Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23373 del 06/10/2017
Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 17/07/2017, dep.06/10/2017), n. 23373
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. IZZO Fausto – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19694/2010 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
A.M.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via dei
Monti Parioli n. 48, presso lo Studio dell’Avv. Giuseppe Marini, che
la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna n. 33/03/09, depositata il 30 maggio 2009.
Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 17 luglio 2017
dal Cons. Dott. Ernestino Luigi Bruschetta.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo contro la sentenza n. 33/03/09 della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna depositata il 30 maggio 2009 che confermava la decisione n. 309/01/06 della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini che aveva accolto il ricorso di A.M.G. avverso due avvisi di accertamento con i quali venivano recuperate IVA IRAP 2000 2001 in relazione alla riqualificazione dell’attività economica svolta dalla contribuente come attività d’impresa individuale;
invero l’ufficio fondatamente deduceva che erroneamente il giudice regionale, con ciò violando la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, aveva ritenuto condonate VIVA e l’IRAP recuperate, atteso che invece la contribuente, come dalla stessa ammesso, aveva solamente condonato le imposte dirette ai sensi della cit. L. n. 289, art. 9, commi 1 e 2, lett. a, per cui con gli impugnati avvisi legittimamente l’Agenzia aveva recuperato il reddito dell’impresa individuale ai fini IVA e IRAP;
motivo appunto all’evidenza fondato, non potendosi ritenere definite IVA e IRAP in parola per le quali per l’adesione al condono, come risulta dalla stessa lettera della cit. L. n. 289, art. 9, comma 1, doveva essere obbligatoriamente presentata la prescritta specifica dichiarazione, che potevasi fare “anche separatamente”, nonchè pagarsi il corrispondente importo;
del resto, occorre anche rilevare che l’IVA, in quanto imposta “europea”, non era comunque condonabile (Cass. sez. trib. n. 2915 del 2013);
deve essere aggiunto, in ragione di quanto contestato dalla contribuente in controricorso, che il motivo è sorretto da idoneo quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, il quale quesito esaurientemente descrive la concreta fattispecie e indica la soluzione da darsi sulla scorta del principio di cui sopra;
la sentenza della CTR deve essere quindi cassata e la causa, rinviata per la decisione delle altre questioni ritenute dalla Commissione Regionale assorbite, come ad es. quella della non debenza IRAP che pure risulta essere stata eccepita dalla contribuente.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017