Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23372 del 06/10/2017

Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 17/07/2017, dep.06/10/2017),  n. 23372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19128/2010 R.G. proposto da:

EDP Società per l’elaborazione dati e la programmazione S.p.A., in

persona del suo legale rappresentante pro tempore P.E.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Panama n. 68, presso lo

Studio dell’Avv. Giovanni Puoti che la rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

controz

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

n. 30/01/09, depositata il 3 giugno 2009.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 17 luglio 2017

dal Cons. Dott. Ernestino Luigi Bruschetta.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Sulla base di due motivi la EDP S.p.A. ricorreva per cassazione contro la sentenza n. 30/01/09 depositata il 3 giugno 2009 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che, per quanto rimasto d’interesse, in riforma della decisione n. 94/11/06 della Commissione Tributaria Provinciale di Padova, respingeva il ricorso promosso dalla contribuente avverso la cartella n. (OMISSIS) IVA IRAP 2000 2001 emessa a seguito di diniego di condono L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 9 bis, per il recupero d’imposte non pagate;

secondo la contribuente la CTR aveva violato cit. L. n. 289, art. 9 bis, laddove aveva ritenuto che il pagamento della sola prima rata dello stesso comportasse la decadenza dal beneficio, nonchè laddove non aveva eventualmente rimesso la questione alla Corte Cost. per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.;

ma ciò infondatamente, come anche rilevato l’Agenzia nel suo controricorso, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte secondo cui “Il condono fiscale della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, che costituisce una forma di condono clemenziale, è condizionato all’integrale versamento di quanto dovuto, sicchè il pagamento parziale delle somme indicate nella dichiarazione integrativa ne comporta il mancato perfezionamento e non fa venir meno l’illiceità della condotta, neppure limitatamente alle somme parzialmente corrisposte, ma, al contrario, porta ad emersione il definitivo ed originario inadempimento dell’obbligazione tributaria, legittimando la pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione finanziaria commisurata all’intero importo dell’imposta non versata nei termini di legge” (Cass. sez. trib. n. 26683 del 2016; Cass. sez. trib. n. 379 del 2016);

e ciò senza alcun contrasto costituzionale, atteso che la norma così interpretata non viola il principio di eguaglianza per la ragione che diversamente dalle altre ipotesi di condono, quella cit. L. 289, ex art. 9 bis, ha carattere “clemenziale”, ciò che giustifica il diverso trattamento, nonchè all’evidenza perchè è proprio l’art. 53 Cost. a imporre al contribuente di pagare le imposte dovute;

del resto, occorre anche rilevare che l’IVA, in quanto imposta “europea”, non era comunque condonabile (Cass. sez. trib. n. 2915 del 2013);

il successivo consolidarsi del richiamato orientamento induce la Corte a compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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