con il rigetto del ricorso promosso contro la cartella;

nella particolarità della lite, soprattutto consistente nella considerazione che l’orientamento secondo cui il mancato pagamento integrale non consentiva la definizione delle imposte si è consolidato posteriormente, giustifica la piena compensazione delle spese dei gradi di merito, le spese del presente seguono invece la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito rigetta il ricorso promosso dalla contribuente contro la cartella; compensa integralmente le spese dei gradi di merito, mentre condanna la contribuente a rimborsare le spese del presente che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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